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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30694/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero con cui l'Ufficio ha contestato a una società controllante, che aveva optato per la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, di avere prestato tardivamente le garanzie richieste per compensare eccedenze di credito con debiti IVA del gruppo. Secondo l'Amministrazione, la garanzia era stata presentata il 30 gennaio 2009, mentre avrebbe dovuto essere prestata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2007, cioè il 31 luglio 2008. Da ciò l'Ufficio ha fatto discendere l'omesso/tardivo versamento dell'imposta dovuta e la sanzionabilità ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. La CTR aveva invece annullato l'atto ritenendo, in sostanza, che la mancata o tardiva prestazione della cauzione impedisse il perfezionarsi della compensazione, rendendo quindi non sanzionabile quella specifica condotta e giudicando contraddittorio l'operato dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; 2) violazione degli artt. 38-bis, comma 1, e 73, ultimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 6, comma 3, d.m. 13 febbraio 1979, per avere la CTR escluso la tardività del versamento nonostante la garanzia fosse stata prestata oltre il termine; 3) violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che la tardiva prestazione della garanzia equivale a tardivo versamento dell'imposta dovuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli unitariamente, i tre motivi del ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nella liquidazione IVA di gruppo, la prestazione della garanzia prevista dall'art. 6, comma 3, d.m. 13 dicembre 1979 costituisce condizione sostanziale per l'adesione al regime agevolato e per l'esercizio della compensazione infragruppo; in mancanza della garanzia entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente resta obbligato a versare l'imposta dovuta e, se la garanzia è prestata tardivamente, la fattispecie compensativa si perfeziona solo in ritardo, con conseguente tardivo adempimento del versamento e legittimità della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate per la peculiarità della vicenda, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del fallimento resistente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma sul vizio di motivazione/nullità della sentenza e sulla deduzione di violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    È la norma che disciplina la prestazione della garanzia nel sistema IVA richiamato; la Corte la considera parte del complesso normativo che rende la garanzia condizione per la compensazione/rimborso accelerato.

  • art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come disposizione che, in combinato con l'art. 38-bis e con il d.m. 13 dicembre 1979, consente la compensazione infragruppo e ne condiziona il perfezionamento alla prestazione della garanzia.

  • art. 6, comma 3, d.m. 13 febbraio 1979

    Considerato la fonte che impone la garanzia per la compensazione IVA di gruppo; la sua prestazione è qualificata come adempimento sostanziale e condizione per l'efficacia della compensazione.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    Applicato alla condotta di omesso/tardivo versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione; la tardiva prestazione della garanzia è ritenuta equivalente, sul piano sanzionatorio, a un tardivo versamento.

Massime di principio

  • Nella procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, la prestazione della garanzia prevista dalla normativa speciale è una condizione sostanziale per l'esercizio della compensazione infragruppo: senza tale adempimento la compensazione non si perfeziona e resta fermo l'obbligo di versare l'imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
  • Se la garanzia viene prestata oltre il termine previsto, il contribuente non può considerarsi tempestivamente liberato dall'obbligo di versamento; l'estinzione del debito tramite compensazione opera solo dal momento dell'effettivo adempimento della condizione, con conseguente tardività del pagamento.
  • Ai fini dell'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, rileva il mancato rispetto della scadenza del versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione: la tardiva prestazione della garanzia, impedendo il tempestivo perfezionamento della compensazione, integra un ritardo sanzionabile nel versamento.
  • Quando la regola speciale collega espressamente l'efficacia di una modalità agevolata di definizione del rapporto tributario all'osservanza di presupposti formali e sostanziali, la loro inosservanza impedisce il prodursi dell'effetto estintivo e legittima l'applicazione delle sanzioni previste per l'omesso o tardivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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