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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05789/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi. 1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 292, comma 3-bis e 291, comma 1-quater c.p.p., travisamento degli atti e manifesta illogicità della motivazione: censura per aver giustificato la mancata escussione preventiva con riferimenti a condotte di terzi (coindagati) non adeguatamente riconnesse alla posizione del Ciarelli e senza dimostrare la comunanza di interessi ai fini del rischio di inquinamento probatorio; critica per omessa motivazione sul pericolo di fuga e richiesta, in alternativa, dichiarazione di nullità dell'ordinanza genetica per omesso interrogatorio di garanzia. 2) Insufficienza del fumus commissi delicti relativamente al tentativo di acquisto di stupefacenti, sostenendo che la trattativa non era conclusa per mancanza di accordo su elementi essenziali e per l'assenza di disponibilità della sostanza da parte del fornitore. 3) Mancata considerazione della desistenza volontaria: si deduce che dopo l'incontro del 28 dicembre 2023 non ci sarebbero stati ulteriori contatti e quindi dovrebbe riconoscersi la desistenza.

La decisione

La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Il primo motivo è ritenuto fondato nella parte in cui il Tribunale del riesame ha motivato il pericolo di inquinamento probatorio valorizzando condotte di altri indagati senza adeguata e rigorosa verifica della comunanza di interessi rispetto alla posizione del Ciarelli; per tali ragioni l'ordinanza impugnata viene annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte li ritiene infondati o inammissibili: la valutazione sul fumus e sulla desistenza è ritenuta supportata da ampia motivazione fattuale nell'ordinanza del riesame e non suscettibile di censura in cassazione. La Procura generale aveva chiesto annullamento senza rinvio; la Corte invece ha annullato ma disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto specifico relativo alla motivazione del pericolo di inquinamento probatorio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato nella provvisionale di imputazione per concorso, indicato fra le norme sostanziali cui si riferisce l'accusa.

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Richiamato nella imputazione congiunta a più delitti per valutare concorso e determinazione della pena ai fini sostanziali.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo; la censura verteva sulla configurabilità del tentativo di acquisto di stupefacenti e sulla sussistenza del fumus del reato alla luce degli elementi acquisiti.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma normativa della disciplina degli stupefacenti, richiamata in relazione al tipo di illecito contestato (reati connessi alla compravendita di sostanze stupefacenti).

  • art. 292, comma 3-bis c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente in ordine alla validità del procedimento e alle nullità connesse all'omesso interrogatorio; la Corte ha esaminato l'uso delle deroghe al previo interrogatorio.

  • art. 291, comma 1-quater c.p.p.

    Disposizione che prevede la possibilita' di non effettuare l'interrogatorio preventivo quando ricorrano esigenze particolari; la Corte ha stabilito che, nei procedimenti plurimi, la deroga richiede rigorosa verifica della comunanza di interessi e non puo' essere estesa in via generale per fatti riferibili ad altri indagati.

  • art. 274, lett. a) e b) c.p.p.

    Norme che individuano le esigenze cautelari (inquinamento probatorio e pericolo di fuga): la Corte ha richiamato che per fondare la misura sul rischio di inquinamento probatorio bisogna dimostrare la rilevanza delle condotte inquinanti rispetto all'interesse comune dell'indagato.

  • legge n. 114/2024

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 291 c.p.p.; la Corte ne menziona l'innovazione e richiama la necessita' di interpretare restrittivamente le deroghe al principio del previo interrogatorio.

  • art. 12 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sulle misure personali in procedimenti plurisoggettivi e connessioni tra reati; la Corte osserva limiti all'estensione automatica di deroghe previste per alcuni indagati ai coindagati.

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Norma applicata per il rinvio del giudizio al Tribunale di merito dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto motivazionale censurato.

Massime di principio

  • La deroga all'obbligo dell'interrogatorio preventivo per l'emissione di misure cautelari personali nei procedimenti con piu' indagati richiede una rigorosa verifica della comunanza di interessi: non e' sufficiente richiamare condotte di altri indagati senza dimostrare il collegamento funzionale con la posizione dell'indagato interessato dalla misura.
  • Quando il giudice fonda il pericolo di inquinamento probatorio su comportamenti di coindagati, deve motivare specificamente in che modo tali comportamenti possano incidere sulla prova relativa all'indagato e dimostrare l'esistenza di un interesse comune concreto e attuale.
  • Se la prova del reato si fonda prevalentemente su intercettazioni, il rischio di inquinamento probatorio non e' automaticamente escluso, ma la sua sussistenza richiede una motivazione puntuale che spieghi per quale canale le condotte esterne possano alterare le prove acquisibili.
  • Le censure sul fumus del delitto (es. configurabilità del tentativo) in Cassazione sono difficilmente accolte se la decisione di merito contiene una motivazione fattuale ampia e non manifestamente illogica: la rivalutazione integrale dei fatti e' rimessa al giudice di merito.
  • La desistenza volontaria richiede elementi probatori chiari e decisivi che dimostrino l'interruzione volontaria e definitiva dell'effetto criminoso; la mera mancanza di ulteriori contatti non costituisce automaticamente prova di desistenza se esistono conversazioni o fatti che consentono di ritenere ancora vivo l'accordo.
  • Le nullita relative all'omesso interrogatorio di garanzia possono assumere diverso regime di rilevabilità; tuttavia, se la misura e' stata disposta senza il necessario accertamento della deroga, la decisione puo' essere annullata e rinviata per nuova valutazione.
  • Operare una motivazione generica o riferita soltanto ad atti di terzi e' rischioso: il giudice deve sempre collegare i fatti valorizzati alla posizione soggettiva dell'indagato e spiegare la pertinenza probatoria di ciascun elemento ai fini della misura cautelare.

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