Cassazione Civile, Ordinanza n. 35383/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni lavoratori scolastici assunti ripetutamente con contratti a termine per funzioni di collaboratore scolastico o docente avevano chiesto il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo che la successiva stabilizzazione dei lavoratori, avvenuta tramite procedure selettive e/o per effetto dell'art. 1 L. n. 107/2015, avesse già sanzionato l'abuso e rimosso le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in mancanza di specifiche allegazioni di danni ulteriori. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) estinzione dell'appello per tardivo o invalido deposito dell'atto di riassunzione dopo la sospensione del processo; 2) estinzione dell'intero giudizio riunito per mancata riassunzione di tutti i procedimenti, con nullità della sentenza; 3) violazione delle preclusioni di appello in relazione alla sopravvenuta immissione in ruolo di una ricorrente; 4) violazione dei principi sul risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine; 5) questione pregiudiziale UE sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione del ristoro quando intervenga l'immissione in ruolo; 6) illegittimità costituzionale della medesima esclusione per contrasto con artt. 3 e 117 Cost. in relazione alla clausola 5 dell'Accordo quadro.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, pur difforme dal modello telematico, costituisse mera irregolarità priva di nullità espressa; ha affermato che, in presenza di cause scindibili riunite solo per connessione oggettiva, la riassunzione tempestiva di una causa giova all'intero processo riunito e, se manchi la notifica ad alcune parti, non si verifica estinzione parziale ma deve disporsi la rinnovazione della notifica; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla stabilizzazione sopravvenuta, trattandosi di fatto introdotto nel giudizio di appello senza formalità; ha giudicato inammissibili le censure di merito e di legittimità costituzionale/eurounitaria perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
l'atto di riassunzione, avendo natura endoprocedimentale, deve essere depositato telematicamente; la difformità cartacea è però considerata mera irregolarità non sanzionata da nullità espressa.
in assenza di espressa comminatoria di nullità, la violazione del modello legale dell'atto non determina invalidità.
la riassunzione è tempestiva se effettuata nel termine semestrale; nel caso di processi riuniti e scindibili, la riassunzione del processo interrotto opera per tutte le cause confluite nel procedimento.
se la notifica dell'atto di riassunzione non raggiunge alcune parti, deve disporsi la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio anziché dichiarare l'estinzione parziale.
richiamati dai ricorrenti per sostenere la nullità/estinzione del giudizio, ma la Corte esclude che ne ricorressero i presupposti.
non impediscono l'esame della sopravvenuta immissione in ruolo, trattandosi di fatto sopravvenuto non soggetto alle preclusioni proprie delle domande o eccezioni in senso stretto.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norme sul perimetro del ricorso per cassazione invocate a sostegno dei motivi, ma le censure sono respinte o dichiarate inammissibili.
i motivi sono inammissibili quando la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non emergono elementi per mutarla o rimettere la questione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, richiamato nel dispositivo.
art. 1 L. 13 luglio 2015, n. 107
la stabilizzazione dei lavoratori scolastici secondo tale disciplina è considerata idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a eliminare le conseguenze del danno, salvo allegazione di ulteriori pregiudizi.
menzionata solo nel contesto della giurisprudenza richiamata sulla stabilizzazione; non emerge una autonoma applicazione decisoria nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel processo civile, la difformità del deposito di un atto rispetto alla forma telematica prescritta non comporta nullità se la legge non prevede espressamente tale sanzione e l'atto risulta comunque idoneo a raggiungere il suo scopo.
- Quando più cause scindibili siano state riunite solo per connessione oggettiva, la riassunzione tempestiva del processo interrotto vale per l'intero procedimento; l'eventuale mancata notifica ad alcune parti non determina estinzione parziale ma impone la rinnovazione della notificazione.
- La sopravvenuta immissione in ruolo del lavoratore, introdotta nel giudizio di appello come fatto successivo alla decisione di primo grado, è deducibile senza le preclusioni proprie di domande ed eccezioni in senso stretto.
- In materia di reiterazione abusiva di contratti a termine nel settore scolastico, la successiva stabilizzazione può valere come misura satisfattiva dell'abuso e della violazione del diritto dell'Unione, salvo che il lavoratore alleghi e provi specifici danni ulteriori.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si confronta con un orientamento di legittimità già consolidato e non offre argomenti nuovi idonei a sollecitarne il mutamento o un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale.
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