Cassazione Penale, Sentenza n. 05773/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per presunta inosservanza o errata applicazione dell'art. 593-bis c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Procuratore generale perché, secondo il ricorrente, non si era perfezionata alcuna acquiescenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala (necessaria ai sensi dell'art. 593-bis), atteso che il Procuratore generale ha notificato e depositato l'atto di appello lo stesso giorno (28/06/2022) in cui aveva inviato la missiva al Procuratore della Repubblica richiedendo l'acquiescenza; ciò dimostrerebbe l'intenzione della Procura generale di impugnare indipendentemente dall'acquiescenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato i rapporti interni fra uffici requirenti: non era stata data formale risposta dal Procuratore della Repubblica e non risultò un appello anche da parte di quest'ultimo; inoltre, conformemente al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21716/2023, la verifica delle intese/interlocuzioni interne tra Procura generale e Procure della Repubblica non è sindacabile in modo penetrante dal giudice dell'impugnazione oltre il controllo che non siano sorti atti concorrenti della stessa parte pubblica. Pertanto l'appello del Procuratore generale è stato ritenuto ammissibile e il ricorso cassazionale è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 593-bis cod. proc. pen.
Stabilisce che il procuratore generale può proporre appello contro sentenze di primo grado solo nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza; la Corte ha interpretato che il requisito dell'acquiescenza attiene a rapporti interni degli uffici e la sua verifica non può tradursi in un sindacato estensivo dell'impugnazione quando non vi siano atti concorrenti.
art. 166-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Al fine di acquisire tempestive notizie in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello promuova intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.
Introduce l'obbligo di coordinamento/intese fra Procura generale e Procure distrettuali; la Procura generale assume la responsabilità ordinamentale di avere verificato e coordinato l'impugnazione, e l'esistenza di tali intese legittima la proposizione dell'appello da parte del Procuratore generale.
Sentenza Sezioni Unite n. 21716 del 23/02/2023
"In tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. ... consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis..."
Principio applicato: la Procura generale che propone appello si presume aver esercitato il dovere di coordinamento; il giudice dell'impugnazione non può sindacare nel merito le intese interne, salvo la circostanza patologica in cui sia prodotto anche un atto di appello del procuratore della Repubblica (concorso di atti), che rende inammissibile l'impugnazione della Procura generale.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso in cassazione richiamato dal ricorrente (errore di diritto nella decisione della corte territoriale); la Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo infondato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata alla condanna alle spese del ricorrente.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina il reato in materia di stupefacenti: citata come capo d'accusa originario nella vicenda giudiziaria di merito.
artt. 624, 625, comma 1, n. 2, e 61, n. 2 cod. pen.
Norme del codice penale relative ai reati attrribuiti in uno dei capi d'imputazione; citate nella motivazione di merito ma non decisive per la questione di ammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Il Procuratore generale può proporre appello avverso sentenze di primo grado solo se sussiste avocazione o la Procura della Repubblica ha prestato acquiescenza; tuttavia l'accertamento dell'acquiescenza è in larga parte questione interna di coordinamento tra uffici e non è sindacabile dal giudice dell'impugnazione oltre il controllo dell'assenza di atti concorrenti.
- La disciplina dell'art. 166-bis impone intese/coordinatione tra Procure; la Procura generale che agisce dimostra di avere esercitato la funzione di coordinamento e potrà essere considerata legittimata salvo che risulti un appello anche del Procuratore della Repubblica (concorso di atti).
- La mera coincidenza temporale tra l'invio di una comunicazione dalla Procura generale e il deposito dell'atto di appello non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se non emerge una manifestazione di dissenso (es. appello concorrente) del Procuratore della Repubblica.
- Se nella pratica si vuole evitare contestazioni sull'ammissibilità dell'appello della Procura generale, è consigliabile documentare chiaramente le intese/tempi concordati con la Procura della Repubblica (ad esempio indicare un termine per la risposta, ottenere una formale acquiescenza o comunque provare l'assenza di dissenso e l'esercizio del coordinamento previsto dall'art. 166-bis).
- Per la difesa privata, la via corretta per contrastare un appello della Procura generale è dimostrare l'esistenza di un atto concorrente da parte del Procuratore della Repubblica o l'effettiva violazione delle regole inderogabili che rendano l'impugnazione patologica; altrimenti il sindacato giudiziario sulle comunicazioni interne è limitato.
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