Cassazione Civile, Ordinanza n. 36518/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (risparmiatori)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una pluralità di investitori che avevano conferito capitali nelle società finanziarie Reno S.p.a. e Previdenza S.p.a., poi perduti. Gli attori imputavano il danno alla condotta illecita degli amministratori delle società e, soprattutto, alla responsabilità extracontrattuale del Ministero per omessa o inadeguata vigilanza sulle società soggette a controllo ex legge n. 1966 del 1939. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non maturata la prescrizione per effetto dell’insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa e della relativa sospensione del termine; aveva poi liquidato il danno pari ai capitali investiti, con rivalutazione e interessi. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione derivante dalla domanda di ammissione al passivo operasse anche nei confronti del Ministero, quale corresponsabile solidale, e che vi fossero omissioni informative e di vigilanza documentate, causalmente rilevanti nella perdita dei risparmi. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi: riproponeva l’eccezione di prescrizione e deduceva violazione degli artt. 40 c.p. e 2043 c.c., sostenendo che non vi fosse un obbligo di specifiche informative o pubblicazione del decreto di revoca e che la Corte territoriale avesse costruito ex post il parametro di colpa; contestava inoltre l’esistenza del nesso causale tra omesse informazioni e danno, nonché la liquidazione del danno sull’intero capitale investito. Le doglianze venivano ritenute inammissibili perché meramente reiterative di tesi già disattese, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e con i principi già affermati in un precedente identico della Cassazione; i rilievi erano inoltre ritenuti fattuali e non idonei a integrare una corretta denuncia di violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che i motivi secondo e terzo fossero inammissibili perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza d’appello, riproponendo una lettura atomistica e riduttiva dei doveri di vigilanza e della causalità già disattesa nei gradi di merito e contraria ai principi affermati in un precedente conforme della Cassazione. Ha altresì richiamato il consolidato criterio per cui la denuncia di violazione di legge deve indicare con precisione le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono errate; non è invece consentito sollecitare una rivalutazione del fatto sotto la veste formale del vizio di diritto. È stata confermata la decisione di merito sia quanto alla responsabilità del Ministero per omessa vigilanza e omissioni informative, sia quanto alla liquidazione del danno pari al capitale investito in mancanza di prova di recuperi, con conseguente condanna alle spese di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che non si applica all’Amministrazione dello Stato l’ulteriore contributo unificato, per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge e quello di motivazione non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del fatto; il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi impugnata.
L’impugnazione è inammissibile quando non contiene una critica specifica della decisione impugnata, cioè quando si risolve in un non motivo.
La responsabilità della pubblica amministrazione è configurabile anche per violazione dei doveri di vigilanza, in presenza di condotta omissiva causalmente efficiente nella produzione del danno.
È richiamato per affermare il nesso causale omissivo: l’omissione è rilevante quando la condotta doverosa avrebbe evitato l’evento dannoso.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura del materiale istruttorio.
Non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La dedotta omessa motivazione è stata esclusa perché una motivazione sul nesso causale era in realtà presente.
L’effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione derivante dalla domanda di ammissione al passivo è esteso al corresponsabile solidale.
comma primo e comma secondo
La domanda proposta nella procedura concorsuale produce effetto interruttivo della prescrizione; il richiamo serve a fondare la sospensione/interruzione del termine.
comma secondo e comma primo
L’effetto interruttivo si protrae secondo la disciplina della durata dell’interruzione/sospensione fino alla chiusura della procedura concorsuale.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, per il regime della prenotazione a debito.
legge 23 novembre 1939, n. 1966
La norma è richiamata quale base dei doveri di vigilanza sulle società fiduciarie e dei correlati obblighi informativi.
r.d. 22 aprile 1940, n. 531
È richiamato insieme alla legge del 1939 per individuare gli obblighi di controllo e informazione gravanti sull’autorità vigilante.
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
È richiamata nel contesto della denuncia di violazione dei limiti della responsabilità della pubblica amministrazione.
La solidarietà passiva consente di estendere al debitore solidale gli effetti interruttivi e sospensivi prodotti verso uno dei coobbligati.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata e indicare con precisione l’errore di diritto denunciato; la mera riproposizione delle difese di merito o una diversa lettura del fatto integra inammissibilità.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una lettura fattuale alternativa.
- In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per omessa vigilanza, la discrezionalità nei modi di esercizio del potere di controllo non esclude la responsabilità quando la vigilanza sia solo formale o inefficace e non sia stata adottata la condotta esigibile in concreto.
- Nei casi di omissione, il nesso causale sussiste quando la condotta doverosa, se tenuta tempestivamente, avrebbe ragionevolmente evitato o contenuto il danno lamentato.
- Ai fini della liquidazione del danno da mancato recupero di capitali investiti, in mancanza di prova di restituzioni o recuperi parziali, il danno può essere parametrato al capitale versato.
- La domanda di ammissione al passivo in una procedura concorsuale può produrre effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione estesi anche al corresponsabile solidale dell’obbligazione risarcitoria.
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