LEGGE 21 aprile 2026, n. 75
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza la tutela penale e amministrativa dei prodotti agroalimentari: introduce nuovi reati di frode e commercio con segni mendaci, aumenta pene e aggravanti, estende confische e pene accessorie, e interviene su controlli, tracciabilità, DOP/IGP, latte bufalino e etichettatura. Molte misure richiedono decreti attuativi a breve termine; alcune decorrenze speciali riguardano le microimprese.
Tutele penali e sanzionatorie contro frodi agroalimentari e regole su latte, DOP/IGP e pesca
Tutele contro le frodi agroalimentari e tutela del patrimonio agroalimentare
La legge interviene in modo organico sulla disciplina penale, processuale e amministrativa in materia agroalimentare, con l’obiettivo di rafforzare la repressione delle frodi, migliorare la tracciabilità e rendere più incisivi i controlli lungo le filiere. Vengono introdotte nuove fattispecie di reato, aggravanti, pene accessorie e misure di confisca, oltre a un più ampio coordinamento con la disciplina UE e con i sistemi sanzionatori di settore.
Modifiche al codice penale
Nel libro secondo, titolo VIII, la rubrica viene riformulata per ricomprendere espressamente anche il patrimonio agroalimentare. Sono abrogati gli articoli 516 e 517-bis e viene istituito un nuovo capo II-bis dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
L’articolo 517-quater è riscritto e punisce più severamente la contraffazione di segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari:
- la pena base passa alla reclusione da 1 a 4 anni e alla multa da 10.000 a 50.000 euro;
- è punito anche chi introduce, trasporta, detiene, offre o mette in circolazione prodotti agroalimentari con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata;
- la precedente formulazione del terzo comma è abrogata.
Sono poi introdotti due nuovi delitti:
- frode alimentare: punisce chi, per indurre in errore il compratore e trarne profitto, nell’esercizio di attività agricole, commerciali, industriali o di intermediazione, immette in circolazione alimenti, acque o bevande non genuini o sostanzialmente difformi da quanto dichiarato, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali; la pena è la reclusione da 2 mesi a 1 anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro;
- commercio di alimenti con segni mendaci: punisce l’uso di segni o indicazioni falsi o ingannevoli, anche figurativi, sull’origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o ingredienti, con reclusione da 3 a 18 mesi e multa fino a 20.000 euro.
La punibilità per frode alimentare è esclusa nei casi di lieve entità, quando le quantità o il valore del prodotto sono esigui oppure manca un effettivo pregiudizio per consumatore o mercato.
Aggravanti, pene accessorie e confisca
Per i nuovi reati alimentari sono previste ulteriori conseguenze:
- il giudice può disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o esercizio da 5 giorni a 3 mesi nei casi più gravi o di recidiva specifica;
- le pene sono aumentate quando la condotta riguarda DOP/IGP, usa falsi documenti o false dichiarazioni, è di particolare gravità per quantità oppure concerne prodotti indicati come biologici senza certificazione;
- se ricorrono più circostanze aggravanti, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
- se i reati sono realizzati con più operazioni e con mezzi e attività continuative organizzate, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Viene inoltre introdotta la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose servite o destinate a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono oggetto, prodotto, prezzo o profitto, salvo i diritti della persona offesa e dei terzi estranei.
Misure accessorie ulteriori e modifiche al sistema 231
Per i reati agroalimentari più gravi si applicano ulteriori pene accessorie, tra cui il divieto di ottenere autorizzazioni, contributi e finanziamenti pubblici per attività imprenditoriali. Nei casi più gravi il giudice può disporre anche la chiusura temporanea da 1 a 12 mesi o, in presenza di entrambe le condizioni richieste, la revoca di autorizzazioni e la chiusura definitiva.
La disciplina sulla responsabilità degli enti viene estesa anche al reato di cui all’articolo 517-octies, quarto comma.
Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione
La legge introduce regole specifiche per le attività di prelievo e campionamento, per evitare l’alterazione delle tracce o degli effetti materiali del reato. È previsto che, nei casi necessari, il pubblico ministero possa procedere con modalità urgenti, nel rispetto della normativa di settore.
In materia di sequestro e destinazione dei prodotti, si precisa che l’autorità giudiziaria può disporre anche la diversa destinazione prevista dalla legge. Per i prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti e non deteriorati, la legge favorisce la devoluzione a fini benefici o assistenziali, anche previa rimozione del marchio illecito o regolarizzazione amministrativa.
Sono estesi i casi di intercettazione/indagini e di anticipazione dell’incidente probatorio ai nuovi reati alimentari, e si prevede che la revisione delle analisi non sia necessaria quando, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, la ripetizione non è possibile.
Contrassegno volontario per DOP e IGP
I prodotti DOP e IGP possono essere muniti, su base volontaria, di uno speciale contrassegno realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, qualificato come carta valori. Il contrassegno deve garantire sicurezza, tracciabilità e autenticità.
Un decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore, definirà caratteristiche tecniche, diciture, fabbricazione, uso, distribuzione, controllo e costo, interamente a carico degli operatori.
Sanzioni amministrative per DOP/IGP, tracciabilità e informazioni al consumatore
La disciplina sanzionatoria delle violazioni in materia di DOP e IGP viene rafforzata:
- aumentano molti massimali e minimi delle sanzioni amministrative;
- l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni spettano al Ministero dell’agricoltura;
- per alcune violazioni è prevista la diffida con termine di 30 giorni e, in caso di inadempienza, una sanzione pari al triplo dell’importo dovuto;
- sono introdotti obblighi di versamento diretto delle somme dovute, con possibilità di inibire cautelativamente l’uso della denominazione fino al provvedimento definitivo.
Le sanzioni sulla tracciabilità ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono elevate fino a 48.000 euro o al 3% del fatturato annuo, con tetto massimo di 150.000 euro; per le irregolarità formali non incidenti sulla sicurezza o tracciabilità sostanziale è previsto un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea.
Anche le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, denominazione dell’alimento, elenco ingredienti e indicazione dell’origine sono oggetto di pesanti incrementi sanzionatori, con tetti massimi parametrati al fatturato e criteri generali di graduazione della pena amministrativa.
Denominazioni di latte e prodotti lattiero-caseari
È introdotta una specifica disciplina sanzionatoria per l’uso abusivo di denominazioni di latte e prodotti lattiero-caseari: è vietato usare etichette, documenti o presentazioni che inducano a ritenere lattiero-caseario un prodotto che non lo è. La sanzione va da 4.000 a 32.000 euro o al 3% del fatturato annuo, con massimo di 100.000 euro; è inoltre previsto il sequestro della merce e dei supporti utilizzati per la violazione, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Filiera bufalina: tracciabilità, sanzioni e controlli
Viene istituito nel SIAN il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati, nel quale allevatori, trasformatori e intermediari devono inserire quotidianamente dati di produzione, trasformazione e commercializzazione, inclusi coadiuvanti, additivi e quantitativi provenienti da UE e Paesi terzi. La piattaforma dovrà interoperare con la BDN del sistema I&R.
Un decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni, definirà adempimenti, tempi e modalità di inserimento dei dati; dalla sua adozione i dati saranno trasferiti alla nuova piattaforma e la precedente cesserà di operare.
Le violazioni del comma 1 sono punite con sanzioni da 6.000 a 48.000 euro o al 3% del fatturato, fino a un massimo di 150.000 euro, con chiusura dello stabilimento da 10 a 30 giorni e pubblicazione dell’ordinanza di ingiunzione. Le sanzioni sono aumentate per medie e grandi imprese e ridotte per microimprese. Per il mancato rispetto degli obblighi di registrazione la sanzione va da 2.000 a 8.000 euro, con riduzione del 50% se il ritardo non supera 3 giorni lavorativi; per le microimprese, l’applicazione decorre dalle dichiarazioni relative al 2026.
Per queste violazioni non si applicano né la diffida né il pagamento in misura ridotta.
Piano straordinario di controllo nazionale per il latte bufalino e le DOP/IGP lattiero-casearie
Il Ministero dell’agricoltura, tramite decreto del capo dell’ICQRF da adottare entro 60 giorni, deve predisporre un piano straordinario di controllo nazionale per la tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari DOP/IGP, con sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente.
Il piano prevede controlli su tutta la filiera bufalina, sulle strutture di stoccaggio, sulle stalle, sui trasportatori e sui caseifici, anche tramite prove di laboratorio per verificare origine geografica e uso di latti diversi dal latte fresco.
Blocco ufficiale temporaneo
In materia agroalimentare e della pesca, l’organo accertatore può disporre il blocco ufficiale temporaneo del prodotto o dei mezzi tecnici della produzione quando rilevi violazioni documentali formali che non comportano rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo.
Il soggetto controllato può trasmettere la documentazione correttiva entro 10 giorni. Se la documentazione sana la violazione, il prodotto viene svincolato; altrimenti il blocco è convertito in sequestro amministrativo, nei casi previsti.
Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare
Presso il Ministero dell’agricoltura è istituita una Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro o da un delegato e composta da rappresentanti di ICQRF, Arma dei carabinieri, Guardia costiera, Guardia di finanza, Polizia stradale, AGEA, Agenzia delle dogane, Ministero della salute, associazioni di categoria e Vigili del fuoco.
La Cabina di regia:
- promuove la collaborazione tra gli organi di controllo;
- redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari;
- promuove campagne straordinarie contro frodi e pratiche sleali.
Entro 60 giorni dalla legge definisce l’organizzazione dei lavori. Ai componenti non spettano compensi o rimborsi.
Controlli sulla condizionalità sociale
L’AGE-Control S.p.a. è espressamente incaricata di svolgere controlli sulle imprese agricole per il rispetto della normativa UE sulla condizionalità sociale. Gli ispettori rivestono la qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio di tali funzioni.
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
La legge introduce limiti più stringenti alla costituzione dei CAA da parte di soggetti già coinvolti in CAA revocati, con divieti di durata variabile e aggravati in caso di reiterazione.
È inoltre introdotta una sanzione amministrativa da 2.000 a 8.000 euro per i CAA che svolgano attività fuori dall’ambito territoriale autorizzato. L’Agenzia competente accerta le violazioni e irroga le sanzioni; i proventi sono riassegnati al Ministero dell’agricoltura.
Disciplina sulle denominazioni DOC, DOCG e IGT del vino
Per il settore vitivinicolo, la disciplina sugli obblighi pecuniari nei confronti degli organismi di controllo viene rafforzata: chi non paga entro 30 giorni dalla diffida è soggetto a sanzione pari al triplo del dovuto. È previsto anche il versamento degli importi non assolti con interessi direttamente al creditore e la possibilità di inibire cautelativamente l’uso della denominazione fino al provvedimento definitivo; in seguito può applicarsi anche l’interdizione dall’uso della denominazione protetta fino alla rimozione della causa.
Chi ostacola o intralcia i controlli, se non ottempera alla specifica intimazione entro 15 giorni, è punito con sanzione amministrativa di 1.000 euro.
Pesca e ulteriori modifiche di settore
La legge interviene anche sulla disciplina della pesca, elevando e specificando le sanzioni per pesca senza licenza, pesca in zone o tempi vietati, detenzione e commercio del pescato illecito, pesca su stock sospesi per ripopolamento e catture superiori a quelle autorizzate. In tali casi sono previste anche l’attribuzione di punti alla licenza e al comandante dell’unità da pesca quando ricorrano le condizioni indicate.
Regime temporale e attuazione
Numerose disposizioni richiedono decreti ministeriali o provvedimenti attuativi entro termini brevi, in particolare:
- 60 giorni per il contrassegno volontario DOP/IGP;
- 60 giorni per il piano straordinario di controllo nazionale;
- 60 giorni per l’organizzazione della Cabina di regia;
- 90 giorni per il decreto sulla filiera bufalina.
Per alcune misure sono previste decorrenze differenziate, in particolare per le microimprese nel sistema sanzionatorio del latte bufalino, con applicazione posticipata alle dichiarazioni riferite al 2026.
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