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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali, pari a euro 166.000, in favore di un avvocato in base a una convenzione di mandato professionale con patto di quota lite. Il cliente ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto e deducendo: disconoscimento della sottoscrizione della convenzione; nullità del patto; inadempimento del professionista; avvenuto pagamento delle competenze in contanti e con assegni; rescindibilità per approfittamento dello stato di bisogno; annullabilità per incapacità naturale. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo valida la convenzione, valorizzando l'esito della consulenza grafologica e ritenendo non provata la liberazione dall'obbligazione. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 12 preleggi e 101 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'uso del criterio del "più probabile che non" e la valutazione della prova sulla sottoscrizione; violazione degli artt. 2233 c.c., 13 l. n. 247/2012 e 1418 c.c. per la pretesa nullità sopravvenuta del patto di quota lite; violazione degli artt. 112, 132, comma 4, 101 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente sull'inadempimento del professionista; omesso esame di fatti decisivi con riguardo alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il resistente ha difeso la correttezza della decisione di merito e l'ammissibilità/validità del credito.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato un vizio preliminare e assorbente: il ricorso era improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché il ricorrente aveva dichiarato che la decisione impugnata era stata notificata, ma nel fascicolo non risultava depositata la relazione di notificazione dell'ordinanza impugnata, né era dato desumere la modalità di notifica. La Corte ha escluso che potessero operare le eccezioni giurisprudenziali invocate dal ricorrente, rilevando inoltre che tra pubblicazione della decisione e notificazione del ricorso era decorso un termine superiore a quello breve. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile; il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito tempestivo della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se la notificazione è avvenuta; la mancanza di tale deposito non è sanata nel caso concreto.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato solo con riguardo alla condanna per responsabilità aggravata pronunciata dal giudice di merito e censurata dal ricorrente, ma non esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio e l'uso del criterio del 'più probabile che non'.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare un'erronea valutazione della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione all'interpretazione delle norme applicate dal tribunale.

  • art. 101 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura processuale sulla valutazione della prova e sul contraddittorio.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla validità/nullità del patto di quota lite e sulla disciplina dei compensi professionali.

  • art. 13 l. n. 247/2012

    invocato dal ricorrente come norma imperativa sopravvenuta che avrebbe determinato la nullità del patto di quota lite.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del patto per contrarietà a norma imperativa sopravvenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e carenza di esame dell'inadempimento dedotto.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per sostenere che la motivazione del giudice di merito fosse apparente o comunque insufficiente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale denunciato dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la decisione impugnata risulti notificata, il deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione è requisito processuale essenziale e la sua mancanza determina improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
  • L'onere di deposito della relazione di notificazione non è superato dalla sola dichiarazione dell'avvenuta notifica né dalla produzione della sola copia autentica della decisione: occorre il tempestivo deposito dell'atto attestante la notificazione.
  • Le eccezioni giurisprudenziali sull'assenza del deposito della copia notificata operano solo in presenza delle specifiche condizioni individuate dalla Corte, tra cui il reperimento dell'atto nel fascicolo d'ufficio o nel deposito di altra parte, oppure l'irrilevanza del deposito per intervenuta notificazione del ricorso entro il termine breve; in mancanza, la sanzione è l'improcedibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per vizio processuale assorbente, i motivi di merito non vengono esaminati.
  • La dichiarazione di improcedibilità comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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