Cassazione Civile, Ordinanza n. 28702/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il debitore esecutato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il suo gravame avverso la decisione di primo grado relativa a un pignoramento immobiliare eseguito dall'agente della riscossione. Egli ha dedotto che non gli erano stati notificati gli atti prodromici dell’espropriazione sino al decreto di trasferimento, primo atto a lui notificato, e che la notifica dell’avviso di vendita era stata dichiarata nulla. Ha proposto opposizione esecutiva e, contestualmente, domanda risarcitoria ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 57, 59, 78 d.P.R. n. 602 del 1973 e 615, 617 c.p.c., sostenendo che la nullità della notifica dell’avviso di vendita gli aveva impedito di difendersi e che, essendo preclusa l’opposizione esecutiva nel regime previgente alla sentenza costituzionale n. 114 del 2018, avrebbe dovuto operare la tutela risarcitoria. Ha inoltre censurato il mancato esame del fatto che il giudice tributario aveva accolto il ricorso contro le cartelle. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 474 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato l’annullamento delle pretese tributarie e quindi il difetto di titolo esecutivo, né il danno patrimoniale derivante dalla vendita dell’immobile a prezzo vile, né il danno non patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, non superassero il vaglio di specificità e autosufficienza, perché il ricorrente non aveva indicato in modo adeguato e verificabile: l’effettiva deduzione in appello dell’esito del giudizio tributario; il collegamento di tale decisione con i crediti posti a base dell’esecuzione; l’eventuale permanenza di altri crediti idonei a sorreggere l’esecuzione; l’esito di eventuali impugnazioni della decisione tributaria; la colpa dell’agente della riscossione, anche considerando il divario temporale tra decreto di trasferimento e pronuncia tributaria; e, soprattutto, il concreto pregiudizio derivante dalla mancata valida notificazione dell’avviso di vendita, ossia quali difese avrebbe potuto utilmente svolgere. La Corte ha quindi ritenuto non efficacemente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
ratione temporis applicabile
richiamato come norma che limitava le opposizioni esecutive nel procedimento di riscossione coattiva, ma la censura non è stata ritenuta autosufficiente e idonea a scalfire la decisione impugnata
art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale base della domanda risarcitoria connessa all’esecuzione esattoriale
art. 78 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato tra le disposizioni asseritamente violate dal ricorrente
richiamato in relazione all’opposizione all’esecuzione
richiamato in relazione all’opposizione agli atti esecutivi e alla pretesa tardività rilevata nei gradi di merito
la Corte ribadisce che il ricorrente deve specificare e riportare il contenuto degli atti e delle deduzioni processuali su cui fonda il motivo, senza rinvii generici agli atti di causa
richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di titolo esecutivo a seguito dell’annullamento delle pretese tributarie
invocato per denunciare un vizio di motivazione, ma la censura è stata reputata inidonea e non specifica
richiamato nei gradi di merito per affermare che la nullità dell’avviso di vendita non incide sui diritti dell’aggiudicatario
richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato o dichiarato inammissibile
art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per la pretesa tutela risarcitoria in presenza di limiti all’opposizione nel processo esecutivo esattoriale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su vizi processuali o su errori di fatto/processo, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza: non è sufficiente rinviare agli atti di appello o di merito, ma occorre riportare nel ricorso il contenuto rilevante delle deduzioni e dei documenti su cui si fonda la censura.
- La censura è inammissibile se non dimostra con precisione il nesso tra il fatto processuale dedotto e la decisione impugnata, cioè se non chiarisce quali crediti fossero effettivamente posti a base dell’esecuzione e come l’eventuale decisione sopravvenuta incidesse su di essi.
- Chi deduce il difetto di titolo esecutivo o l’illegittimità dell’esecuzione deve indicare in modo specifico quale parte del credito sia venuta meno e se permangano altri titoli idonei a sorreggere l’azione esecutiva.
- La domanda risarcitoria per irregolarità dell’esecuzione richiede allegazione e prova del pregiudizio concreto subito: non basta la mera irregolarità formale dell’atto, ma occorre dimostrare quale difesa sarebbe stata impedita e quale danno ingiusto ne sia derivato.
- La censura di legittimità non può limitarsi ad affermare una violazione di legge o un vizio motivazionale in modo astratto; deve incidere sulla specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile.
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