Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07054/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La lite trae origine da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2005 nell’ambito di un gruppo che aveva aderito al consolidato fiscale nazionale: uno emesso nei confronti della società consolidata, con rettifica della perdita fiscale dichiarata, e uno emesso nei confronti della consolidante, quale accertamento di secondo livello sul reddito globale di gruppo. Le decisioni di merito avevano respinto i ricorsi in primo e secondo grado, e la consolidante aveva proposto ricorso per cassazione; la consolidata aveva a sua volta proposto autonomo ricorso. Nella pendenza dei giudizi di legittimità, la società consolidante ha presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. 119/2018, attestando anche il pagamento dell’importo dovuto. Poiché nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione, la Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata, con estinzione del processo. La Corte ha inoltre rilevato che, per effetto del vincolo di solidarietà nel consolidato fiscale, la definizione perfezionata dalla consolidante giova anche alla consolidata rispetto al giudizio collegato.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi per connessione e ha dichiarato estinti tutti i giudizi di cassazione per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018. Ha precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha altresì escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto l’estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel sistema del consolidato fiscale nazionale, l’accertamento emesso nei confronti della consolidata e quello emesso nei confronti della consolidante sono strettamente connessi, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti quando pendano separatamente ma riguardino la stessa annualità e il medesimo rapporto di gruppo.
  • La definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 119/2018 si perfeziona con la domanda e il pagamento dovuto; se entro il termine fissato non viene chiesta la trattazione e non interviene un diniego, il processo si estingue di diritto.
  • Nel consolidato fiscale, la definizione agevolata perfezionata dalla coobbligata solidale può spiegare effetti favorevoli anche nei confronti dell’altro soggetto del vincolo solidale, in quanto la disciplina della definizione si coordina con la solidarietà tributaria di gruppo.
  • L’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.