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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11215/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia nasce da una delibera Consob che ha irrogato a un dirigente bancario una sanzione pecuniaria complessiva di euro 75.000 per violazioni del TUF e dei regolamenti di settore, in relazione a condotte tenute nel periodo in cui ricopriva l'incarico di responsabile della Direzione Capitale Sociale e Comunicazione Istituzionale di una banca. Le violazioni riguardavano, da un lato, la gestione irregolare di trasferimenti tra privati di azioni della banca, l'impiego di finanziamenti ai clienti per l'acquisto di azioni proprie e l'uso di documenti commerciali (lettere di gradimento garantito e promesse di indennizzo); dall'altro, la predisposizione e gestione di procedure interne per l'incrocio di ordini di acquisto e vendita di azioni, ritenute inadeguate e caratterizzate da ampia discrezionalità. L'opposizione alla sanzione, proposta davanti alla Corte d'appello, era stata respinta. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto: 1) il difetto di competenza della Consob, sostenendo che la materia dovesse essere riservata all'AGCM per la disciplina delle pratiche commerciali scorrette; 2) la violazione delle norme del TUF e di disposizioni civilistiche, contestando sia l'ascrivibilità personale delle condotte sia la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, in particolare in ordine al suo ruolo effettivo, alla natura delle operazioni e alla sua concreta ingerenza; 3) la violazione delle norme sulla determinazione della sanzione, lamentando l'assenza di motivazione sulla congruità dell'importo e la marginalità del proprio ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle violazioni relative alla corretta organizzazione e gestione dei servizi di investimento, la competenza sanzionatoria spetta alla Consob e non all'AGCM, trattandosi di doveri di settore che attengono alle modalità organizzative dell'intermediario e alla tutela della trasparenza e correttezza del mercato, con disciplina speciale prevalente solo quando regoli aspetti specifici incompatibili con quella generale sulle pratiche commerciali scorrette. Ha respinto il secondo motivo osservando che la normativa allora applicabile fonda la responsabilità sanzionatoria su un criterio oggettivo-funzionale, ancorato all'attività concretamente svolta da chi è inserito nell'organizzazione dell'intermediario; i giudici di merito avevano accertato una partecipazione attiva del ricorrente alle condotte contestate e le doglianze sulla lettura delle prove e sulla ricostruzione dei fatti non sono sindacabili in cassazione. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che la quantificazione della sanzione amministrativa entro i limiti edittali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il quale deve considerare i parametri dell'art. 11 l. n. 689/1981 senza essere tenuto a una motivazione analitica; nel caso concreto la Corte d'appello aveva richiamato gravità, durata, effetti delle violazioni e ruolo del dirigente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato come base procedimentale del potere sanzionatorio Consob nel caso di specie

  • art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998

    norma di condotta degli intermediari richiamata per fondare le violazioni organizzative e di correttezza contestate

  • art. 21, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 58 del 1998

    norma di condotta richiamata per la violazione relativa alla predisposizione di procedure adeguate e al corretto svolgimento dei servizi di investimento

  • art. 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29/10/2007

    richiamato quale regola organizzativa e di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento

  • art. 49, commi 1 e 3, Regolamento Consob n. 16190 del 29/10/2007

    richiamato come parametro delle procedure di gestione degli ordini e dell'adeguatezza organizzativa

  • art. 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 206 del 2005

    invocato dal ricorrente; la Corte esclude che determini la competenza dell'AGCM quando la disciplina di settore regola aspetti specifici dell'intermediazione finanziaria

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 206 del 2005

    "In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni di disciplina delle pratiche commerciali scorrette e si applicano a tali aspetti specifici"

    la Corte lo legge in combinazione con la direttiva 2005/29/CE nel senso che la disciplina speciale di settore prevale solo per gli aspetti specifici incompatibili, mentre la competenza generale resta dell'AGCM solo per le pratiche commerciali scorrette in senso proprio

  • art. 20 cod. cons.

    richiamato per definire la pratica commerciale scorretta come condotta contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio

  • artt. 21, 22 e 23 cod. cons.

    richiamati per le pratiche ingannevoli

  • artt. 24, 25 e 26 cod. cons.

    richiamati per le pratiche aggressive

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72

    norma transitoria: per le violazioni anteriori alle nuove disposizioni continuano ad applicarsi le regole previgenti della parte V del TUF

  • art. 190 d.lgs. n. 58 del 1998

    nella versione ratione temporis, punisce i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione e i dipendenti degli intermediari; la Corte ne afferma l'impostazione oggettivo-funzionale, ancorata all'attività concretamente svolta

  • art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato per i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia in materia di sanzioni amministrative

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato quale base della presunzione di colpa in capo al trasgressore una volta integrata la fattispecie tipica

  • art. 11 l. 24 novembre 1981, n. 689

    parametri per la determinazione della sanzione amministrativa, che il giudice deve considerare nella commisurazione dell'importo

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 2358 cod. civ.

    richiamato dal ricorrente come disciplina civilistica dell'acquisto di azioni proprie, ma la Corte non lo ritiene decisivo per escludere la responsabilità sanzionatoria

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, la competenza sanzionatoria della Consob permane quando la condotta contestata riguarda doveri organizzativi e di condotta posti dal TUF a tutela della correttezza, trasparenza e integrità del mercato, anche se dalle stesse condotte possano derivare pratiche commerciali scorrette verso i consumatori.
  • La disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette cede solo in presenza di una regolazione di settore che disciplini aspetti specifici della pratica in modo incompatibile; in difetto, la competenza dell'autorità settoriale non è esclusa.
  • La responsabilità amministrativa ex art. 190 TUF, nel testo applicabile ratione temporis, segue un criterio oggettivo-funzionale: rileva l'attività concretamente svolta dal soggetto inserito nell'organizzazione dell'intermediario, non la sola qualifica formale né la natura subordinata o meno del rapporto.
  • Una volta accertata la fattispecie tipica dell'illecito amministrativo, grava sul trasgressore l'onere di dimostrare l'assenza di colpevolezza, in coerenza con la presunzione di colpa di cui alla legge n. 689 del 1981.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la determinazione dell'importo entro il minimo e il massimo edittale è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, che può motivare sinteticamente purché emergano la gravità del fatto, la durata della violazione, le conseguenze prodotte e il ruolo dell'autore.
  • Le doglianze che mirano a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito non integrano violazione di legge denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale.
  • rami dove la materia riguarda sanzioni amministrative in ambito bancario e finanziario, con profili di diritto processuale civile in sede di legittimità

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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