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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26027/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di L'Aquila aveva confermato la condanna di due imputati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso, nonché, per uno solo di essi, per cessione di sostanza stupefacente. Uno degli imputati ricorreva lamentando: 1) vizio di motivazione per omesso esame delle specifiche censure d'appello e mancata considerazione di una testimonianza che avrebbe descritto diversamente la dinamica; 2) violazione di legge e travisamento della prova in tema di concorso di persone, sostenendo che la sua responsabilità fosse stata affermata con formule apodittiche, senza prova di uno specifico contributo materiale o morale; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate solo per il precedente penale. L'altro imputato ricorreva deducendo: 1) violazione di legge in tema di attenuanti generiche e dosimetria della pena; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'individuazione del conducente dell'auto e alla responsabilità per la condotta di fuga e per la cessione della droga, sostenendo l'equivocità delle prove e la mancata certezza sul riconoscimento; 3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo la minore gravità delle condotte e la possibile riqualificazione del reato di stupefacenti in forma lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte meramente fattuali, ripetitive di doglianze già esaminate dalla Corte di appello e comunque risolte con motivazione congrua e non manifestamente illogica. In particolare, ha ritenuto logicamente accertata la posizione di guida di uno dei coimputati, la condotta oppositiva e violenta dell'altro, il contributo concorsuale del passeggero almeno sotto il profilo del rafforzamento della determinazione criminosa e dell'agevolazione della fuga, nonché la sufficiente certezza dell'identificazione del cedente di stupefacenti sulla base di individuazione fotografica e riscontro dibattimentale. Ha inoltre ritenuto adeguatamente esclusi sia le attenuanti generiche, per gravità dei fatti e precedenti penali, sia la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., per la significativa offensività e pericolosità della condotta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato quale norma di disciplina del concorso formale/continuazione nel capo di imputazione; non oggetto di autonoma decisione

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato; la Corte ribadisce che il concorso morale richiede condotte idonee ad agevolare o rafforzare il proposito criminoso, non la mera presenza passiva

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice del capo A per resistenza a pubblico ufficiale, in concorso con lesioni

  • art. 582 c.p.

    norma incriminatrice del capo A per lesioni personali

  • art. 585 c.p.

    richiamato quale aggravante del reato di lesioni contestato nel capo A

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma contestata al solo secondo imputato per la cessione di sostanza stupefacente; la Corte conferma il giudizio di responsabilità sulla base del riconoscimento della persona acquirente/cedente

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotta dai ricorrenti per violazione di legge sostanziale e processuale

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    dedotta dai ricorrenti per violazione di legge processuale e vizi motivazionali nei limiti consentiti

  • art. 192 c.p.p.

    invocato in tema di valutazione della prova e travisamento, ma la Corte esclude il vizio perché le censure mirano a una rivalutazione del merito

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dalla difesa del secondo imputato in relazione al dubbio sulla prova della responsabilità; la Corte ritiene che il quadro probatorio non fosse equivoco

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione di gravità dei fatti e precedenti penali

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la dosimetria della pena e la valutazione della gravità del fatto e della personalità

  • art. 131-bis c.p.

    invocato per la particolare tenuità del fatto; la Corte la esclude per la gravità delle conseguenze e la pericolosità della condotta in pieno centro cittadino

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del compendio probatorio o in una richiesta di nuova lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • In tema di concorso di persone nel reato, il contributo del concorrente non può essere desunto dalla sola presenza sul luogo o dalla mera assistenza passiva alla condotta altrui: occorre accertare, sulla base dell'intera sequenza fattuale, una condotta idonea ad agevolare, rafforzare o comunque incidere causalmente sul proposito criminoso o sugli effetti del reato.
  • Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la partecipazione del passeggero di un veicolo in fuga può essere configurata quando la condotta complessiva mostri un rafforzamento dell'altrui determinazione criminosa o un agevolamento della fuga, specialmente se inserita in una sequenza unitaria di opposizione all'intervento dell'autorità.
  • Le doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili quando non evidenziano un effettivo travisamento, ma soltanto un diverso apprezzamento degli elementi probatori già considerati dal giudice di merito, come nel caso di riconoscimenti fotografici e riscontri dibattimentali ritenuti attendibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizzi la gravità del fatto, i precedenti penali e altri elementi sintomatici negativi della personalità, senza che sia necessaria una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta abbia prodotto conseguenze significative, presenti un'elevata pericolosità concreta e si collochi in un contesto idoneo ad amplificarne l'offensività, come la fuga pericolosa in area urbana e le lesioni cagionate a un operatore di polizia.
  • La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Nel valutare la responsabilità per cessione di stupefacenti, il giudice può fare legittimo affidamento su un riconoscimento fotografico preciso, poi confermato in dibattimento, se non emergono elementi concreti di segno contrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFalsa testimonianzaResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioniSpaccio
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati stradaliStupefacenti
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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