Cassazione Civile, Ordinanza n. 00340/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata da creditori ipotecari e/o procedenti su un diritto di superficie già concesso dal Comune su un immobile destinato a insediamenti produttivi. Dopo la trascrizione di tre pignoramenti tra il 2009 e il 2011, la società ricorrente acquistava nel 2014 il diritto di superficie e, pochi giorni dopo, stipulava con il Comune un atto di cessione in proprietà dell'area ai sensi dell'art. 3, comma 64, L. n. 662/1996. La società proponeva opposizione di terzo all'esecuzione, sostenendo che la procedura esecutiva non potesse consentire agli aggiudicatari del diritto di superficie di esercitare il diritto di acquisire la piena proprietà, poiché tale facoltà sarebbe stata già esercitata e consumata dalla stessa opponente; in cassazione denunciava omessa o apparente motivazione e violazione degli artt. 2913, 2914 e 2919 c.c., insistendo sulla natura potestativa, personale e non aggredibile del preteso diritto di riscatto e sulla sua autonomia rispetto al diritto di superficie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso anzitutto un vizio di motivazione, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione articolata e non apparente. Nel merito, ha affermato che la previsione dell'art. 3, comma 64, L. n. 662/1996 non attribuisce al privato un diritto potestativo di riscatto, ma attribuisce al Comune il potere discrezionale di cedere in proprietà l'area già concessa in superficie, con onere del corrispettivo determinato dall'ente. Ne segue che il soggetto privato ha solo un interesse pretensivo/legittimante, accessorio al diritto di superficie, e non un diritto autonomo e personale distinto dai diritti reali. Poiché i pignoramenti erano stati trascritti prima del trasferimento del diritto di superficie alla ricorrente, tale acquisto non era opponibile ai creditori procedenti; conseguentemente era inefficace anche l'atto con cui la ricorrente aveva stipulato l'acquisto della proprietà. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di motivazione è scrutinabile nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; la violazione di legge è prospettata in relazione agli artt. 2913, 2914 e 2919 c.c.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata in via integrativa, ritenendo il dispositivo conforme a diritto.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'inopponibilità ai creditori solo degli atti dispositivi successivi al pignoramento; la Corte ne esclude l'applicazione favorevole alla tesi del ricorso.
Richiamato insieme agli artt. 2913 e 2919 c.c. per contestare l'opponibilità dell'acquisto e dell'esercizio del preteso diritto di riscatto.
Richiamato per sostenere che i diritti acquisiti dopo il pignoramento non sarebbero opponibili alla procedura esecutiva.
art. 3, comma 64, L. 23 dicembre 1996, n. 662
I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie ...
La norma è interpretata come attribuzione al Comune di un potere di cessione in proprietà, non come riconoscimento al privato di un diritto potestativo di riscatto; il privato è titolare solo di un interesse pretensivo accessorio al diritto di superficie.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati dichiarati i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 4, comma 8, D.M. n. 55 del 2014
La manifesta fondatezza delle difese delle parti vittoriose ha giustificato l'aumento del compenso liquidato nelle spese di lite.
Massime di principio
- La denuncia di vizio motivazionale in cassazione, per sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La disciplina della cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ex art. 3, comma 64, L. n. 662/1996 attribuisce al Comune un potere amministrativo discrezionale e non un rapporto di soggezione rispetto a un diritto potestativo del privato.
- Il privato che sia titolare del diritto di superficie non esercita, con la richiesta di cessione in proprietà, un diritto potestativo autonomo e personale, ma un interesse pretensivo/accessorio che presuppone la titolarità del diritto di superficie e l'esercizio del potere dell'ente.
- Se il trasferimento del diritto di superficie è successivo alla trascrizione del pignoramento, esso non è opponibile ai creditori procedenti; la conseguente legittimazione alla stipula dell'atto di acquisto della piena proprietà non può essere validamente trasferita al soggetto non legittimato.
- L'inefficacia del trasferimento del diritto di superficie travolge anche l'atto con cui il soggetto non legittimato pretende di acquistare la piena proprietà dell'area, quando tale acquisto presupponga la titolarità del medesimo diritto di superficie.
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