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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02604/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di assegno per il nucleo familiare proposta da un cittadino di Stato terzo residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, con familiari residenti in Senegal. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la documentazione reddituale. La corte territoriale aveva confermato il rigetto, escludendo sia la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sia la sufficienza della documentazione prodotta, in particolare dell'attestato di stato di famiglia rilasciato dal consolato senegalese, ritenuto inidoneo a dimostrare il reddito complessivo del nucleo familiare. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva violazione dell'art. 2 della L. n. 153/1988 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE e della sentenza CGUE 25.11.2020, causa C-303/19, sostenendo che il reddito del nucleo non costituirebbe requisito di accesso ma solo parametro di calcolo della prestazione e che la Corte di merito avrebbe erroneamente preteso una prova non prevista dalla disciplina dell'ANF. Lamentava inoltre che la documentazione già depositata in primo grado fosse stata mal valutata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata fosse la mancanza assoluta di deduzione, allegazione e prova del requisito reddituale del nucleo familiare. Ha escluso la fondatezza delle censure, osservando che il motivo si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità salvo violazione di prove legali o del minimo costituzionale di motivazione. Ha aggiunto che i documenti prodotti non avevano valore di prova legale e che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo l'inidoneità dell'attestato consolare, non consentendo di identificare con precisione né i componenti del nucleo né l'ammontare complessivo dei redditi. Ha quindi escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 153/1988

    il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare costituisce elemento costitutivo del diritto all'assegno; l'onere della relativa prova grava sul richiedente, senza distinzione tra cittadino italiano/UE e cittadino extraUE soggiornante

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina interna, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • direttiva 2003/109/CE

    art. 11, par. 1, lett. d) e par. 4

    richiamata dal ricorrente per sostenere una pretesa violazione della parità di trattamento; la Corte ha escluso il contrasto della disciplina interna e quindi il rinvio pregiudiziale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato nel quesito sul rinvio pregiudiziale per il recepimento della giurisprudenza di merito

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per escludere che i documenti esaminati dalla Corte territoriale avessero natura di prova legale

  • art. 2702 c.c.

    richiamato per escludere che i documenti prodotti integrassero prova legale

  • art. 76 d.P.R. n. 445/2000

    richiamato per affermare che l'attestazione sul requisito reddituale, pur non autenticata, è comunque sanzionabile penalmente se falsa

  • art. 73 reg. CE n. 1408/1971

    richiamato nel ragionamento di continuità con la giurisprudenza precedente sulla tutela dei lavoratori migranti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale del nucleo costituisce elemento costitutivo della pretesa e deve essere provato dal richiedente.
  • La prova del reddito del nucleo non può essere sostituita dalla sola documentazione riferita al reddito individuale del richiedente, se non consente di accertare l'ammontare complessivo del nucleo e la sua composizione.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo il controllo sulla violazione delle regole delle prove legali e sul rispetto del minimo costituzionale di motivazione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando, alla luce dell'orientamento già consolidato, non emerga un effettivo contrasto tra la disciplina interna applicata e il diritto dell'Unione.
  • Per il riconoscimento dell'ANF non rileva un trattamento probatorio diverso in base alla nazionalità del richiedente: l'onere di provare il requisito reddituale grava in modo uniforme su tutti i richiedenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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