Cassazione Civile, Ordinanza n. 13484/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per contributi previdenziali INPS maturati tra il 1989 e il 1990, conosciuta dal destinatario solo nel 2014 a seguito di sollecito. In primo grado l'opposizione era stata respinta, ritenendosi tardiva e non maturata la prescrizione, applicando il termine decennale. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame del contribuente, qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., quindi non soggetta a termini decadenziali, e ritenendo prescritto il credito per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995. In cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che fosse necessaria la partecipazione dell'INPS quale ente creditore; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che dopo la notifica della cartella operasse il termine ordinario decennale; 3) erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 2953 c.c., ritenendo che la cartella non opposta trasformasse il credito in un diritto soggetto a prescrizione decennale. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale censurando la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'agente della riscossione per difetto di valida rappresentanza processuale: il patrocinio in cassazione dell'Agenzia era convenzionalmente affidato all'Avvocatura dello Stato, salvo specifiche eccezioni non risultate nel caso di specie, sicché la procura rilasciata a un avvocato del libero foro era invalida e il vizio poteva essere rilevato d'ufficio. Il ricorso incidentale del contribuente è stato rigettato: la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello è stata ritenuta legittima, essendo fondata sul recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione e non su ragioni illogiche o giuridicamente errate. Le spese di legittimità sono state compensate. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, nei limiti di legge.
Norme richiamate
richiamato come parametro del dedotto vizio di nullità per asserita violazione del contraddittorio
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della partecipazione dell'ente previdenziale al giudizio
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio dedotto per nullità della sentenza/processo
invocato per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina della riscossione e degli effetti della cartella
richiamato in tema di riscossione dei contributi previdenziali
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 112/1999
richiamato in tema di rapporti tra concessionario e ente creditore nella riscossione
art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112/1999
richiamato in tema di rapporti tra concessionario e ente creditore nella riscossione
richiamato per sostenere la conversione della prescrizione breve in decennale a seguito di titolo non opposto
richiamati dal ricorrente incidentale in tema di regolamentazione e compensazione delle spese di lite
utilizzato dalla Corte d'appello per qualificare l'opposizione come opposizione all'esecuzione
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
utilizzato dalla Corte d'appello per individuare la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali
R.D. n. 1611/1933, art. 43, comma 4
indicato come possibile deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia della riscossione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione relativi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la validità della procura al difensore libero-foro va verificata anche d'ufficio: se manca uno dei presupposti che consentono il patrocinio alternativo all'Avvocatura dello Stato, la procura è invalida e il ricorso è inammissibile.
- L'invalidità del conferimento della procura per difetto di jus postulandi incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e può essere rilevata in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica dell'assenza di ragioni illogiche o giuridicamente errate; la compensazione è legittima anche in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione controversa.
- In caso di inammissibilità del ricorso principale e rigetto dell'incidentale, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti nei limiti previsti dalla legge.
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