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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36577/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva stipulato, tra aprile 2005 e luglio 2007, contratti con operatori di call center qualificati come collaborazioni a progetto. Nei giudizi di merito era stato accertato, per quattro tipologie contrattuali ancora controverse, che mancava un valido progetto e che i rapporti dovevano quindi essere considerati nulli con conseguente conversione in rapporti di lavoro subordinato, con recupero dei contributi previdenziali. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1, commi 24 e 25, l. n. 92/2012, sostenendo che, prima della riforma del 2012, la presunzione di subordinazione avrebbe consentito al committente di provare la natura autonoma del rapporto anche in presenza di mancanza formale o sostanziale del progetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma o fase di esso, non si procede ad accertare se il rapporto sia stato di fatto autonomo o subordinato, ma opera la conversione automatica ex lege in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione. Ha inoltre precisato la distinzione tra la fattispecie del comma 1 dell'art. 69 e quella del comma 2, che riguarda invece l'ipotesi di progetto esistente ma rapporto poi trasformato di fatto in subordinato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore dell'INPS; nulla spese verso l'agenzia della riscossione, rimasta intimata e non costituita. È stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso opera una conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato, senza possibilità di accertare in concreto la natura autonoma del rapporto.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Riguarda l'ipotesi diversa in cui, pur in presenza di un progetto, il rapporto sia poi giudizialmente accertato come trasformato in subordinato sulla base del comportamento successivo delle parti.

  • art. 1, commi 24 e 25, l. n. 92/2012

    La ricorrente lo invocava per sostenere una diversa lettura della presunzione di subordinazione nel regime previgente, ma la Corte ha ritenuto il motivo contrario a giurisprudenza consolidata.

  • art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1

    Il ricorso è inammissibile quando la censura non offre argomenti idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato e la decisione impugnata vi è conforme.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per la procedura camerale e la proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 23, lett. f), l. n. 92/2012

    Richiamato per delimitare il regime "ratione temporis" applicabile alla disciplina del lavoro a progetto prima delle modifiche del 2012.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime del lavoro a progetto previgente alla riforma del 2012, la mancanza di uno specifico progetto, programma o fase comporta la conversione ex lege del rapporto in lavoro subordinato, senza che sia consentito un accertamento in concreto della natura autonoma del rapporto ai fini dell'esclusione della sanzione.
  • La disciplina del comma 1 dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003 si distingue nettamente da quella del comma 2: nel primo caso la sanzione deriva dalla sola carenza del progetto, nel secondo dall'accertata subordinazione di fatto nonostante l'esistenza formale del progetto.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una lettura della norma già smentita da giurisprudenza consolidata, senza offrire argomenti idonei a un mutamento di orientamento.
  • Ai fini dell'inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., è decisivo il contrasto tra la censura proposta e un indirizzo di legittimità consolidato seguito dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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