Cassazione Civile, Ordinanza n. 07054/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite trae origine da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2005 nell’ambito di un gruppo che aveva aderito al consolidato fiscale nazionale: uno emesso nei confronti della società consolidata, con rettifica della perdita fiscale dichiarata, e uno emesso nei confronti della consolidante, quale accertamento di secondo livello sul reddito globale di gruppo. Le decisioni di merito avevano respinto i ricorsi in primo e secondo grado, e la consolidante aveva proposto ricorso per cassazione; la consolidata aveva a sua volta proposto autonomo ricorso. Nella pendenza dei giudizi di legittimità, la società consolidante ha presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. 119/2018, attestando anche il pagamento dell’importo dovuto. Poiché nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione, la Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata, con estinzione del processo. La Corte ha inoltre rilevato che, per effetto del vincolo di solidarietà nel consolidato fiscale, la definizione perfezionata dalla consolidante giova anche alla consolidata rispetto al giudizio collegato.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi per connessione e ha dichiarato estinti tutti i giudizi di cassazione per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018. Ha precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha altresì escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto l’estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dell’importo dovuto, in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego impugnato, determinano l’estinzione del processo; la definizione perfezionata dalla parte coobbligata giova anche agli altri coobbligati nei rapporti solidaristici del consolidato fiscale.
Legge di conversione del d.l. 119/2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
art. 127, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Viene richiamato il vincolo di solidarietà tra consolidante e consolidata nel regime di consolidato fiscale nazionale.
art. 117, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma sul consolidato nazionale, evocata per qualificare il rapporto fiscale di gruppo oggetto degli accertamenti.
La riunione dei ricorsi è disposta in applicazione analogica, per la stretta connessione tra i giudizi riguardanti accertamenti di primo e secondo livello sul medesimo gruppo e sulla medesima annualità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel sistema del consolidato fiscale nazionale, l’accertamento emesso nei confronti della consolidata e quello emesso nei confronti della consolidante sono strettamente connessi, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti quando pendano separatamente ma riguardino la stessa annualità e il medesimo rapporto di gruppo.
- La definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 119/2018 si perfeziona con la domanda e il pagamento dovuto; se entro il termine fissato non viene chiesta la trattazione e non interviene un diniego, il processo si estingue di diritto.
- Nel consolidato fiscale, la definizione agevolata perfezionata dalla coobbligata solidale può spiegare effetti favorevoli anche nei confronti dell’altro soggetto del vincolo solidale, in quanto la disciplina della definizione si coordina con la solidarietà tributaria di gruppo.
- L’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili.
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