Cassazione Civile, Ordinanza n. 34887/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di alcuni verbali di accertamento per violazione del codice della strada, contestati a un automobilista per avere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo via di Portonaccio, in Roma. Il ricorrente aveva visto respinto il ricorso dal Giudice di Pace e poi l'appello dal Tribunale di Roma. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nel ritenere ammissibile la documentazione prodotta dall'amministrazione oltre il termine di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, che il ricorrente assumeva perentorio; (2) ha denunciato l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che l'amministrazione dovesse provare l'adeguatezza della segnaletica e la corretta informazione dell'utenza; (3) ha lamentato il mancato riconoscimento della scusabilità dell'errore, cioè la propria non colpevolezza nell'avere percorso la corsia, assumendo che la segnaletica e la pubblicità della riattivazione non fossero state sufficienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il termine di deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, previsto dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011, non è perentorio in mancanza di espressa previsione; inoltre il motivo non colpiva la ratio della decisione di merito, che aveva implicitamente ritenuto la documentazione prodotta strettamente connessa all'atto impugnato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, secondo la Corte, se l'opponente deduce l'inesistenza della segnaletica l'onere della prova ricade sull'amministrazione, ma se deduce soltanto l'inadeguatezza della segnaletica l'onere probatorio grava sull'opponente; nel caso concreto il ricorso non superava tale riparto e mancava anche specificità sulla documentazione richiamata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e comunque non censurava la statuizione del Tribunale secondo cui l'amministrazione aveva diligentemente informato l'utenza della riattivazione della corsia, escludendo così la scusabilità dell'errore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso"
La Corte richiama il procedimento accelerato e condivide la proposta del relatore di definire il ricorso per inammissibilità.
art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011
Il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio in difetto di espressa previsione.
È richiamato in contrapposizione all'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011, quale termine perentorio previsto per altri documenti depositati dall'amministrazione per effetto del rinvio operato dalla norma speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Costituisce la fonte delle violazioni contestate per transito in corsia preferenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il termine di deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio se la legge speciale non lo qualifica espressamente come tale.
- La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
- In materia di sanzioni per violazione della segnaletica stradale, l'onere della prova si distribuisce in modo diverso a seconda della contestazione: se si deduce l'inesistenza del segnale, l'onere probatorio grava sull'amministrazione; se si deduce la sola inadeguatezza della segnaletica, l'onere ricade sull'opponente.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito, inclusa la verifica della scusabilità dell'errore, quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto l'idonea informazione dell'utenza.
- La dimostrazione di interventi di adeguamento o manutenzione sulla segnaletica è compatibile con l'esistenza del segnale e non prova di per sé la sua inesistenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →