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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34383/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità relativa al modello 770/2015 per ritenute non versate, interessi e sanzioni per oltre 900 mila euro. La società contribuente presentava istanza di sgravio e, nelle more, istanza di rateizzazione; pagava però la prima rata con 18 giorni di ritardo rispetto al termine utile per ottenere la riduzione delle sanzioni. L’Agente della riscossione emetteva quindi cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, impugnata limitatamente alle sanzioni. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo integrata la forza maggiore ex art. 6 d.lgs. 472/1997 sia per la crisi di liquidità sia per il ritardo dell’Ufficio nella definizione dello sgravio. In appello, la CTR riformava la decisione escludendo che la sola crisi di liquidità potesse costituire forza maggiore. La contribuente ricorreva in cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato il ritardo dell’Agenzia nella definizione dello sgravio; (2) violazione dell’art. 10 l. 212/2000, dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973, dell’art. 15-ter d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2 d.lgs. 462/1997, sostenendo di avere invocato non la forza maggiore ma il principio di leale collaborazione e buona fede; (3) violazione dell’art. 6 d.lgs. 472/1997, assumendo la sussistenza dei presupposti della forza maggiore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo: il ritardo dell’Agenzia nella definizione della pratica di sgravio, fatto che la CTP aveva valorizzato insieme alla crisi di liquidità e che era stato oggetto di discussione tra le parti. La CTR, invece, aveva esaminato solo la crisi di liquidità, omettendo ogni valutazione sul secondo elemento decisivo. Il primo motivo ha assorbito gli altri due, proposti espressamente in via subordinata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    cartella di pagamento ex art. 36-bis

    La cartella conseguente al controllo automatizzato è il provvedimento impugnato; la vicenda riguarda gli effetti del ritardo nel pagamento della prima rata ai fini della riduzione delle sanzioni.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    La forza maggiore non è esclusa in astratto dalla sola crisi di liquidità; occorre esaminare tutti i fatti dedotti come cause impeditrici del tempestivo adempimento.

  • art. 10 l. 212/2000

    principio di leale collaborazione e buona fede

    La ricorrente sosteneva che il proprio ricorso originario fosse fondato su buona fede e leale collaborazione; la Corte non decide sul punto perché assorbito.

  • art. 15-ter d.P.R. 602/73

    Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso come parametro di violazione; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2 d.lgs. 462/1997

    Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso come parametro di violazione; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti

    Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza motivazionale o l’omesso esame di argomentazioni difensive.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata nei motivi di violazione/falsa applicazione di legge; i motivi ex n. 3 sono rimasti assorbiti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito censurare la mera insufficienza della motivazione né l’omesso esame di singole argomentazioni difensive.
  • Un fatto è decisivo quando, se esaminato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa; non lo sono le questioni giuridiche, le deduzioni difensive o i singoli elementi istruttori considerati isolatamente.
  • In materia tributaria, il giudice di appello che riformi la decisione di primo grado deve confrontarsi con tutti i fatti decisivi posti a base della pronuncia impugnata: l’omissione di uno solo di essi integra vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.
  • Ai fini della forza maggiore invocata per escludere o attenuare le sanzioni tributarie, il giudice deve valutare l’insieme delle circostanze allegante dal contribuente; non è sufficiente escludere in astratto una sola circostanza senza scrutinare le ulteriori causali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

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