Cassazione Penale, Sentenza n. 05765/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare la conferma in appello della condanna per omissione di comunicazione, nelle domande per il reddito di cittadinanza presentate il 24/02/2020 e il 17/09/2021, di una condanna passata in giudicato (sent. n. 3589/2013 della Corte d'appello di Milano, irrevocabile nel 2016) per reati tra cui la rapina (art. 628 c.p.). Il ricorrente ha dedotto che, alla data delle domande, l'art. 7, comma 3, D.L. n.4/2019 non includeva la rapina nell'elenco tassativo dei reati ostativi e che la previsione è stata introdotta solo dalla legge n.234/30.12.2021, entrata in vigore il 01/01/2022; pertanto l'omessa dichiarazione non poteva integrare l'elemento oggettivo del reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricostruito le modifiche legislative intervenute sull'art. 7, comma 3, D.L. n.4/2019 (prima modifica con legge di conversione n.26/28.03.2019 e successiva integrazione con legge n.234/30.12.2021 che ha aggiunto, tra gli altri, l'art. 628 c.p. relativo alla rapina). Poiché le domande erano state presentate nel 2020 e 2021, la rapina non era all'epoca inserita nell'elenco dei reati ostativi: di conseguenza l'omessa dichiarazione non costituiva reato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 7 D.L. n.4/2019
La norma stabilisce l'obbligo di dichiarare le condanne per specifici reati ostativi alla concessione del reddito di cittadinanza; l'elenco è tassativo e rileva nella formulazione vigente alla data di presentazione della domanda
Legge di conversione n.26/2019
28/03/2019, modifica art. 7 D.L. n.4/2019
Ha ampliato l'elenco di reati ostativi già previsto dal comma 3, ma non includeva la rapina nella formulazione precedente alla legge n.234/2021
Legge n.234/2021 (Legge di bilancio 2022)
art. 1, comma 74, entrata in vigore il 01/01/2022
Ha ulteriormente esteso l'elenco dei reati ostativi inserendo, tra gli altri, il reato di rapina (art. 628 c.p.); la Corte ha ritenuto che tale inserimento abbia effetto dalla data di entrata in vigore e non retroattivo rispetto a domande già presentate
Codice penale
artt. 628, 497-bis, 497-ter, 416 (citati nella sentenza impugnata); nella ricostruzione della legge n.234/2021 sono elencati altresì artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter
La presenza di specifici articoli del codice penale nell'elenco delimita tassativamente quali condanne ostano alla concessione del beneficio; l'applicabilità penale dell'omessa dichiarazione va valutata rispetto all'elenco vigente al momento della domanda
Legge 20 febbraio 1958, n.75
art. 3 (citato nella legge n.234/2021)
Richiamata nella lista dei delitti ostativi per alcune fattispecie, come espressamente previsto dalla modifica legislativa del 2021
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, art. 74 e art. 80 (citati nella legge n.234/2021)
Alcune fattispecie relative a stupefacenti sono state inserite tra i reati ostativi dalla legge di bilancio 2022; rilevano le ipotesi aggravate e le recidive indicate dalla norma
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286
art. 12, commi 1 e 3 e 3-ter (citati nella legge n.234/2021)
Alcune violazioni in materia di immigrazione aggravate sono state incluse tra i reati ostativi dalla modifica del 2021
Massime di principio
- La rilevanza penale dell'omessa dichiarazione di condanne ai fini del reddito di cittadinanza va valutata in base all'elenco tassativo dei reati previsto dalla legge così come era vigente alla data di presentazione della domanda
- Le modifiche legislative che ampliano l'elenco dei reati ostativi operano, salvo espressa previsione di retroattività, dall'entrata in vigore e non retroagiscono per punire omissioni commesse prima di tale data
- In caso di contrasto temporale tra la data della domanda e successivi interventi normativi che aggiungono reati, il principio di legalità e non retroattività del diritto penale ben può determinare l'assoluta insussistenza del reato
- Prima di contestare penalmente l'omessa comunicazione è necessario verificare la formulazione precisa e le date di entrata in vigore delle norme che elencano i reati ostativi
- Se la modifica normativa prevede espressa efficacia retroattiva o dispone specifiche misure amministrative, l'esito può cambiare; pertanto è sempre opportuno controllare eventuali clausole transitorie o di retroattività
- La distinzione tra conseguenze amministrative (revoca del beneficio, restituzione) e rilevanza penale deve essere valutata separatamente: l'ampliamento dell'elenco può incidere su entrambi i profili ma con effetti temporali differenziati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05768/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05772/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05773/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05775/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05795/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05905/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →