Cassazione Civile, Ordinanza n. 07951/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
Un contribuente era stato destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, emesso in ragione della sua qualità di socio di una società a ristretta base partecipativa già accertata. Egli aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario deducendo il vizio di sottoscrizione dell'avviso, assumendo l'illegittimità della delega conferita a un soggetto non appartenente alla carriera direttiva, non nominativamente individuato e senza indicazione della durata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, richiamando precedenti di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la delega di cui si discuteva fosse una mera delega di firma e non richiedesse indicazione nominativa; (2) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che il delegato alla firma non dovesse necessariamente essere dirigente; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., consistente nella circostanza che il firmatario fosse nominativo e, nel caso concreto, direttore dell'Ufficio controlli.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e assorbenti i primi due motivi. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012 non produce effetti retroattivi nei giudizi in corso se il tema della mancanza di valida sottoscrizione non sia stato dedotto nel ricorso introduttivo, per l'effetto preclusivo derivante dalla natura impugnatoria del processo tributario e dal limite del rapporto esaurito. Ha inoltre ribadito che, ai fini della validità della sottoscrizione degli atti dell'Agenzia, è sufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma al soggetto firmatario di una delle posizioni rilevanti, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale, e che la delega alla firma ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni, per la quale non sono necessari né il nominativo del delegato né l'indicazione della durata. Poiché la sentenza impugnata non si è conformata a tali principi, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è delega di firma e non di funzioni; non richiede l'indicazione del nominativo del delegato né della durata della delega.
viene richiamato nel motivo dell'Agenzia, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione decisiva nel dispositivo.
artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo dell'articolazione periferica dell'Agenzia è sufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma della posizione rilevante al soggetto che sottoscrive l'atto.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012
la sua declaratoria di illegittimità costituzionale non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso quando la questione della mancanza di valida sottoscrizione non sia stata dedotta sin dal ricorso introduttivo.
è citata come legge di conversione del d.l. n. 16/2012.
Corte cost. n. 37/2015
viene richiamata per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012 e per il principio del pubblico concorso nella nomina a dirigente, ma la Corte di cassazione ne limita gli effetti nel caso concreto.
Massime di principio
- In materia di avvisi di accertamento, la delega alla sottoscrizione conferita ai funzionari dell'Agenzia delle entrate è una delega di firma e non di funzioni: per la sua validità non è necessario che il provvedimento rechi il nominativo del delegato o la durata della delega, essendo sufficiente che il soggetto firmatario sia identificabile tramite la qualifica o la posizione organizzativa attribuitagli.
- Ai fini della legittima sottoscrizione degli atti impositivi dell'Agenzia delle entrate, non è indispensabile la qualifica dirigenziale del firmatario, essendo sufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma di una posizione che lo abiliti alla firma secondo l'assetto organizzativo interno e le disposizioni processuali di rappresentanza.
- Nel processo tributario, la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che disciplina la sottoscrizione dell'atto impositivo non travolge automaticamente i giudizi in corso se la relativa contestazione non è stata introdotta tempestivamente con il ricorso originario, operando il limite del rapporto esaurito connesso alla natura impugnatoria del giudizio.
- Quando la decisione di merito si discosta da principi di diritto già consolidati in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, la sentenza deve essere cassata con rinvio per i necessari accertamenti in fatto alla luce di tali principi.
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