Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18551/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che si diceva figlio unico di una figlia del de cuius, e quindi legittimario in rappresentazione della madre premorta, il quale sosteneva che due atti pubblici di vendita stipulati nel 1996 e nel 1997 dal nonno con le nipoti in realtà celassero donazioni simulate. Egli chiedeva l’accertamento della simulazione relativa delle alienazioni, la conseguente reintegrazione della quota di legittima e l’accertamento di eventuali somme di denaro appartenenti al de cuius, asseritamente non rinvenute alla morte. In primo grado e in appello le domande venivano respinte: i giudici di merito ritenevano non dimostrato che il prezzo non fosse stato effettivamente pagato, valorizzando la quietanza, la prova testimoniale sul pagamento in contanti, la capacità economica delle acquirenti, il fatto che il prezzo non fosse incongruo rispetto al valore di mercato e la mancanza di prova della dedotta permuta con un terzo per la costruzione di due villette. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione della disciplina sui giudici ausiliari, assumendo che la causa, già decisa in primo grado dal tribunale collegiale, non potesse essere decisa da un giudice ausiliario della Corte d’appello; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1417 c.c. e 2724 c.c., contestando la valutazione delle prove sulla simulazione e sostenendo che, riconosciute al legittimario agevolazioni probatorie, non potessero essere riconosciute analoghe agevolazioni alle controparti; 3) violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. per l’ammissibilità e la valorizzazione della prova testimoniale a favore dei convenuti, nonché per l’erronea lettura del complesso istruttorio in ordine al pagamento del prezzo, alla capacità economica degli acquirenti e alla costruzione delle villette.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la violazione delle regole tabellari sull’assegnazione della causa a un giudice ausiliario non determina nullità della sentenza, in mancanza di una specifica previsione di legge, ma integra al più una irregolarità organizzativa. Ha dichiarato inammissibili e comunque manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, precluso in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico sul fatto che il prezzo non fosse significativamente inferiore al valore di mercato, che le acquirenti avessero capacità economica e che il denaro fosse stato effettivamente corrisposto, mentre la prova testimoniale favorevole ai convenuti era stata utilizzata per circostanze esterne al contenuto negoziale e, comunque, in funzione di contraddittorio rispetto alle agevolazioni probatorie riconosciute al legittimario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, rendendo dovuto l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1417 c.c.

    Consente al legittimario di provare la simulazione con mezzi probatori più ampi; tuttavia, una volta riconosciute tali agevolazioni, per parità delle armi deve riconoscersi ai convenuti la possibilità di prova contraria su circostanze esterne al contenuto del contratto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione è stata ritenuta inidonea a sindacare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione non può trasformarsi in critica al libero apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è stata reputata non decisiva, poiché diretta in sostanza a contestare l’apprezzamento delle prove e non un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1417 c.c. per contestare l’uso della prova testimoniale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 50-bis c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina tabellare, quale riferimento alla composizione collegiale del tribunale nel primo grado.

  • art. 43-bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Citate le eccezioni relative ai procedimenti possessori e cautelari ante causam, per i quali la decisione del giudice onorario può incidere in modo diverso; non ricorrevano nel caso di specie.

Massime di principio

  • La violazione delle regole tabellari interne sull’assegnazione della causa a un giudice onorario non determina, di per sé, la nullità della sentenza se manca una specifica previsione legislativa: si tratta al più di irregolarità organizzativa.
  • Nel giudizio di simulazione promosso dal legittimario, l’agevolazione probatoria riconosciuta dall’art. 1417 c.c. non impedisce alla controparte di offrire prova contraria su fatti esterni al contenuto del negozio, in applicazione del principio di parità delle armi.
  • Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere in Cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una motivazione logica e coerente circa pagamento del prezzo, congruità del corrispettivo, capacità economica degli acquirenti e assenza di indici univoci di liberalità, la contestazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la critica alla ammissione della prova testimoniale deve confrontarsi con le specifiche rationes decidendi sulla tempestività della deduzione in appello e sulla pertinenza della prova ai fatti da dimostrare.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.