Cassazione Civile, Sentenza n. 4450/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditrice)
La controversia
La lite trae origine dalla vendita, stipulata con atto pubblico il 26 settembre 1996, con cui la venditrice trasferì ai due acquirenti una casetta e due appezzamenti di terreno per il prezzo dichiarato nell’atto di lire 13.200.000, a indiretta restituzione di un prestito di denaro. All’atto erano unite due scritture private coeve: la prima, sottoscritta dagli acquirenti, indicava un prezzo effettivo di lire 300.000.000, di cui lire 272.000.000 già pagate e lire 28.000.000 ancora dovute; la seconda, sottoscritta da uno degli acquirenti, conteneva l’impegno a versare alla venditrice ulteriori lire 150.000.000. A seguito dell’inadempimento di quest’ultimo impegno, la venditrice ottenne dalla Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 802 depositata il 19 luglio 2017, in riforma della decisione di primo grado, la risoluzione della vendita, il rilascio degli immobili e la condanna generica degli acquirenti al risarcimento dei danni, oltre alla rifusione delle spese dei due gradi di merito. Gli acquirenti hanno proposto quattro motivi di ricorso: 1) omesso esame della prima scrittura privata, denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., contestando il collegamento tra la vendita e la promessa di pagamento delle lire 150.000.000; 3) violazione degli artt. 1453 e seguenti e dell’art. 1458 c.c., sostenendo che l’inadempimento della promessa non potesse giustificare la risoluzione della vendita perché l’impegno non era collegato al contratto; 4) violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., contestando la condanna alle spese e chiedendo che la venditrice fosse condannata per responsabilità aggravata, anche in ragione del sequestro giudiziario degli immobili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’omesso esame di un documento, in quanto elemento istruttorio, non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico sia stato comunque esaminato; inoltre, la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’accertamento del collegamento negoziale, anche eterogeneo, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e la censura sollecitava una nuova lettura delle risultanze documentali e testimoniali. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte d’appello aveva accertato, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, che la promessa di pagamento era funzionale al pagamento del saldo effettivo del prezzo e collegata teleologicamente alla compravendita; perciò l’inadempimento poteva giustificare la risoluzione del contratto nell’ambito della complessiva operazione negoziale. Il quarto motivo è stato rigettato perché la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza totale, mentre la venditrice era risultata totalmente vittoriosa in appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è solo quello che riguarda un fatto storico, sicchè il vizio di legittimità non è integrato dall’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di un singolo elemento istruttorio quando il fatto cui esso si riferisce sia stato comunque esaminato; non consente quindi di ottenere una nuova valutazione delle prove.
artt. 1362 e 1366 c.c.
Trattandosi di quaestio facti, l’accertamento della sussistenza del collegamento negoziale è compito esclusivo del giudice di merito, il cui motivato apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 28 giugno 2001, n. 8844; Cass. 12 luglio 2005, n. 14611; Cass. 5 giugno 2007, n. 13164; Cass. 10 luglio 2008, n. 18884; Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 22 settembre 2016, n. 18585); ciò anche per il collegamento c.d. eterogeneo, che astringe, cioè, atti giuridici di differente natura (Cass. 12 settembre 2018, n. 22216).
L’accertamento, sulla base dell’interpretazione degli atti e delle risultanze probatorie, della sussistenza del collegamento negoziale è riservato al giudice di merito; il suo apprezzamento motivato non è riesaminabile in cassazione, anche quando il collegamento coinvolga atti di natura diversa.
artt. 1453 e seguenti c.c.
Con motivato e insindacabile accertamento, il giudice d’appello ha riconosciuto sussistere un collegamento c.d. eterogeneo, tra una dichiarazione unilaterale recettizia e un contratto sinallagmatico, nel senso che la promessa di pagamento contenuta nella “scrittura b” è risultata funzionale all’obbligo di saldare il prezzo reale della compravendita.
L’inadempimento di un’obbligazione contenuta in un atto distinto può fondare la risoluzione del contratto sinallagmatico quando, in base al collegamento negoziale accertato, quell’obbligazione sia funzionalmente diretta all’adempimento del contratto e leghi gli atti in una complessiva operazione.
art. 1458 c.c.
Dacchè l’essenza del collegamento risiede appunto nell’interdipendenza tra atti singoli, ciascuno dotato di propria individualità giuridica e ciascuno tuttavia esposto alle vicende di invalidità, inefficacia e risoluzione dell’altro (Cass. 28 giugno 2001, n. 8844; Cass. 1 ottobre 2014, n. 20726), tanto che la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione non va apprezzata per ciascun atto, ma per la struttura complessiva (Cass. 26 giugno 2019, n. 17148), esattamente il giudice d’appello ha individuato nell’inadempimento della promessa di pagamento del saldo-prezzo di Lire 150.000.000 una causa di risoluzione della compravendita immobiliare, quale corollario del nesso teleologico tra l’una e l’altra.
Nel collegamento negoziale gli atti conservano la propria individualità, ma sono interdipendenti e possono risentire delle vicende dell’altro; la gravità dell’inadempimento va valutata in relazione all’operazione complessiva, sicché l’inadempimento dell’obbligazione funzionale al saldo del prezzo può determinare la risoluzione della compravendita collegata.
art. 91 c.p.c.
Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.
Il rigetto del ricorso comporta la regolazione delle spese processuali secondo le conseguenze di legge; nel caso concreto i ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., postula la soccombenza totale (Cass. 2 marzo 2001, n. 3035; Cass. 12 ottobre 2009, n. 21590; Cass. 14 aprile 2016, n. 7409; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24158).
La condanna per responsabilità aggravata richiede la soccombenza totale della parte contro cui è richiesta; non può essere pronunciata a carico della parte risultata totalmente vittoriosa nel giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame rilevante riguarda un fatto storico, non il mancato esame di un singolo documento o elemento istruttorio, se il fatto storico è stato comunque considerato; la censura non può essere usata per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
- La sussistenza del collegamento negoziale, anche tra atti di diversa natura, costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; se motivato, non è sindacabile in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione delle prove.
- Nel collegamento negoziale gli atti conservano la propria individualità giuridica, ma sono interdipendenti e le vicende di uno possono riflettersi sull’altro. La gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione va apprezzata considerando la struttura complessiva dell’operazione.
- L’inadempimento di una promessa di pagamento contenuta in un atto distinto può giustificare la risoluzione della compravendita collegata quando la promessa risulti funzionale al pagamento del prezzo effettivo e sussista un nesso teleologico tra gli atti.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza totale della parte contro cui è invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4457/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4448/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4452/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4449/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4451/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4439/2020 del 20/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →