Cassazione Civile, Ordinanza n. 10947/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte contribuente aveva già impugnato due avvisi di accertamento ottenendo inizialmente ragione, ma la decisione era stata poi riformata in appello nel giudizio tributario. Successivamente aveva proposto querela di falso, in via principale, contro l’avviso di ricevimento e la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) relativi alle notificazioni dei due avvisi, sostenendo la falsità delle attestazioni dell’agente postale circa l’immissione dell’avviso nella cassetta, l’inoltro della CAD e l’immissione dell’avviso di tentata notificazione in presenza della CAD. Il Tribunale aveva dichiarato la querela inammissibile per difetto di interesse, ritenendo consolidato il giudicato tributario; la Corte d’appello aveva invece ritenuto la querela ammissibile perché idonea a rescindere il giudicato, ma l’aveva respinta nel merito, osservando che l’attestazione di compiuta giacenza riguardava solo il plico contenente l’atto da notificare e non anche la CAD, che non doveva recare tale attestazione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD era essenziale per provare il perfezionamento della notifica e che non bastava la mera spedizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate era stata eseguita presso l’Avvocatura distrettuale e non generale, con conseguente nullità, ma ha escluso la rinnovazione della notifica per ragioni di economia processuale, atteso l’esito del giudizio di legittimità. Nel merito ha però osservato che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva affermato che l’avviso di ricevimento della CAD fosse inutile per provare il perfezionamento della notifica, ma aveva ritenuto irrilevante, ai fini della querela di falso, che sull’avviso di ricevimento della CAD non fosse stata apposta l’attestazione di compiuta giacenza, perché tale attestazione riguardava solo il plico dell’atto e non la comunicazione di avvenuto deposito. Inoltre, la censura confondeva la prova della falsità delle attestazioni postali con il problema del perfezionamento della notificazione sulla base delle risultanze documentali. È stata anche richiamata, come ulteriore rilievo non censurato, la mancata richiesta di revoca dell’ordinanza istruttoria sui registri cartacei del portalettere e l’assenza di prova dell’attuale esistenza di tali documenti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese degli intimati. È stato infine dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 8, comma 6, L. n. 890 del 1982
L’attestazione di compiuta giacenza riguarda il plico contenente l’atto da notificare e non anche la comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel contesto dell’onere probatorio, ma senza una specifica regola autonoma elaborata oltre il rilievo sulla non pertinenza del motivo rispetto alla ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per censurare una questione diversa da quella decisiva per la decisione.
- Nella querela di falso contro atti di notificazione postale occorre distinguere tra la prova della falsità delle attestazioni dell’agente postale e la disciplina del perfezionamento della notificazione: i due piani non sono sovrapponibili.
- L’attestazione di compiuta giacenza deve essere riferita al solo plico notificando, non alla comunicazione di avvenuto deposito, sicché la sua assenza su quest’ultima non è di per sé indicativa di falsità del documento.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione può non essere sanata mediante rinnovazione quando il ricorso sia comunque destinato all’inammissibilità, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
- La mancata censura di una autonoma e concorrente ratio decidendi rende inammissibile il ricorso anche se una delle argomentazioni della sentenza impugnata fosse eventualmente attaccabile.
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