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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4318/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Due docenti assunti a tempo indeterminato in esito alla procedura prevista dalla L. 107/2015 parteciparono alle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016-2017 e contestarono l'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 nella parte in cui non consentiva di valutare il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie ai fini del punteggio. Il TAR Lazio dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; il Consiglio di Stato confermò tale decisione con sentenza n. 733/2019, pubblicata il 29 gennaio 2019. In cassazione, la docente che proseguì il giudizio sostenne con un unico motivo la violazione e falsa applicazione di legge: qualificò l'ordinanza come atto di macro-organizzazione e dedusse che la controversia riguardava criteri generali di accesso e formazione delle graduatorie, adottati dall'amministrazione nell'esercizio di discrezionalità tecnica, con conseguente lesione di interessi legittimi e giurisdizione amministrativa. Il secondo ricorrente rinunciò ritualmente al ricorso il 4 dicembre 2019.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente al ricorrente che aveva rinunciato, rilevando che la rinuncia rituale è recettizia e non richiede l'accettazione delle controparti. Ha rigettato il ricorso dell'altra docente: il petitum sostanziale attiene al diritto individuale al corretto punteggio e collocamento nella graduatoria di mobilità; la mobilità riguarda personale già in servizio e non è una procedura concorsuale di assunzione. L'ordinanza ministeriale, emanata in attuazione del D.Lgs. 297/1994 e della contrattazione collettiva, disciplina termini e modalità della procedura e non detta linee fondamentali di organizzazione degli uffici, né determina le dotazioni organiche; non è quindi un atto di macro-organizzazione. La materia è sottratta ai poteri autoritativi dell'amministrazione e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, che può valutare il diritto al punteggio richiesto ed eventualmente disapplicare incidentalmente l'atto presupposto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Per la ricorrente soccombente sono stati dichiarati sussistenti i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 5 e 386 c.p.c.

    Questa Corte ha da tempo chiarito che, in forza degli artt. 5 e 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.

    Il riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale, determinato considerando la causa petendi e l'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, non dalla qualificazione formale data dalla parte alla domanda.

  • art. 390 c.p.c.

    La sopravvenuta rituale rinuncia al giudizio – la quale, come è noto, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, per essere produttiva di effetti processuali l’accettazione della controparte, ma solo carattere recettizio (da ultimo, Cass. 24/12/2019, n. 34460) impone la declaratoria di estinzione del presente giudizio, limitatamente alla parte che vi ha rinunciato, in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1.

    La rinuncia al ricorso, quando rituale e recettizia, produce l'estinzione del giudizio per il rinunciante senza necessità di accettazione della controparte; la Corte richiama l'art. 390 c.p.c. per la ritualità dell'atto e applica l'art. 391, comma 1, c.p.c. per l'estinzione.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La sopravvenuta rituale rinuncia al giudizio – la quale, come è noto, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, per essere produttiva di effetti processuali l’accettazione della controparte, ma solo carattere recettizio (da ultimo, Cass. 24/12/2019, n. 34460) impone la declaratoria di estinzione del presente giudizio, limitatamente alla parte che vi ha rinunciato, in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1.

    La rinuncia rituale comporta la declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente alla parte rinunciante.

  • artt. 462-489 e 470-471 D.Lgs. 297/1994

    Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con gli artt. da 462 a 489 regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (art. 462-489), nonchè la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della Istruzione la definizione di tempi e modalità, dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471).

    La disciplina della mobilità del personale scolastico rimette alla contrattazione collettiva tempi, modalità, priorità e criteri di formazione delle graduatorie; la materia è quindi ricondotta alla gestione del rapporto di lavoro e sottratta ai poteri autoritativi dell'amministrazione.

  • art. 462, comma 6, D.Lgs. 297/1994

    L’ordinanza n. 241 dell’8 aprile 2016 è stata emessa ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 462, comma 6, che così prevede: “Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi”.

    L'ordinanza ministeriale prevista da questa disposizione è destinata a stabilire annualmente termini, documenti e adempimenti della procedura; nel caso deciso, tale contenuto non attribuiva all'ordinanza natura di atto di macro-organizzazione.

  • art. 2, comma 1, D.Lgs. 165/2001

    La previsione è coerente con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico privatizzato, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, a norma del quale le amministrazioni pubbliche definiscono “le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”.

    La norma individua gli ambiti di organizzazione generale dell'amministrazione: linee fondamentali degli uffici, uffici di maggiore rilevanza e dotazioni organiche. Una disciplina di dettaglio delle modalità di mobilità non rientra, per ciò solo, in tali ambiti.

  • art. 63, comma 4, D.Lgs. 165/2001

    La previsione è coerente con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico privatizzato, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, a norma del quale le amministrazioni pubbliche definiscono “le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”, nonchè, dalla norma processuale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, secondo cui “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

    La giurisdizione amministrativa è riservata alle controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione; una procedura di mobilità di dipendenti già assunti non ricade in tale eccezione.

  • art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001

    Al di fuori di questi ambiti, ogni altra determinazione relativa all’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2).

    Le misure di gestione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, al di fuori degli atti di macro-organizzazione e delle procedure concorsuali di assunzione, sono adottate con i poteri del privato datore di lavoro e danno luogo a posizioni di diritto soggettivo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato alla luce dei fatti allegati, del rapporto giuridico e della natura intrinseca della posizione dedotta, non in base alla formulazione formale della domanda o alla richiesta di annullamento di un atto.
  • Nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato relative alla mobilità di personale già assunto, la pretesa al corretto punteggio e collocamento in graduatoria attiene a un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione ordinaria; non si tratta di procedura concorsuale per l'assunzione.
  • Un atto ministeriale che disciplina termini e modalità di svolgimento della mobilità, in attuazione della contrattazione collettiva, non è un atto di macro-organizzazione se non definisce le linee fondamentali degli uffici o le dotazioni organiche.
  • Il giudice ordinario, quando decide una controversia su diritti soggettivi connessa a un atto generale presupposto, può verificarne incidentalmente la legittimità e, se del caso, disapplicarlo.
  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione è recettizia e non richiede l'accettazione della controparte; determina l'estinzione del giudizio limitatamente al rinunciante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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