Cassazione Penale, Sentenza n. 22979/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza per: (i) presunta inutilizzabilità degli esiti dell'ispezione del 10/03/2022 (sequestro di circa Kg.700 di prodotti di pasticceria in cattivo stato e chiusura del laboratorio) per violazione del Regolamento UE 2017/625 e del D.Lgs. di recepimento (mancato avviso alla legale rappresentante, omissione di prescrizioni e di misure correttive), invocando l'art.191 c.p.p.; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova con incidenza sulla valutazione dell'offensività della condotta e sulla applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.; (iii) violazione e mancata applicazione dell'art.12-ter legge 30/04/1962 n.283 (introdotto dall'art.70 del D.Lgs. n.150/2022), invocando la lex mitior e l'estinzione della contravvenzione per mancata notifica delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (a) ha ritenuto infondata l'affermazione di inutilizzabilità degli esiti ispettivi per violazione del Reg. UE 2017/625 e del D.Lgs. di recepimento, perché il Regolamento non prevede una sanzione di esclusione probatoria e l'ordinamento interno non ha introdotto un divieto probatorio analogo; inoltre la nullità relativa al mancato avviso è stata ritenuta sanata in concreto dal fatto che la parte non l'aveva tempestivamente eccepita; (b) ha confermato che l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non determina, di per sé, l'improcedibilità dell'azione penale né impedisce l'esercizio dell'azione penale per le contravvenzioni alimentari; (c) ha ritenuto non applicabile l'art.12-ter legge n.283 introdotto dal D.Lgs. n.150/2022 perché il decreto di citazione era stato già emesso il 26/07/2022 (quindi l'azione penale era iniziata prima dell'entrata in vigore della norma estintiva), e ha escluso l'applicabilità della successione di legge invocata; (d) ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art.131-bis perché la ricorrente non aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità in sede di merito; (e) ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2017/625
L'art.138 disciplina le azioni in caso di non conformità e l'art.139 le sanzioni: il Regolamento prevede misure di intervento e la notifica delle decisioni ma non stabilisce una sanzione di "inutilizzabilità" probatoria per la mancata osservanza delle garanzie procedurali
Atto di adeguamento nazionale al Reg. UE 2017/625 che non ha introdotto una regola generale di esclusione probatoria per violazioni delle procedure di controllo ufficiale
art.5 lett. b), art.6, art.12-ter
Le norme penali in materia alimentare sono state richiamate per la qualificazione dei fatti (detenzione e vendita di alimenti in cattivo stato). L'art.12-ter (introdotto successivamente) disciplina una procedura estintiva ma la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile ratione temporis al presente procedimento
Decreto legislativo n.150/2022 ("legge Cartabia")
art.70; art.96 (disposizioni transitorie)
Ha introdotto l'art.12-ter nella legge n.283 e disposizioni transitorie (art.96) che escludono l'applicazione della procedura estintiva ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore
art.191, art.354, art.364 comma 5 (richiamato), art.144 disp. att.
L'art.191 disciplina l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti probatori espressi; la Corte ha ricordato che l'inutilizzabilità è sanzione eccezionale riservata a violazioni di specifici divieti probatori, non applicabile automaticamente per carenze procedurali dell'ispezione; sono richiamate anche norme sulla nullità e sulla convalida delle attività
art.131-bis, art.162-bis, art.2 comma 4
Art.131-bis (causa di non punibilità) non è stata chiesta e quindi non valutabile in Cassazione; art.162-bis (oblazione) è alternativa ma non automaticamente sostitutiva della procedura speciale; art.2 co.4 (successione di leggi nel tempo) non preclude l'applicazione dell'art.96 del D.Lgs. n.150/2022
modifica art.246 cod. proc. pen. (comma 2-bis, richiamo art.364 co.5 secondo periodo)
Ha introdotto una norma che consente al pubblico ministero, ove fondato motivo di rischio di alterazione delle tracce, di procedere a ispezioni senza avviso al difensore; citata a titolo di aggiornamento normativo
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE
Causa C-670/22; "La Quadrature du Net" C-511/18 (cit.)
La Corte ha richiamato principi della CGUE secondo cui spetta al diritto nazionale determinare le regole sull'ammissibilità delle prove in procedimenti penali e che le disposizioni UE non possono, di regola, creare direttamente divieti probatori
Massime di principio
- La violazione delle procedure previste dal Regolamento UE 2017/625 o dal relativo recepimento nazionale non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli esiti ispettivi: l'eventuale esclusione probatoria richiede una norma nazionale che configuri un divieto probatorio espresso
- La nullità o omissione formale (per es. mancato avviso della facoltà di difesa o mancata indicazione di prescrizioni) può essere sanata o non tempestivamente eccepita: è essenziale contestare immediatamente tali vizi per non perdere la facoltà di impugnazione
- Le nuove disposizioni estintive (es. art.12-ter L.283 introdotto da D.Lgs. n.150/2022) si applicano solo se la disciplina è efficace ratione temporis: se l'azione penale è stata già esercitata prima dell'entrata in vigore, la norma estintiva può non trovare applicazione
- L'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione da parte dell'organo di vigilanza non costituisce, di per sé, causa di improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni in materia alimentare
- Per ottenere agevolazioni o cause di non punibilità (es. art.131-bis) occorre chiedere espressamente tali benefici nel merito: la loro mancata richiesta può rendere inammissibile la censura in sede di legittimità
- In casi di ispezione e se si teme l'alterazione di tracce/prove, valutare tempestivamente le azioni difensive (eccezioni, istanze di riesame, ricorso amministrativo) e documentare interventi di bonifica e adeguamento (fatture, ordini di disinfestazione, richieste formali di prescrizioni) per poter dimostrare la tempestività delle misure correttive
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