Cassazione Civile, Ordinanza n. 07578/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva richiesto, per l'anno d'imposta 2008, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per euro 3.447,41 oltre sanzioni e interessi, qualificando la società estera ricorrente come coobbligata in solido della ditta individuale titolare di un centro di trasmissione dati (CTD). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale, su appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e ritenuto dovuta l'imposta anche dal bookmaker estero. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione del diritto UE e dei principi di parità di trattamento/non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale; violazione delle norme interne sull'imposta unica e della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; violazione delle regole sull'atto impositivo per avere la CTR mutato i presupposti dell'avviso; omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo al difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione del PVC; violazione delle norme sulla territorialità del tributo; e, infine, violazione delle norme sulla solidarietà e sulla capacità contributiva. La Corte ha ritenuto infondati i motivi centrali relativi ai presupposti dell'imposta e alla compatibilità con il diritto UE, ha ritenuto infondato il motivo sull'omessa pronuncia perché la doglianza, comunque, era infondata in diritto, e ha dichiarato inammissibile il motivo finale sulla solidarietà/rivalsa perché non confrontato con la sentenza impugnata e privo di interesse rispetto alla posizione del bookmaker.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, per l'anno 2008, il bookmaker estero privo di concessione restasse soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse; che non sussistessero violazioni del diritto unionale o dei principi costituzionali invocati; che la territorialità del tributo fosse radicata nell'attività di gestione/raccolta delle scommesse svolta in Italia tramite il CTD; e che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato per relationem al PVC regolarmente conosciuto dalla parte. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza già formata sulla materia. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 56 TFUE
La libera prestazione di servizi non osta, nel settore non armonizzato dei giochi d'azzardo, a una disciplina fiscale nazionale che assoggetti a imposta gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio dello Stato, purché non sia discriminatoria e rispetti la proporzionalità.
art. 267 TFUE
Non era necessario il rinvio pregiudiziale, perché la questione era già stata compiutamente risolta dalla giurisprudenza unionale richiamata.
soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse
Il soggetto passivo è chi gestisce le scommesse, anche se opera senza concessione e anche mediante strumenti telematici o per conto di terzi, compresi soggetti ubicati all'estero.
art. 1, commi 64 e 66, L. n. 220/2010
La legge interpreta l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 nel senso che è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi, e prevede la responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
La doglianza è stata respinta perché la CTR non ha mutato il contenuto essenziale della pretesa tributaria; il contribuente era stato posto in condizione di conoscere l'an e il quantum dell'imposta.
L'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto quando l'atto richiama un PVC regolarmente notificato o conosciuto, senza necessità di trascriverne integralmente il contenuto.
L'omessa pronuncia non impone l'annullamento quando il motivo non esaminato è comunque infondato in diritto e la Cassazione può correggere la motivazione.
La Corte può integrare la motivazione e decidere nel merito della questione non esaminata dal giudice di appello quando la soluzione giuridica è univoca.
art. 1, comma 2, L. n. 288/1998
È richiamata come base del riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014
È richiamata per il criterio dell'imponibile forfetario ancorato alla media della raccolta nella provincia ove è ubicato il punto di raccolta.
art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
La norma sulla rivalsa del responsabile d'imposta opera solo se l'obbligazione riguarda fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non disciplina di per sé il regime della solidarietà quando il coobbligato concorre al presupposto impositivo.
art. 136 Cost.
Richiamato come parametro nelle censure sulla presunta disapplicazione della sentenza della Corte costituzionale, ma non ritenuto violato.
art. 30, comma 1, L. n. 87/1953
Richiamato in relazione agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, senza accoglimento della censura.
art. 3 Cost.
Evocato nella prospettiva della capacità contributiva e dell'eguaglianza tributaria, ma non ritenuto violato.
art. 53 Cost.
La disciplina è ritenuta compatibile con la capacità contributiva; la Corte costituzionale ha limitato l'illegittimità alle annualità antecedenti al 2011 per l'impossibilità di traslazione dell'imposta da parte delle ricevitorie.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato tra le norme processuali sulla motivazione della sentenza, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare un vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata.
Massime di principio
- Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo non è la singola giocata in sé, ma l'attività di organizzazione e gestione del servizio di gioco/raccolta scommesse svolta sul territorio dello Stato.
- È soggetto passivo del tributo chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione e anche per conto di terzi, compreso l'operatore estero che si avvalga di centri di raccolta o trasmissione dati in Italia.
- Per le annualità anteriori al 2011, la responsabilità della ricevitoria operante per conto di bookmaker privi di concessione è stata espunta per illegittimità costituzionale, ma tale pronuncia non elimina la soggettività passiva del bookmaker estero.
- La disciplina italiana sull'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, l'art. 56 TFUE quando si applica in modo non discriminatorio agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio nazionale e risponde a esigenze imperative di ordine pubblico, tutela dei consumatori e contrasto all'evasione.
- Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale sia già stata chiarita dalla giurisprudenza pertinente e la censura miri solo a contestarne l'applicazione al caso concreto.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando richiama un PVC regolarmente notificato o comunque legalmente conosciuto dal destinatario, senza necessità di riprodurre integralmente le risultanze istruttorie.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello non comporta automaticamente la cassazione con rinvio se la questione non esaminata è giuridicamente infondata; in tal caso la Corte di cassazione può correggere la motivazione ex art. 384, comma 2, c.p.c.
- La regola sulla rivalsa del responsabile d'imposta non può essere invocata per ridefinire il regime sostanziale della solidarietà quando il coobbligato concorre egli stesso al presupposto impositivo.
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