Cassazione Civile, Ordinanza n. 26113/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da una procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008. Dopo il rigetto dell'istanza da parte del Consiglio dell'ordine, il giudice competente ha accolto l'istanza ex art. 126 d.P.R. n. 115/2002, ma ha fatto decorrere l'ammissione solo dalla proposizione dell'istanza giudiziale, non dalla precedente domanda al Consiglio dell'ordine. In sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale ha esteso l'ammissione al beneficio dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio principale e ha liquidato un ulteriore compenso di euro 62,50, senza però indicare in modo adeguato lo scaglione tariffario applicato. L'avvocato ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.m. 55/2014, 82 d.P.R. n. 115/2002 e 2233 c.c., lamentando che il Tribunale abbia liquidato un importo inferiore ai minimi previsti dal decreto, senza motivare sullo scaglione di riferimento; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere il giudice compensato le spese nonostante l'accoglimento dell'opposizione. Il Ministero resiste e propone ricorso incidentale, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione perché, a suo dire, il provvedimento reso sull'istanza ex art. 126 d.P.R. n. 115/2002 non sarebbe impugnabile con il rimedio dell'art. 170 dello stesso decreto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo esperibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio statale. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, affermando che il Tribunale non poteva liquidare il compenso in modo apodittico e inferiore ai parametri senza indicare lo scaglione e senza giustificare il ricorso a un valore inferiore, specie dopo le modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, applicabile al caso. Il secondo motivo resta assorbito. L'ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata al Tribunale di Ancona, che dovrà rideterminare il compenso secondo i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel caso concreto il provvedimento di ammissione ha costituito il presupposto per la successiva liquidazione dei compensi.
è rimedio generale del testo unico sulle spese di giustizia ed è esperibile contro il provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio statale.
i compensi vanno liquidati secondo i parametri tariffari; non è consentita una riduzione apodittica oltre i limiti consentiti senza adeguata motivazione.
art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014
per le cause di valore indeterminabile il parametro ordinario ricade nello scaglione tra euro 26.000 e euro 260.000, salvo specifica motivazione che giustifichi lo scostamento verso uno scaglione inferiore in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia.
richiamato nel contesto delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018 ai criteri di liquidazione dei compensi.
ha eliminato l'espressione "di regola" e, secondo la Corte, oggi il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle allegate.
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina della liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
richiamato come parametro sulla determinazione del compenso professionale.
evocato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese nonostante l'accoglimento dell'opposizione.
costituisce il procedimento nel cui ambito era stata richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è un rimedio generale e può essere utilizzata contro il provvedimento che liquida i compensi del difensore della parte ammessa al beneficio.
- La liquidazione del compenso professionale deve indicare lo scaglione di valore applicato e non può essere effettuata in modo apodittico o inferiore ai parametri senza una motivazione specifica sulle ragioni dello scostamento.
- Per le cause di valore indeterminabile, lo scaglione tariffario ordinario è quello previsto dalla tabella dei valori compresi tra euro 26.000 e euro 260.000, salvo che particolarità concrete della controversia rendano giustificato, con adeguata motivazione, il ricorso a uno scaglione inferiore.
- Dopo le modifiche del d.m. n. 37/2018, il giudice non può ridurre i valori medi oltre il limite del 50 per cento previsto dalle tabelle, non essendo più utilizzabile una riduzione libera fondata sulla sola elasticità del parametro.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione con rinvio, resta assorbita la censura strettamente dipendente che investe un profilo accessorio della decisione, come la regolazione delle spese.
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