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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22342/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di affitto di fondo rustico. L'affittuario ha chiesto di accertare che il rapporto scadesse nel novembre 2034, di ottenere il riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti eseguiti sul fondo e del correlato diritto di ritenzione fino al pagamento. Le domande sono state respinte in primo e secondo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) avrebbe errato la Corte d'appello nel non ritenere necessaria la querela di falso contro la copia del contratto prodotta dalla controparte, limitandosi il resistente a disconoscere la sottoscrizione; 2) la Corte avrebbe mal applicato le norme su prova documentale e valutazione delle prove, negando la libertà di forma del contratto per mancata prova della qualità di coltivatore diretto, qualità che il ricorrente assumeva risultare da fascicoli aziendali e da prova testimoniale non ammessa; 3) la Corte non avrebbe ammesso il ricorso a presunzioni e non avrebbe valutato documenti utili a provare la qualità di coltivatore diretto; 4) sarebbe stata illegittima la mancata ammissione della prova testimoniale destinata a dimostrare l'esistenza del contratto di affitto. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso perché, pur dichiarata nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, il ricorrente non ha depositato nel termine la copia della sentenza con la relata di notifica o l'equivalente telematico richiesto per la notifica via PEC. Ha inoltre osservato che il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. In via solo aggiuntiva ha rilevato che, comunque, tutti i motivi sarebbero stati inammissibili: la questione della querela di falso era nuova; le censure su artt. 115 e 116 c.p.c., presunzioni e onere della prova erano inconferenti o si risolvevano in una richiesta di riesame del merito; mancava la specifica allegazione dei precedenti appelli contro il rigetto delle prove testimoniali. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine di legge, della sentenza impugnata munita della relata di notificazione (o della documentazione equivalente in caso di notifica PEC). Ha inoltre precisato che la notifica del ricorso era comunque intervenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. In motivazione ha aggiunto, per completezza, che i quattro motivi sarebbero stati comunque inammissibili o infondati per novità della questione, inconferenza delle censure processuali, difetto di specificità e tentativo di ottenere un nuovo esame del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di disconoscimento della scrittura privata; la Corte non entra nel merito del motivo perché il ricorso è improcedibile e, comunque, la censura è nuova.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 214 e 221 c.p.c. sul tema della querela di falso e del disconoscimento; la Corte reputa la questione nuova in cassazione.

  • art. 221 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente a sostegno dell'assunto sulla necessità della querela di falso; la Corte non lo applica nel merito perché il motivo è nuovo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la doglianza, così formulata, non prospetta in modo corretto una violazione della regola di distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, non acquisite o non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto o disattende il libero apprezzamento senza base normativa.

  • art. 2725 c.c.

    Evocato con riferimento alla prova del contratto e alla qualità di coltivatore diretto; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile e, comunque, inconferente rispetto alle censure svolte.

  • legge 3 maggio 1982, n. 203

    Richiamata dal ricorrente quale fonte del principio di libertà delle forme nel contratto di affitto agrario in presenza della qualità di coltivatore diretto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la mancata ammissione del ricorso alle presunzioni; la Corte rileva la genericità della censura e l'assenza di specificazione delle inferenze presuntive.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato per sostenere l'ammissibilità della prova testimoniale sull'esistenza del contratto; la Corte osserva che non risultava specificamente impugnato il precedente rigetto della prova per genericità dei capitoli.

  • art. 2724 c.c.

    Evocato insieme all'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale del contratto di affitto.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte afferma che, quando il ricorrente dichiara notificata la sentenza impugnata, deve depositare nel termine la copia della sentenza con la relata di notifica o la documentazione equivalente; l'omissione comporta improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione della documentazione mancante non sana l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di specificità e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso; la sua violazione contribuisce all'inammissibilità dei motivi.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato come limite temporale entro cui la documentazione mancante potrebbe essere prodotta dal controricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio riguarda un fatto storico-naturalistico e non consente di ottenere una rivalutazione di argomentazioni, indizi o risultanze probatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude il contrasto tra l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. e il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La Corte esclude il contrasto tra l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. e il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude che la sanzione di improcedibilità leda il diritto a un processo equo.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare tempestivamente la copia della sentenza con la relata di notifica o con la documentazione equivalente richiesta per la notifica telematica; la mancata produzione determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • La successiva produzione della documentazione mancante non sana l'omissione del deposito imposto dall'art. 369 c.p.c., salvo che la relativa documentazione sia già stata prodotta dalla controparte nel termine di legge o acquisita dal fascicolo d'ufficio.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure nuove, mai trattate nei gradi di merito; la questione prospettata per la prima volta in cassazione è inammissibile.
  • Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo in casi delimitati: violazione dell'art. 115 se la decisione si fonda su prove inesistenti, non acquisite o non introdotte; violazione dell'art. 116 se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello legale.
  • Il motivo che mira a contestare la valutazione delle prove o a ottenere una nuova ricognizione del materiale istruttorio è inammissibile, perché estraneo alla funzione del giudizio di cassazione.
  • La censura incentrata sulle presunzioni deve indicare in modo specifico le inferenze presuntive che si assumono desumibili dai fatti o dai documenti, altrimenti è generica e inammissibile.
  • La deduzione di violazione dell'onere della prova richiede una effettiva contestazione della regola di distribuzione probatoria; non basta richiamare l'art. 2697 c.c. in modo assertivo o meramente difensivo.
  • Quando si censura il mancato esame di documenti, il ricorrente deve indicarne con precisione la collocazione processuale e l'effettiva produzione o acquisizione, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniProveNotificazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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