Sentenza del 18/11/2016 n. 23498 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava che le partecipazioni nella s.r.l. E.C. fossero state cedute nel 1998 al valore nominale complessivo di 99 milioni di Lire. Secondo l'Ufficio, la società era proprietaria di marchi di moda di valore enormemente superiore e la sproporzione tra il valore dichiarato e quello risultante da studi e perizie costituiva un elemento presuntivo idoneo a dimostrare che le contribuenti avessero percepito un corrispettivo maggiore, con conseguente omessa dichiarazione della plusvalenza imponibile. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto insufficienti gli elementi presuntivi, anche perché le stime erano successive alle cessioni e riguardavano i marchi del gruppo, mentre la società possedeva soltanto la nuda proprietà. L'Agenzia ha impugnato tale decisione per violazione delle norme sulla determinazione della plusvalenza e sulla prova presuntiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, relativo principalmente all'invocazione dell'abuso del diritto, ritenendo incongruo richiamare una clausola antielusiva quando si sostiene che il corrispettivo dichiarato non corrisponda a quello realmente percepito. Ha però accolto il secondo e il quarto motivo, rilevando che la forte sproporzione tra il valore nominale delle quote e il loro possibile valore reale poteva costituire un indizio grave, preciso e concordante, meritevole di una nuova valutazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti e delle prove, nonché per la liquidazione delle spese. I ricorsi incidentali delle contribuenti sono stati dichiarati inammissibili, restando le relative questioni deducibili davanti al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, comma 5
La plusvalenza realizzata mediante cessione di partecipazioni consiste nella "differenza tra il corrispettivo percepito ... ed il costo od il valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione".
La plusvalenza imponibile deve essere calcolata sulla differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito per la cessione e il costo o valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Il corrispettivo non coincide necessariamente con il valore nominale indicato nel contratto, se l'Amministrazione dimostra presuntivamente che sia stato percepito un importo maggiore.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 4, lett. b)
La quota di società non azionaria è valutata in proporzione al valore del patrimonio netto della società.
Il valore normale delle partecipazioni può costituire un parametro valutativo e un elemento presuntivo, ma non determina automaticamente il corrispettivo realmente percepito ai fini della tassazione della plusvalenza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3
La norma è stata invocata in relazione all'accertamento presuntivo del reddito, ma la Corte ha ribadito che la presunzione deve poggiare su elementi concretamente valutati secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
L'onere della prova resta a carico dell'Amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa; tuttavia, il maggior corrispettivo può essere provato mediante presunzioni semplici, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Per le cessioni di immobili e aziende l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se accertato ai fini dell'imposta di registro.
La disposizione esclude che il solo valore fiscale o di mercato del bene sia sufficiente a presumere un prezzo maggiore. Pur riferita espressamente a immobili e aziende, esprime un principio contrario agli automatismi fondati sul solo valore, richiedendo ulteriori elementi probatori.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 3 e 7, comma 3
Le disposizioni riguardano i poteri e i limiti del giudice tributario, compresa la necessità di determinare correttamente l'eventuale maggiore plusvalenza sulla base degli elementi acquisiti.
Massime di principio
- Il valore nominale indicato in un contratto di cessione di partecipazioni non è intangibile: l'Amministrazione può contestarlo se dimostra, anche tramite presunzioni, una rilevante e irragionevole sproporzione rispetto al valore economico della società.
- Il valore di mercato o il valore normale della partecipazione non prova automaticamente che quello sia stato il prezzo effettivamente pagato; deve essere inserito in un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti.
- Una differenza abnorme tra prezzo dichiarato e valore reale, insieme a perizie, redditività dei beni immateriali e modalità operative della società, può giustificare il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione della presunzione.
- Il giudice di merito deve verificare specificamente la pertinenza temporale e oggettiva delle perizie: stime successive alla cessione o riferite a beni appartenenti all'intero gruppo possono avere valore probatorio limitato, ma non sono necessariamente irrilevanti.
- Il divieto di abuso del diritto non può essere utilizzato per dimostrare semplicemente che il corrispettivo dichiarato è falso: l'abuso presuppone, al contrario, che l'operazione dichiarata sia effettivamente reale ma priva di valide ragioni economiche e diretta a ottenere un vantaggio fiscale indebito.
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