DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina, in attuazione dello Statuto speciale, l’uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano e nei rapporti con uffici e concessionari pubblici, nonché nelle pubblicazioni, nei procedimenti amministrativi e giudiziari, civili e penali. Prevede obblighi di bilinguismo, termini per eccezioni e ricorsi, e regole specifiche per il personale, il notariato, i giudici popolari e la lingua ladina. Si applica a persone fisiche e giuridiche senza limiti di cittadinanza o residenza.
Uso della lingua tedesca nel Trentino-Alto Adige e tutela del bilinguismo
Uso della lingua tedesca nel Trentino-Alto Adige
Il decreto attua il titolo XI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e disciplina l’uso della lingua tedesca, parificata all’italiano nella provincia di Bolzano in specifici rapporti con pubbliche amministrazioni, uffici giudiziari, concessionari di servizi pubblici e atti pubblici. Le norme hanno portata generale per persone fisiche e giuridiche, indipendentemente da nazionalità, residenza, domicilio o sede.
Ambito soggettivo e organizzativo
La disciplina si applica ai rapporti con organi e uffici della pubblica amministrazione, enti pubblici e concessionari di servizi di pubblico interesse situati in provincia di Bolzano o con competenza regionale, nonché a determinati uffici giudiziari e strutture militari. I concessionari devono organizzare l’attività in modo da garantire l’uso di italiano e tedesco e impiegare personale in possesso del requisito di bilinguismo previsto dalla normativa richiamata.
Atti, avvisi e pubblicazioni bilingui
Per atti destinati alla generalità, per atti individuali destinati ad uso pubblico e per atti destinati a una pluralità di uffici è prescritta la redazione congiunta in italiano e tedesco, con testi affiancati e pari evidenza tipografica. La pubblicazione di atti soggetti a pubblicazione ufficiale avviene, secondo i casi, nel Bollettino ufficiale regionale o con avvisi bilingui nella Gazzetta Ufficiale; i soggetti privati non possono sostenere costi superiori a quelli della pubblicazione in una sola lingua. La terminologia giuridica, amministrativa e tecnica è affidata a una commissione paritetica che la determina, aggiorna e convalida.
Rapporti con l’amministrazione e tutela della lingua usata
Gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni devono essere formulati nella lingua usata dall’interessato quando questi è destinatario dell’atto. Se l’amministrazione agisce d’ufficio, usa la lingua presunta del destinatario; nei rapporti orali si adegua alla lingua dell’interlocutore. È prevista la possibilità di eccepire la nullità per atti o comunicazioni redatti in violazione di tali regole, con termine perentorio di 10 giorni dalla conoscenza dell’atto o dalla notifica. L’eccezione sospende gli effetti dell’atto; se accolta, l’atto va rinnovato nella lingua richiesta entro 10 giorni. La mancata decisione entro i termini produce inefficacia. In caso di rigetto, è ammesso ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro 10 giorni.
Procedimenti penali e lingua del processo
Nel procedimento penale la lingua è determinata in base alla lingua materna presunta dell’indagato/imputato, con facoltà di richiederne la prosecuzione nell’altra lingua entro termini specifici. L’udienza preliminare, il giudizio, le attività difensive, le testimonianze, le consulenze e i provvedimenti seguono la lingua del processo; in caso di processo bilingue operano regole di traduzione e verbalizzazione in entrambe le lingue. Sono previste nullità, anche assolute, per la violazione delle disposizioni linguistiche richiamate. Le regole si estendono anche alla fase esecutiva e, in quanto applicabili, ai procedimenti di rimessione.
Procedimenti civili e altri giudizi
Nel processo civile ciascuna parte sceglie la lingua dei propri atti; il processo è bilingue se le parti scelgono lingue diverse. Sono disciplinate traduzione di atti e documenti, verbalizzazione, sentenze bilingui, facoltà di richiedere traduzioni e regole per terzi intervenuti, riunione di processi e notificazioni. Disposizioni analoghe si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti davanti agli organi amministrativi, contabili e tributari e ad altri procedimenti civili diversi dal rito ordinario.
Disposizioni speciali per personale, notariato, casellario e stato civile
Il personale degli uffici interessati può usare italiano o tedesco nello svolgimento delle funzioni; i provvedimenti di lavoro e impiego seguono regole specifiche di bilinguità. Nel casellario giudiziale, negli atti dello stato civile, negli uffici tavolari e catastali, e negli atti notarili vigono modalità di redazione e rilascio bilingui o a scelta della parte. Per i notai in provincia di Bolzano è richiesto il bilinguismo, con regole specifiche di assegnazione delle sedi, concorsi e trasferimenti.
Lingua ladina
Per le località ladine della provincia di Bolzano è riconosciuto l’uso della lingua ladina nei rapporti orali e scritti con determinati uffici pubblici, enti locali, istituzioni scolastiche e concessionari. Le amministrazioni devono rispondere oralmente in ladino o per iscritto in italiano, tedesco e ladino; gli atti normativi e le circolari di diretto interesse della popolazione ladina sono pubblicati anche in ladino. Sono previste regole speciali per i processi, per il giudice di pace, per gli organi elettivi locali e per le carte d’identità in alcuni comuni e frazioni.
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