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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05765/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a impugnare la conferma in appello della condanna per omissione di comunicazione, nelle domande per il reddito di cittadinanza presentate il 24/02/2020 e il 17/09/2021, di una condanna passata in giudicato (sent. n. 3589/2013 della Corte d'appello di Milano, irrevocabile nel 2016) per reati tra cui la rapina (art. 628 c.p.). Il ricorrente ha dedotto che, alla data delle domande, l'art. 7, comma 3, D.L. n.4/2019 non includeva la rapina nell'elenco tassativo dei reati ostativi e che la previsione è stata introdotta solo dalla legge n.234/30.12.2021, entrata in vigore il 01/01/2022; pertanto l'omessa dichiarazione non poteva integrare l'elemento oggettivo del reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricostruito le modifiche legislative intervenute sull'art. 7, comma 3, D.L. n.4/2019 (prima modifica con legge di conversione n.26/28.03.2019 e successiva integrazione con legge n.234/30.12.2021 che ha aggiunto, tra gli altri, l'art. 628 c.p. relativo alla rapina). Poiché le domande erano state presentate nel 2020 e 2021, la rapina non era all'epoca inserita nell'elenco dei reati ostativi: di conseguenza l'omessa dichiarazione non costituiva reato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. n.4/2019

    La norma stabilisce l'obbligo di dichiarare le condanne per specifici reati ostativi alla concessione del reddito di cittadinanza; l'elenco è tassativo e rileva nella formulazione vigente alla data di presentazione della domanda

  • Legge di conversione n.26/2019

    28/03/2019, modifica art. 7 D.L. n.4/2019

    Ha ampliato l'elenco di reati ostativi già previsto dal comma 3, ma non includeva la rapina nella formulazione precedente alla legge n.234/2021

  • Legge n.234/2021 (Legge di bilancio 2022)

    art. 1, comma 74, entrata in vigore il 01/01/2022

    Ha ulteriormente esteso l'elenco dei reati ostativi inserendo, tra gli altri, il reato di rapina (art. 628 c.p.); la Corte ha ritenuto che tale inserimento abbia effetto dalla data di entrata in vigore e non retroattivo rispetto a domande già presentate

  • Codice penale

    artt. 628, 497-bis, 497-ter, 416 (citati nella sentenza impugnata); nella ricostruzione della legge n.234/2021 sono elencati altresì artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter

    La presenza di specifici articoli del codice penale nell'elenco delimita tassativamente quali condanne ostano alla concessione del beneficio; l'applicabilità penale dell'omessa dichiarazione va valutata rispetto all'elenco vigente al momento della domanda

  • Legge 20 febbraio 1958, n.75

    art. 3 (citato nella legge n.234/2021)

    Richiamata nella lista dei delitti ostativi per alcune fattispecie, come espressamente previsto dalla modifica legislativa del 2021

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, art. 74 e art. 80 (citati nella legge n.234/2021)

    Alcune fattispecie relative a stupefacenti sono state inserite tra i reati ostativi dalla legge di bilancio 2022; rilevano le ipotesi aggravate e le recidive indicate dalla norma

  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

    art. 12, commi 1 e 3 e 3-ter (citati nella legge n.234/2021)

    Alcune violazioni in materia di immigrazione aggravate sono state incluse tra i reati ostativi dalla modifica del 2021

Massime di principio

  • La rilevanza penale dell'omessa dichiarazione di condanne ai fini del reddito di cittadinanza va valutata in base all'elenco tassativo dei reati previsto dalla legge così come era vigente alla data di presentazione della domanda
  • Le modifiche legislative che ampliano l'elenco dei reati ostativi operano, salvo espressa previsione di retroattività, dall'entrata in vigore e non retroagiscono per punire omissioni commesse prima di tale data
  • In caso di contrasto temporale tra la data della domanda e successivi interventi normativi che aggiungono reati, il principio di legalità e non retroattività del diritto penale ben può determinare l'assoluta insussistenza del reato
  • Prima di contestare penalmente l'omessa comunicazione è necessario verificare la formulazione precisa e le date di entrata in vigore delle norme che elencano i reati ostativi
  • Se la modifica normativa prevede espressa efficacia retroattiva o dispone specifiche misure amministrative, l'esito può cambiare; pertanto è sempre opportuno controllare eventuali clausole transitorie o di retroattività
  • La distinzione tra conseguenze amministrative (revoca del beneficio, restituzione) e rilevanza penale deve essere valutata separatamente: l'ampliamento dell'elenco può incidere su entrambi i profili ma con effetti temporali differenziati

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