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Sentenza

Sentenza del 28/12/2018 n. 33569 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che aveva annullato l’accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione imputato alla socia per l’anno 2003. Il motivo ritenuto fondato dalla Corte riguarda la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di persone e degli altri soci, qualificati come litisconsorti necessari. Gli ulteriori motivi, relativi alla motivazione della sentenza, alla violazione delle norme sull’accertamento e all’omessa valutazione di fatti controversi, sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando la nullità dell’intero giudizio di merito perché si era svolto soltanto nei confronti della socia D.B.M., senza la partecipazione della società D.B. dei Fratelli D.B. s.n.c. e degli altri soci. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, in diversa composizione, affinché il giudizio sia celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Le spese dell’intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5 TUIR

    I redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.

    Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote. Di conseguenza, la rettifica del reddito societario incide necessariamente anche sulle posizioni fiscali dei singoli soci.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nei giudizi tributari caratterizzati da una controversia inscindibile, devono partecipare tutti i soggetti interessati, inclusi la società di persone e tutti i soci coinvolti nell’accertamento unitario.

  • Art. 101 c.p.c.

    Garantisce il rispetto del contraddittorio. La sua violazione ricorre quando il processo viene definito senza consentire la partecipazione di tutte le parti necessarie.

  • Art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi del giusto processo e del contraddittorio, che impongono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti in una controversia inscindibile.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992 e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Prevedono i requisiti della motivazione della sentenza; le relative censure non sono state esaminate perché assorbite dall’accoglimento del motivo processuale.

  • Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i poteri di accertamento del reddito d’impresa; la censura relativa a tale norma non è stata esaminata per effetto della declaratoria di nullità del giudizio.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 14815/2008

    Stabilisce che, quando l’accertamento riguarda il reddito di una società di persone e le conseguenti quote imputate ai soci, la controversia è unitaria e sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali.

Massime di principio

  • Quando viene rettificato il reddito di una società di persone, la controversia fiscale coinvolge normalmente in modo unitario la società e tutti i soci, perché il reddito societario viene imputato automaticamente ai soci.
  • Il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Se anche uno solo di essi viene escluso, l’intero processo può essere dichiarato nullo, anche d’ufficio e in ogni stato e grado del giudizio.
  • La definizione favorevole o l’esito di un giudizio promosso dalla società non consente, da solo, di decidere validamente la posizione del singolo socio in un procedimento separato se non sono state rispettate le regole sul contraddittorio.
  • In caso di nullità per mancata integrazione del contraddittorio, la Corte non decide necessariamente nel merito dell’accertamento, ma annulla il processo e rinvia la causa al giudice di primo grado per una nuova trattazione con tutte le parti necessarie.
  • La regola non opera nello stesso modo per questioni esclusivamente personali del singolo socio; in tali casi può mancare l’inscindibilità della controversia.

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