Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19825/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente intestato a una società, con garanzia fideiussoria prestata da un’altra società. Il Tribunale aveva revocato il decreto ma aveva comunque condannato l’opponente al pagamento di una somma inferiore, ritenendo che il conto fosse stato interessato da interessi ultralegali/usurari sin dall’origine, che la clausola sulla commissione di massimo scoperto fosse nulla per indeterminatezza e che dovesse computarsi il cumulo tra interessi e commissione. La banca ha appellato, ma la Corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione la banca ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il contratto distinguesse due tassi di interesse (“interesse debitore” e “interesse debitore netto”) e che la corte avesse errato nell’individuare il tasso effettivamente pattuito; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi ai criteri di calcolo dell’usura e alle istruzioni della Banca d’Italia; 3) violazione dell’art. 117 TUB in tema di commissione di massimo scoperto, assumendo che fosse sufficiente la sua indicazione contrattuale; 4) omesso esame di fatti decisivi sul computo della commissione di massimo scoperto. I resistenti non hanno svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, da un lato, la censura ex art. 115 c.p.c. non era pertinente alla contestazione dell’interpretazione del contratto e, dall’altro, le doglianze miravano soltanto a ottenere una diversa lettura delle clausole negoziali, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, qui non specificamente indicata. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il quarto motivo perché investivano questioni ritenute assorbite dalla corte territoriale. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la ricorrente non aveva colto la ratio decidendi, che non riguardava la sola indicazione della commissione in contratto, ma la necessità che fossero previsti anche criteri e modalità di calcolo idonei a determinarla; ha inoltre affermato che è nulla per indeterminatezza la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto solo in percentuale, senza specificare base di calcolo e criteri di quantificazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati. È stata inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati, non la diversa interpretazione del contratto; l’accertamento della non contestazione è comunque questione di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione di legge, ma non consente di sostituire in cassazione una diversa ricostruzione del contenuto negoziale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    I motivi su omesso esame di fatti decisivi non sono scrutinabili quando la questione è stata assorbita nei gradi di merito.

  • artt. 1362 c.c.

    Le censure non indicavano specificamente come la corte di merito si fosse discostata dal canone dell’interpretazione secondo la comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    L’interpretazione delle clausole deve essere coordinata con il complesso dell’atto, ma la doglianza in cassazione deve indicare in modo puntuale la violazione del canone.

  • art. 1366 c.c.

    La ricorrente invocava un’interpretazione secondo buona fede, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di nuova lettura del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    È richiamato il criterio conservativo, ma non può essere usato in cassazione per sostituire alla decisione di merito una interpretazione alternativa non specificamente fondata sulla violazione del canone.

  • art. 1369 c.c.

    Il contratto va interpretato nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto, ma la censura era generica e non idonea a dimostrare la violazione del criterio.

  • art. 117 TUB

    La Corte ha ritenuto che, per la validità della clausola sulla commissione di massimo scoperto, non basti la mera indicazione della commissione, occorrendo anche criteri e modalità di calcolo idonei a determinarla.

  • art. 644 c.p.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri per la determinazione dell’usurarietà, ma le questioni così prospettate sono state ritenute assorbite o inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella richiesta di una diversa interpretazione del contratto, salvo la specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici e la puntuale indicazione del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
  • La deduzione della non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l’interpretazione di clausole contrattuali; essa attiene ai fatti allegati e il relativo accertamento è riservato al giudice di merito.
  • Le questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito non possono essere esaminate direttamente in cassazione, salvo che venga cassata la statuizione assorbente e la questione sia poi rimessa al giudice di rinvio.
  • Una clausola che preveda una commissione bancaria solo in termini percentuali, senza indicare base di calcolo, criteri e modalità di quantificazione, è nulla per indeterminatezza dell’oggetto perché non consente al cliente di conoscere quando e come l’obbligazione accessoria sorgerà.
  • Per la validità della pattuizione relativa a commissioni o oneri bancari non è sufficiente il mero richiamo nominale della voce economica nel contratto, occorrendo una disciplina contrattuale idonea a renderne determinabile l’importo o il meccanismo di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.