Cassazione Civile, Ordinanza n. 18565/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito della questione fiscale sull'asserita esenzione IRAP delle cooperative, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notifica. Ha altresì compensato le spese per assenza di difese dell'intimata e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di amministrazione dello Stato soggetta al regime di prenotazione a debito.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società cooperativa una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per asserito omesso versamento dell'IRAP relativa all'anno 2004. I giudici tributari di merito avevano ritenuto la società esonerata dal tributo ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 601/1973, confermando l'annullamento della pretesa. In cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 11 d.P.R. n. 601/1973, 1 l. n. 142/2001, 3 d.lgs. n. 446/1997 e 14 preleggi, sostenendo che le cooperative di lavoro non sarebbero esenti dall'IRAP. Tuttavia, prima di esaminare il merito, la Corte ha verificato la rituale notificazione del ricorso e ha rilevato che il primo tentativo non era andato a buon fine, il successivo rinnovo non risultava completato nei confronti del domiciliatario, la relativa cartolina recava la dicitura "irreperibile" senza ulteriori formalità o tentativi successivi, e mancava inoltre la documentazione del rinnovo presso la sede sociale dell'intimata. Applicando il principio secondo cui, in caso di esito negativo della notificazione non imputabile al ricorrente, questi deve documentare il completo esperimento del procedimento notificatorio e riattivarlo tempestivamente, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per omessa notifica.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata come base della cartella impugnata per il controllo automatizzato relativo all'omesso versamento dell'IRAP.
Invocato dalla società e contestato dall'Agenzia come norma esonerativa dal tributo; la Corte non decide sul merito della sua applicabilità per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso per contestare l'esenzione delle cooperative di lavoro.
Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso in relazione al presupposto e all'ambito applicativo dell'IRAP.
art. 14 preleggi
Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso a sostegno dell'interpretazione delle norme esentative.
Richiamato per affermare che, in caso di esito negativo della notificazione non imputabile al ricorrente, la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire in un tempo pari alla metà dei termini di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia dovuto dall'Agenzia delle Entrate, perché le amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso non si perfeziona per causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo ha l'onere di dimostrare il compiuto esperimento del procedimento notificatorio e di riattivarlo senza indugio, senza attendere un'autorizzazione del giudice, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- La mancata riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio o l'assenza della prova del suo completo espletamento comportano l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica.
- Quando il ricorrente è un'Amministrazione dello Stato, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili, per effetto del sistema della prenotazione a debito.
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