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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05768/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per il reato di cessione e detenzione di cocaina (sei episodi di cessione e 16 dosi per complessivi 4,54 g), con recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Il ricorso si fonda su due motivi: (1) violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., per avere la Corte territoriale applicato aumenti cumulativi della pena (avrebbe dovuto applicare un unico aumento tra aggravanti ad effetto speciale o procedere diversamente); (2) violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., perché la circostanza aggravante della "non occasionalità della condotta" non sarebbe stata contestata in capo di imputazione e/o sarebbe insussistente, sicché la Corte avrebbe illegittimamente raddoppiato l'effetto sanzionatorio sulla base degli stessi precedenti specifici

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'aggravante della "non occasionalità della condotta" prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 incide sul minimo edittale (da 6 a 18 mesi) ma non sul massimo; perciò non può qualificarsi come circostanza ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63 cod. pen. (che rileva l'effetto sul massimo), e quindi l'eccezione formulata dal ricorrente non trova favore. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non vi sia stato mutamento del fatto idoneo a ledere il diritto di difesa: i fatti contestati (sei cessioni omogenee, precedenti specifici e modalità operative) erano dettagliati nell'imputazione e hanno consentito al ricorrente di difendersi concretamente; la Corte territoriale ha inoltre motivato la ricostruzione della non occasionalità sulla base delle modalità e della continuità delle cessioni. Conseguenza: il ricorso è rigettato, il provvedimento impugnato resta confermato (pena finale applicata dalla Corte d'appello: 1 anno, 9 mesi e 20 giorni di reclusione e euro 2.945 di multa) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La circostanza della "non occasionalità della condotta" innalza il minimo edittale (da 6 a 18 mesi) ma non incide sul massimo; può essere utilizzata per qualificare la gravità della condotta sulla base delle concrete modalità operative (più cessioni omogenee e occultamento di dosi)

  • Codice penale, art. 63

    art. 63, commi 3 e 4, cod. pen.

    Le circostanze ad effetto speciale sono quelle che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo sul massimo edittale. Se la variazione riguarda solo il minimo edittale e non il massimo, non si può qualificare la circostanza come ad effetto speciale ai fini dell'art. 63

  • Codice di procedura penale, art. 521

    La mancata corrispondenza formale tra capo di imputazione e valutazione in sentenza non integra automaticamente una violazione: è necessaria una novazione tale da ledere concretamente il diritto di difesa. Se l'imputato ha avuto effettiva possibilità di difendersi sugli elementi ritenuti decisivi, non si configura la violazione

  • Codice di procedura penale, art. 442

    La Corte d'appello ha applicato la diminuente prevista dall'art. 442; la Corte di Cassazione non ha censurato la riduzione in punto di rito sostanziale

Massime di principio

  • Un'aggravante che aumenta soltanto il minimo edittale (ma non il massimo) non si qualifica come circostanza ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63 cod. pen.; i profili di cumulo delle aggravanti vanno valutati con riferimento all'effetto sul massimo della pena
  • Quando si contesta l'applicazione cumulativa di aumenti di pena, occorre dimostrare che ciascuna circostanza operi sul massimo edittale in misura tale da rientrare nella disciplina delle circostanze ad effetto speciale; altrimenti prevalgono le regole ordinarie di calcolo
  • La violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. richiede la prova di un vero pregiudizio per il diritto di difesa derivante da una novazione dell'addebito; la semplice inesatta enunciazione di una circostanza aggravante non è sufficiente se l'imputato ha potuto concretamente difendersi sui fatti
  • La non occasionalità nell'ambito dei reati di spaccio può essere desunta dalle modalità concrete della condotta (più cessioni omogenee, continuità temporale, occultamento, disponibilità di dosi) e dai precedenti specifici; in presenza di tali elementi il giudice può ritenere integrata la circostanza anche se non formulata testualmente come autonoma nel capo di imputazione quando la recidiva specifica è stata contestata
  • In caso di contestazione sul trattamento sanzionatorio, un rimedio praticabile è chiedere in sede di gravame o in cassazione la rideterminazione della pena o l'annullamento parziale con rinvio, dimostrando l'errata qualificazione giuridica degli aumenti e l'effetto concreto sul massimo edittale

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