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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22354/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in riforma solo parziale del primo grado, aveva confermato la legittimità di un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa il 28 marzo 2017 e aveva ritenuto assorbiti gli ulteriori profili relativi ad altri licenziamenti intimati il 7 aprile 2017. La vicenda nasceva da contestazioni concernenti la gestione e la mancata emissione di documenti di trasporto per la vendita di scarti di lavorazione (polveri di widia), ritenuta dalla datrice una condotta distrattiva e, secondo i giudici di merito, anche penalmente rilevante. Con il ricorso erano dedotti sei motivi: i primi due riguardavano la pretesa mancanza, in capo alla società cessionaria, del potere disciplinare per fatti anteriori alla cessione d'azienda intervenuta nell'ambito di un fallimento con esercizio provvisorio; il terzo contestava la genericità della contestazione disciplinare; il quarto denunciava la difformità tra fatto contestato e fatto posto a base del licenziamento; il quinto lamentava omesso esame di deposizioni testimoniali e contestava la prova della giusta causa e la proporzionalità della sanzione; il sesto deduceva omesso esame di fatti decisivi e l'asserita natura ritorsiva del licenziamento, con conseguente nullità.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i primi due, affermando che, in caso di trasferimento d'azienda anche nel contesto fallimentare e di esercizio provvisorio, il cessionario può esercitare i poteri disciplinari per fatti anteriori alla cessione, quando il rapporto di lavoro sia proseguito e il comportamento lesivo sia emerso successivamente. Ha respinto il terzo e il quarto motivo perché le censure attaccavano in realtà l'apprezzamento di fatto e l'interpretazione della contestazione compiute dal giudice di merito, non sindacabili in cassazione se congruamente motivate; inoltre ha ribadito che la contestazione è sufficiente se consente una difesa effettiva e che l'immutabilità non è violata quando si allegano solo circostanze confermative o ulteriori prove, senza mutare la fattispecie disciplinare. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per la doppia conforme e, comunque, perché volto a contestare la valutazione delle prove; ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il sesto motivo, osservando che la ritorsività richiede che il motivo illecito sia l'unica ragione effettiva del recesso e che ciò presuppone, nel caso concreto, l'insussistenza della causale formalmente addotta, circostanza non ravvisata. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare asseriti errori di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nella valutazione della titolarità del potere disciplinare.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza che la Corte ne ravvisasse violazione autonoma rispetto alle censure di merito.

  • art. 2112 c.c.

    Applicabile anche nel trasferimento d'azienda avvenuto nell'ambito di una procedura fallimentare, con prosecuzione dei rapporti di lavoro e trasferimento dei poteri inerenti al rapporto, compreso quello disciplinare.

  • art. 18 L. 300/1970

    Richiamato per le tutele contro il licenziamento illegittimo; la Corte esclude che ricorrano i presupposti della tutela reintegratoria o delle nullità prospettate.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del trasferimento d'azienda e ai vincoli derivanti dal diritto sovranazionale.

  • art. 47 L. 428/1990

    La Corte ne esclude una lettura ostativa al trasferimento dei rapporti e dei poteri disciplinari nella fattispecie esaminata.

  • art. 3 Direttiva 2001/23/CE

    Richiamata dalla ricorrente; la Corte valorizza invece il principio di continuità dei rapporti di lavoro nel trasferimento d'azienda.

  • art. 5 Direttiva 2001/23/CE

    Richiamata dalla ricorrente; la Corte non ne ricava un limite al trasferimento dei poteri disciplinari nel caso concreto.

  • art. 104, settimo comma, l. fall.

    Richiamato per affermare la prosecuzione dei contratti pendenti, tra cui i rapporti di lavoro, quando il curatore non sospenda o sciolga il rapporto.

  • art. 2119, secondo comma, c.c.

    La cessazione del rapporto di lavoro non deriva automaticamente dal fallimento dell'imprenditore; il rapporto può cessare solo per licenziamento o per dissoluzione della realtà aziendale.

  • art. 7, secondo comma, CCNL 29 luglio 2013 lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti Confapi

    Richiamato quale parametro della disciplina del procedimento disciplinare e della contestazione dell'addebito.

  • art. 69 CCNL 29 luglio 2013 lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti Confapi

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta genericità della contestazione disciplinare.

  • art. 18, quarto comma, L. 300/1970

    Richiamato per la disciplina delle conseguenze del licenziamento illegittimo e della prova del fatto contestato.

  • art. 5 L. 604/1966

    Conferma che grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.

  • art. 1345 c.c.

    Il motivo illecito idoneo a rendere nullo il licenziamento deve essere l'unica ragione effettiva del recesso.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del licenziamento asseritamente ritorsivo.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nella presenza di doppia conforme, il motivo di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda, anche quando intervenga nell'ambito di una procedura fallimentare con esercizio provvisorio, il cessionario può esercitare il potere disciplinare per fatti anteriori alla cessione se il rapporto di lavoro è proseguito e la condotta è emersa successivamente.
  • La prosecuzione dei contratti pendenti nel fallimento comprende i rapporti di lavoro, che non si estinguono automaticamente per il solo fallimento dell'imprenditore; la continuità del complesso aziendale e del rapporto può sopravvivere alla sospensione o cessazione temporanea dell'attività.
  • La censura di genericità della contestazione disciplinare non è sufficiente se non si spiega in concreto in che modo sia stato leso il diritto di difesa del lavoratore; l'apprezzamento sulla sufficienza e sull'interpretazione della contestazione, quando motivato in modo congruo, è riservato al giudice di merito.
  • Il principio di immutabilità della contestazione è violato solo se il datore fonda il licenziamento su una fattispecie disciplinare diversa e più grave di quella contestata; non vi è violazione quando sono introdotte soltanto circostanze confermative o prove ulteriori rispetto all'addebito originario.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una mera critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme, salvo specifica deduzione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La ritorsività del licenziamento richiede che il motivo illecito sia l'unica ragione effettiva del recesso; se la causale formale non è stata previamente superata come insussistente, non può dirsi integrata la nullità per motivo illecito determinante.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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