Cassazione Civile, Ordinanza n. 17975/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato domestico tra una lavoratrice addetta all’assistenza di una persona anziana e la convenuta, nei confronti della quale il tribunale aveva dichiarato la sussistenza del rapporto per il periodo 2 luglio 2006 - 3 ottobre 2009, condannandola al pagamento di differenze retributive, alla regolarizzazione contributiva e alla restituzione di una somma trattenuta in busta paga. La corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che le testimonianze dimostrassero la sussistenza, in capo alla convenuta, dei poteri direttivo, organizzativo e di controllo idonei a qualificarla come datrice di lavoro, ancorché la prestazione fosse resa a favore di una terza persona. In cassazione la soccombente deduceva: nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e mancata risposta ai motivi di gravame; violazione delle norme sul lavoro domestico e sul rapporto di subordinazione, sostenendo che mancasse la prestazione presso lo stesso datore di lavoro e che la reale beneficiaria fosse la persona assistita; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito trascurato fatti asseritamente pacifici sulla regolarizzazione della badante; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di nullità della motivazione, osservando che la corte d’appello aveva effettivamente illustrato le ragioni del rigetto dell’appello e che non ricorreva alcuna delle ipotesi di anomalia motivazionale rilevanti in cassazione dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una doppia conforme, rilevando che la ricorrente non aveva indicato differenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado. Le ulteriori censure sono state reputate infondate perché il tema della subordinazione non risultava realmente devoluto in appello nei termini poi prospettati in cassazione, e comunque i fatti richiamati sulla regolarizzazione della lavoratrice non erano decisivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., con distrazione in favore del difensore della controricorrente, nonché all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando manchi del tutto la motivazione o questa sia meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale del provvedimento giurisdizionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere denunciata solo in presenza di un vizio processuale rilevante, non per il mero dissenso sulla motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Richiamato come norma sulla subordinazione lavorativa, ma le censure sulla sua violazione sono state respinte perché la corte di merito aveva già accertato il potere direttivo, organizzativo e di controllo.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità così come prospettato.
CCNL Lavoro Domestico
Richiamato dalla ricorrente per contestare i presupposti del rapporto di lavoro domestico, ma senza successo.
La censura sulla mancanza di prestazione presso lo stesso datore di lavoro è stata respinta perché non risultava davvero oggetto del devolutum e comunque non incideva sulla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
Richiamati dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma non ritenuti idonei a scardinare l’accertamento di merito.
La dedotta violazione per omessa considerazione di fatti pacifici è stata respinta perché quei fatti non risultavano dedotti in appello e, comunque, erano privi di decisività.
Richiamato per il subprocedimento relativo alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, le cui spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è fondata solo se la decisione di merito manca davvero delle ragioni poste a base del decisum o presenta un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione del minimo costituzionale dell’art. 111 Cost.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito denunciare in cassazione la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione: è necessario individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, non esaminato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente che le rationes decidendi delle due sentenze di merito siano diverse.
- Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia già accertato, con motivazione congrua, gli elementi costitutivi del rapporto controverso, come il potere direttivo e di controllo nel rapporto di lavoro subordinato.
- Per superare un accertamento di merito in tema di subordinazione lavorativa non basta invocare in astratto la disciplina del lavoro domestico o delle presunzioni, se il giudice di merito ha già ricostruito in fatto l’esistenza dei poteri tipici del datore di lavoro e il ricorrente non indica un decisivo errore di diritto o un fatto storico trascurato.
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