Cassazione Civile, Ordinanza n. 24444/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2014, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società la indebita detrazione dell’IVA su 18 operazioni commerciali formalmente intercorse con un fornitore poi ritenuto coinvolto in una frode carosello e qualificato come soggetto cartiera/missing trader. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CGT di secondo grado aveva confermato, ritenendo che la documentazione prodotta dall’Ufficio dimostrasse i rapporti commerciali ma non la partecipazione della contribuente al meccanismo fraudolento, né la sua consapevolezza o conoscibilità della frode. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non aveva applicato correttamente la presunzione di consapevolezza della frode e aveva erroneamente addossato all’Ufficio un onere probatorio non corretto, senza valorizzare gli indizi offerti e senza considerare che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta al contribuente provare la propria buona fede e l’uso della massima diligenza esigibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito non apparente perché idonea a rendere percepibile l’iter logico seguito dai giudici tributari. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CGT non ha correttamente valutato gli elementi indiziari allegati dall’Amministrazione e ha alterato il riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro per la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude la sua violazione perché la decisione di merito consentiva di ricostruire il percorso logico-argomentativo seguito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in relazione al requisito motivazionale delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che il giudice d'appello abbia assolto l'obbligo motivazionale al di sopra del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto con il primo motivo, ma ritenuto insussistente.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato per la disciplina della detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione non spetta, in linea di principio, nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato insieme all'art. 19 nella censura sul diritto alla detrazione IVA e sulla fatturazione delle operazioni.
È richiamato per la prova per presunzioni semplici, ritenuta utilizzabile dall'Amministrazione per dimostrare la frode e la consapevolezza del cessionario.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode; il contribuente deve provare la propria buona fede una volta assolto tale onere.
Massime di principio
- Nelle controversie su IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione costituisce eccezione al principio di neutralità dell'imposta e richiede che l'Amministrazione provi, anche mediante presunzioni, sia la fittizietà del soggetto emittente sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- La prova richiesta all'Amministrazione può essere sia diretta sia indiretta e può fondarsi su indizi sintomatici quali l'assenza di adeguata struttura organizzativa del fornitore, l'anomalia dei rapporti commerciali e la non corrispondenza tra soggetti formalmente indicati e soggetti effettivamente operanti.
- Quando l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a dimostrare la frode e la sua conoscibilità, incombe sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto, mediante verifiche sull'effettiva esistenza e affidabilità del fornitore.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non sussiste nullità se il ragionamento seguito dal giudice, pur sintetico o discutibile, è comunque percepibile.
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