Cassazione Civile, Ordinanza n. 25078/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La persona fisica aveva chiesto alla Prefettura l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, domandando il pagamento di somme a titolo di provvisionale per danni patrimoniali e non patrimoniali e per spese processuali, con riserva di ulteriori richieste. L’istanza era stata respinta dal Comitato di solidarietà perché le condanne penali riguardavano reati di estorsione e usura non aggravati da finalità mafiose e quindi non rientranti nell’ambito della legge n. 512 del 1999. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto riqualificarla come richiesta dei benefici previsti dalla legge n. 44 del 1999 e trasmetterla all’organo competente. La corte d’appello aveva invece ritenuto corretto il diniego, affermando che l’amministrazione non poteva modificare d’ufficio l’istanza né concedere un beneficio diverso da quello richiesto. In cassazione sono stati proposti due motivi. Con il primo è stata denunciata la violazione della legge n. 512 del 1999, della legge n. 44 del 1999, della direttiva 2004/80/CE e della normativa successiva, sostenendo che l’unificazione organizzativa dei fondi e l’attuazione della direttiva avrebbero reso irrilevante la modalità di accesso al Fondo e avrebbero consentito il riconoscimento dell’indennizzo. Con il secondo è stato denunciato l’omesso esame della domanda di riqualificazione e delle osservazioni rivolte all’amministrazione, sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe considerato la correzione dell’errore nell’individuazione della disciplina applicabile. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e ha rilevato che la sentenza d’appello si fondava anche sull’autonoma ragione della decadenza, non adeguatamente censurata dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la direttiva 2004/80/CE non fosse immediatamente applicabile nei termini prospettati, poiché essa rimette agli ordinamenti nazionali la concreta disciplina dei requisiti e degli importi dell’indennizzo. Ha inoltre chiarito che l’unificazione della struttura organizzativa del Fondo non ha eliminato la distinzione tra le diverse misure previste per le vittime di reati mafiosi e quelle di estorsione o usura, che restano soggette a presupposti e procedure differenti. La domanda, essendo riferita alla legge n. 512 del 1999, non poteva essere automaticamente convertita dall’amministrazione in una domanda fondata sulla legge n. 44 del 1999. In ogni caso, anche ipotizzando la riqualificazione, il diritto sarebbe stato precluso dalla decadenza, poiché la domanda era stata presentata oltre i termini previsti dalla normativa applicabile. La Corte ha quindi ritenuto irrilevante ogni ulteriore esame sulla riqualificazione dell’istanza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo relativo alla violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Fondamento del motivo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Disciplina speciale delle provvidenze per le vittime dei reati di tipo mafioso; non applicabile a reati di estorsione e usura privi di connotazioni mafiose.
Disciplina delle provvidenze per le vittime delle richieste estorsive; la relativa domanda è soggetta ai termini di decadenza previsti dalla legge.
art. 13, comma 3, L. n. 44/1999
entro il termine di 5 (cinque anni) dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti
Prevede un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa alle provvidenze per le vittime di richieste estorsive.
La domanda per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 è presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive
Stabilisce il termine di decadenza per la domanda di elargizione prevista dalla legge n. 44 del 1999 e, distintamente, il termine per la domanda di mutuo prevista dalla legge n. 108 del 1996.
Direttiva 2004/80/CE
Introduce un sistema europeo volto a garantire alle vittime di reati intenzionali violenti un indennizzo equo e adeguato, anche nelle situazioni transfrontaliere, lasciando agli ordinamenti nazionali la definizione concreta di requisiti e importi.
Richiamato tra gli atti nazionali di attuazione della disciplina unionale.
Ha unificato la struttura organizzativa del Fondo, senza eliminare la distinzione tra le procedure e i presupposti delle diverse provvidenze.
Ha dato attuazione nazionale al sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti, secondo quanto richiamato dalla Corte.
d.m. 31 agosto 2017
Atto ministeriale attuativo della disciplina nazionale sull’indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti.
Richiamata tra la normativa successiva invocata dal ricorrente.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha inserito nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater relativo all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a fondare il dispositivo, la mancata valida censura di una di esse rende inammissibili per carenza sopravvenuta di interesse le censure rivolte alle altre.
- L’unificazione organizzativa di fondi pubblici destinati a categorie diverse di vittime non comporta, di per sé, l’unificazione dei presupposti sostanziali e delle procedure di accesso alle singole provvidenze, che restano distinti se la normativa li collega a fattispecie e conseguenze differenti.
- La direttiva 2004/80/CE, in quanto rimette agli ordinamenti nazionali la definizione concreta dei requisiti e degli importi dell’indennizzo, non consente di prescindere dalla disciplina nazionale applicabile alla specifica domanda né rende automaticamente sovrapponibili le diverse misure interne.
- Una domanda amministrativa diretta a ottenere una specifica provvidenza prevista per una determinata categoria di reati non può essere automaticamente trasformata dall’amministrazione in una domanda relativa a una diversa provvidenza, fondata su presupposti e procedimento differenti.
- La riqualificazione della domanda amministrativa è priva di interesse quando, anche applicando la disciplina corrispondente alla diversa qualificazione, il diritto risulta comunque precluso dalla decadenza prevista dalla legge.
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