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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12374/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (albergatore)

La controversia

La lite nasce da un contratto del 16 giugno 2014 qualificato dalle corti di merito come contratto di prenotazione alberghiera o "allotment", con il quale una società alberghiera si era impegnata a riservare un contingente di camere a tariffa ridotta per la stagione estiva 2015. La società alberghiera otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo dei servizi effettivamente forniti, deducendo di avere eseguito prestazioni per oltre Euro 120.000 e di avere ricevuto solo pagamenti parziali. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo di aver agito solo quale intermediaria di organizzatori di viaggio e di non essere tenuta in proprio al pagamento, perché il debito sarebbe gravato sui singoli organizzatori. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava l’opponente al pagamento; la Corte d’appello riformava parzialmente, confermava il rigetto dell’appello principale e accoglieva l’incidentale della società alberghiera, condannando anche alle spese del monitorio. Nel ricorso per cassazione la società intermediaria deduceva: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che era la creditrice a dover provare il titolo del proprio credito e che la Corte d’appello aveva erroneamente imposto alla ricorrente di provare contratti di pernottamento mai allegati dalla controparte; 2) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., lamentando ultrapetizione ed errata valorizzazione di presunzioni, perché la Corte avrebbe introdotto d’ufficio una tesi sui contratti di pernottamento orale mai dedotta dalla controparte; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione della buona fede e alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per avere la controparte emesso fatture a suo carico, avviato il monitorio e rifiutato una proposta conciliativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sull’erronea ripartizione dell’onere della prova, sull’asserita ultrapetizione e sul vizio di omessa pronuncia. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva interpretato il contratto del 16 giugno 2014 come accordo con cui la ricorrente si era obbligata in proprio al pagamento delle prestazioni alberghiere entro il contingente pattuito, e che tale interpretazione era di merito e non censurabile in cassazione se non mediante specifica denuncia della violazione dei canoni ermeneutici, qui mancata. Ha inoltre chiarito che l’assenza di produzione dei singoli contratti di pernottamento era irrilevante, perché il titolo del credito risiedeva nell’accordo quadro e nelle prestazioni eseguite, risultate incontestate quanto alla loro materiale effettuazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l’omissione di pronuncia, osservando che la Corte d’appello aveva esaminato congiuntamente tutti i motivi e che, una volta affermato l’obbligo della ricorrente di pagare, era implicitamente esclusa la dedotta violazione di buona fede; inoltre, la domanda di lite temeraria non poteva trovare accoglimento poiché la pretesa principale della controparte era stata accolta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    chi deduce un credito deve provare il titolo posto a fondamento della domanda; nella specie, però, la prova del contratto quadro e dell’esecuzione delle prestazioni rendeva irrilevante la mancanza dei singoli contratti di pernottamento invocata dalla ricorrente.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    l’interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo denunciando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici; non basta opporre una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 2729 c.c.

    la doglianza sulle presunzioni è infondata quando la decisione non introduce fatti nuovi, ma ricava il contenuto del rapporto da elementi contrattuali e fattuali già acquisiti.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione né omessa pronuncia se il giudice si limita a qualificare giuridicamente il rapporto dedotto e a respingere le tesi difensive, senza introdurre un diverso petitum o una diversa causa petendi.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato quando il giudice apprezza liberamente il materiale probatorio e valorizza gli elementi concordanti risultanti dagli atti di causa.

  • art. 96 c.p.c.

    la richiesta di condanna per lite temeraria non può essere accolta quando la domanda principale della controparte viene riconosciuta fondata.

  • art. 1365 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto; la Corte non ravvisa una sua violazione idonea a incidere sull’esito della lite.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 25 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574

    la traduzione degli atti processuali è richiesta nei casi previsti dalla norma; nel caso concreto non è stata ritenuta necessaria un’ulteriore traduzione giudiziale della sentenza già tradotta asseveratamente e non contestata.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un contratto è questione riservata al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente prospettare una lettura alternativa, ma occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un accordo quadro e sulla successiva esecuzione delle prestazioni pattuite, la mancata produzione dei singoli contratti esecutivi non esclude di per sé il credito se il titolo obbligatorio risulta già dall’accordo e dall’avvenuta prestazione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre se il creditore prova il proprio titolo e l’esecuzione, mentre la controparte non dimostra un diverso assetto del rapporto.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice qualifica il rapporto dedotto e ne trae le conseguenze giuridiche senza modificare il petitum o introdurre un fatto costitutivo estraneo alla domanda.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede la mancanza assoluta di decisione su un capo di domanda; non ricorre quando la questione è assorbita dalla soluzione data al merito o comunque implicitamente disattesa.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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