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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34887/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di alcuni verbali di accertamento per violazione del codice della strada, contestati a un automobilista per avere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo via di Portonaccio, in Roma. Il ricorrente aveva visto respinto il ricorso dal Giudice di Pace e poi l'appello dal Tribunale di Roma. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nel ritenere ammissibile la documentazione prodotta dall'amministrazione oltre il termine di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, che il ricorrente assumeva perentorio; (2) ha denunciato l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che l'amministrazione dovesse provare l'adeguatezza della segnaletica e la corretta informazione dell'utenza; (3) ha lamentato il mancato riconoscimento della scusabilità dell'errore, cioè la propria non colpevolezza nell'avere percorso la corsia, assumendo che la segnaletica e la pubblicità della riattivazione non fossero state sufficienti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il termine di deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, previsto dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011, non è perentorio in mancanza di espressa previsione; inoltre il motivo non colpiva la ratio della decisione di merito, che aveva implicitamente ritenuto la documentazione prodotta strettamente connessa all'atto impugnato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, secondo la Corte, se l'opponente deduce l'inesistenza della segnaletica l'onere della prova ricade sull'amministrazione, ma se deduce soltanto l'inadeguatezza della segnaletica l'onere probatorio grava sull'opponente; nel caso concreto il ricorso non superava tale riparto e mancava anche specificità sulla documentazione richiamata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e comunque non censurava la statuizione del Tribunale secondo cui l'amministrazione aveva diligentemente informato l'utenza della riattivazione della corsia, escludendo così la scusabilità dell'errore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso"

    La Corte richiama il procedimento accelerato e condivide la proposta del relatore di definire il ricorso per inammissibilità.

  • art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011

    Il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio in difetto di espressa previsione.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato in contrapposizione all'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011, quale termine perentorio previsto per altri documenti depositati dall'amministrazione per effetto del rinvio operato dalla norma speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • codice della strada

    Costituisce la fonte delle violazioni contestate per transito in corsia preferenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il termine di deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio se la legge speciale non lo qualifica espressamente come tale.
  • La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
  • In materia di sanzioni per violazione della segnaletica stradale, l'onere della prova si distribuisce in modo diverso a seconda della contestazione: se si deduce l'inesistenza del segnale, l'onere probatorio grava sull'amministrazione; se si deduce la sola inadeguatezza della segnaletica, l'onere ricade sull'opponente.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito, inclusa la verifica della scusabilità dell'errore, quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto l'idonea informazione dell'utenza.
  • La dimostrazione di interventi di adeguamento o manutenzione sulla segnaletica è compatibile con l'esistenza del segnale e non prova di per sé la sua inesistenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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