Cassazione Penale, Sentenza n. 05775/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era indagata per violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 135/2022 per aver detenuto due esemplari di "servalo" (Leptailurus serval). Contestava che gli animali, nati in cattività e di V generazione, non rientrassero nel divieto previsto dall'art. 4 perché ormai privi delle caratteristiche di animale "selvatico"; osservava altresì che erano dotati di passaporto e microchip, che non risultava ibridazione, e che la confisca disposta dal Gip ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. era ingiustificata in assenza di accertamento definitivo della responsabilità e senza valutazione del benessere animale e del legame affettivo. Chiedeva quindi annullamento del provvedimento e restituzione degli animali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i servali rientrano nelle specie richiamate dall'Allegato A del d.m. 19 aprile 1996 e, per quanto riguarda l'art. 4 del d.lgs. 135/2022, ha rilevato che la nascita in cattività anche per più generazioni non esclude la qualificazione come "specie selvatica" ai sensi della normativa richiamata. Ha ritenuto legittima la confisca disposta in applicazione dell'art. 240, comma 2, c.p., e soprattutto dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 135/2022 che dispone l'obbligatorietà della confisca per le violazioni rilevate, anche in assenza di condanna. Ha altresì confermato la possibilità di archiviazione per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. senza che ciò impedisca la confisca obbligatoria; ha respinto la censura sulla iscrizione nel casellario giudiziale rilevando l'attuale disciplina (d.lgs. n. 122/2018) che esclude l'iscrizione in determinati certificati. Il ricorso è stato dunque rigettato, con conferma dell'archiviazione per particolare tenuità e della confisca e affidamento degli animali a struttura indicata dal Ministero.
Norme richiamate
d.lgs. n. 135 del 2022, art. 4, comma 1
Fermo restando quanto disposto all'art. 3 (...) è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità (...).
La norma vieta la detenzione di specie selvatiche pericolose anche se nate in cattività; l'appartenenza tassonomica e i criteri dell'Allegato A del d.m. 19/4/1996 sono rilevanti e la generazione (V o oltre) non esclude l'applicabilità.
d.lgs. n. 135 del 2022, art. 14, comma 4
In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 è sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
La confisca degli esemplari vietati è obbligatoria per la fattispecie normativa indicata e può essere disposta anche in assenza di condanna.
d.lgs. n. 135 del 2022, art. 17, comma 3
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano alle specie elencate nell'Allegato A) del decreto del Ministro dell'ambiente del 19 aprile 1996.
In assenza del decreto ministeriale attuativo, si applicano le specie elencate nell'Allegato A del d.m. 19/4/1996.
Decreto del Ministro dell'Ambiente 19 aprile 1996 (Allegato A)
Allegato A) del dm del Ministro dell'ambiente del 19 aprile 1996 (elenco e criteri per individuare specie pericolose, con richiamo alla Famiglia Felidae e al servalo).
L'Allegato A individua criteri tassonomici e di provenienza (anche nati in cattività) per qualificare specie come potenzialmente pericolose; il servalo figura tra le specie rilevanti.
codice penale, art. 240, comma 2
confisca di cosa la cui "detenzione (...) costituisce reato"
La confisca di cose la cui detenzione costituisce reato può essere disposta anche senza pronuncia di condanna; qui operativa in combinato con la disposizione speciale del d.lgs. 135/2022.
Consente il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto; tale proscioglimento non impedisce, tuttavia, l'applicazione della confisca quando prevista espressamente dalla normativa speciale.
codice di procedura penale, artt. 408 ss. e art. 411, comma 1-bis
Regolano la procedura di richiesta di archiviazione per particolare tenuità e l'opposizione che può condurre all'adozione di provvedimento del Gip impugnabile in Cassazione se sussiste interesse specifico.
Ha modificato il regime di iscrizione nel casellario giudiziale: l'iscrizione e la relativa menzione nei certificati sono oggi disciplinate in modo da escludere la registrazione di alcuni provvedimenti di proscioglimento ex art. 131-bis nei certificati richiesti da privati, datori di lavoro o PA.
Massime di principio
- La detenzione di specie selvatica indicata nelle fonti normative o negli elenchi ministeriali è vietata anche se gli esemplari sono nati in cattività e indipendentemente dal numero di generazioni in cattività; la generazione (es. V generazione) non è di per sé idonea ad escludere l'ambito applicativo della norma.
- In assenza del decreto ministeriale attuativo, si applicano gli elenchi e i criteri contenuti nell'Allegato A del d.m. 19/4/1996 (fino all'adozione del decreto di cui all'art. 4).
- La confisca degli animali vietati è obbligatoria quando la normativa speciale lo prevede (art. 14, comma 4 d.lgs. 135/2022) e può essere disposta anche se è stata pronunciata l'archiviazione per particolare tenuità o non vi è condanna definitiva.
- Il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non annulla gli effetti patrimoniali o di sicurezza previsti dalla normativa speciale, né esclude automaticamente misure ablative se la legge le prescrive.
- Contestare la confisca con successo richiede dimostrare che gli esemplari non rientrano nell'ambito di applicazione della norma (p.es. prova di ibridazione non derivata da specie selvatiche, errata identificazione tassonomica o omissione/irregolarità nell'applicazione dei criteri), oppure ottenere una modifica normativa/ministeriale degli elenchi.
- Le considerazioni sul benessere emotivo e sul legame affettivo con gli animali sono rilevanti nel bilanciamento degli interessi ma, quando prevalgono esigenze di salute pubblica e sicurezza, difficilmente valgono a impedire misure obbligatorie di confisca previste dalla legge.
- Per la tutela del diritto al casellario e ai certificati, va considerata la disciplina aggiornata (d.lgs. 122/2018) che può escludere l'iscrizione o la menzione di specifici provvedimenti di proscioglimento nei certificati destinati a terzi.
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