Cassazione Civile, Sentenza n. 4452/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
Nel 2003 una società sottopose all’associazione una tela di sua proprietà per il servizio di esame e archiviazione delle opere offerto tramite il sito internet dell’ente. L’associazione restituì il quadro dichiarando che non erano emersi elementi sufficienti per attribuirlo all’artista. Ritenendo il giudizio troppo sommario e l’attività contrattualmente inadempiuta, la società agì davanti al Tribunale di Roma chiedendo l’adempimento in forma specifica; la domanda fu respinta perché la prestazione era infungibile. In appello la società chiese la risoluzione del contratto e la condanna generica al risarcimento dei danni. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2118 depositata il 4 aprile 2016, dichiarò risolto il contratto per inadempimento dell’associazione, condannandola a restituire Euro 186,00 e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. L’associazione ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: (1) nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice, assumendo che il presidente del collegio avesse sottoscritto la minuta dopo il collocamento a riposo; (2) omissione di pronuncia e violazione delle norme sulla procura e sulla prova documentale; (3) violazione delle norme sulla fusione societaria e sulla capacità processuale, per l’asserita estinzione della società appellante prima della notifica dell’appello e l’inesistenza della relativa procura; (4) violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’associazione fosse obbligata a motivare dettagliatamente il giudizio negativo; (5) e (6) censure concernenti la sussistenza e le conseguenze dell’inadempimento.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quarto motivo, respinto i primi tre e dichiarato assorbiti il quinto e il sesto. Ha ritenuto che l’interpretazione della Corte d’appello non rispettasse i criteri legali: l’offerta online prevedeva l’esame dell’opera e la sua archiviazione se autentica, ma non indicava un obbligo di motivare analiticamente il rifiuto; inoltre, il modesto corrispettivo di Euro 154,94 oltre IVA e il criterio della buona fede non giustificavano l’aspettativa di una perizia storico-filologica in caso di esito negativo. La prestazione, secondo la lettura indicata dalla Cassazione, poteva consistere nella pronta archiviazione delle opere sicuramente attribuibili, con restituzione senza certificazione in caso di attribuzione incerta, ferma la possibilità di ulteriori perizie indipendenti. I motivi sul giudice sono stati respinti perché la potestas iudicandi deve sussistere al momento della deliberazione in camera di consiglio, e il successivo collocamento a riposo non incide sulla validità della sentenza. Sono stati respinti anche i motivi relativi alla successione societaria, in applicazione del principio di continuità processuale tra società incorporata e incorporante. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che il fallimento della società resistente, intervenuto durante il giudizio di cassazione, non ne determina l’interruzione.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Sotto il profilo testuale, rileva che l’offerta manifestata dall’Associazione via internet, per com’è trascritta nella medesima sentenza d’appello (pag. 10), menziona un obbligo di attento esame dell’opera e di archiviazione della stessa ove autentica, non anche un obbligo di motivare il rifiuto di archiviazione dell’opera non autentica.
Il testo dell’offerta è il punto di partenza essenziale dell’interpretazione e non consente di ricavare, da solo, un obbligo di motivare il rifiuto di archiviazione; va comunque coordinato con gli altri elementi interpretativi rilevanti.
art. 1366 c.c.
Peraltro, la buona fede, criterio di interpretazione del contratto, esclude che a questo possano essere attribuiti significati unilaterali, contrastanti con l’affidamento dell’uomo medio.
L’interpretazione secondo buona fede impedisce di attribuire al contratto un significato unilaterale contrario alle ragionevoli aspettative del contraente medio.
art. 1371 c.c.
Oltre a violare il criterio letterale, integrato da buona fede, il giudice d’appello neppure ha considerato la regola finale dell’art. 1371 c.c., che prescrive di interpretare il contratto a titolo oneroso nel senso dell’equo contemperamento degli interessi delle parti, sia pure in via supplementare, cioè in caso di dubbio persistente.
Nei contratti a titolo oneroso, se il dubbio interpretativo permane dopo l’applicazione degli altri criteri, il giudice deve adottare la lettura che contemperi equamente gli interessi delle parti.
art. 1175 c.c.
Amplius, i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano tanto sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, quanto sul versante del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.
Correttezza e buona fede incidono sia sulla determinazione del contenuto degli obblighi contrattuali sia sul bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 1375 c.c.
Amplius, i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano tanto sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, quanto sul versante del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.
La buona fede nell’esecuzione del contratto concorre a individuare gli obblighi delle parti e a bilanciarne gli interessi.
art. 2504-bis c.c.
Pacifico che Telemarket 2 s.r.l. sia stata incorporata da Telemarket s.p.a. e questa poi da (OMISSIS) s.p.a. (pag. 7 della sentenza d’appello), vale il principio di continuità anche processuale tra incorporata e incorporante, quale emerge dall’art. 2504 bis c.c., che ha atteggiato la fusione societaria a vicenda non estintiva, ma evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico.
La fusione per incorporazione non determina l’estinzione del soggetto giuridico, ma una sua vicenda evolutivo-modificativa, con continuità anche sul piano processuale.
art. 158 c.p.c.
Per giurisprudenza costante, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la potestas iudicandi che legittima il magistrato all’adozione del provvedimento giurisdizionale deve sussistere al momento della deliberazione della decisione, a prescindere dal tempo del deposito della minuta, in quanto la decisione si intende presa quando è deliberata in Camera di consiglio, mentre le successive fasi dell’iter formativo dell’atto non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicchè, ai fini dell’esistenza, validità ed efficacia della sentenza, è irrilevante che, dopo la deliberazione, il magistrato sia cessato dalle funzioni perchè collocato a riposo o fuori ruolo.
La validità della decisione dipende dalla sussistenza della potestas iudicandi al momento della deliberazione; il successivo collocamento a riposo del magistrato, intervenuto dopo la deliberazione, non invalida la sentenza.
art. 43 L. Fall.
l’effetto interruttivo correlato all’apertura del fallimento dalla L. Fall., art. 43, non opera nel giudizio di legittimità, il quale, essendo dominato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto alle ordinarie cause di interruzione del processo.
L’apertura del fallimento non interrompe il giudizio di cassazione, poiché questo è dominato dall’impulso d’ufficio e non è soggetto alle ordinarie cause di interruzione.
Massime di principio
- Nell’interpretare un contratto, il giudice deve considerare il dato letterale come elemento basilare, coordinandolo con gli ulteriori elementi testuali ed extratestuali indicati dalla legge; non può ignorare una clausola o il contenuto dell’offerta da cui il rapporto è sorto.
- La buona fede quale criterio interpretativo impedisce di attribuire al contratto significati unilaterali contrari alle ragionevoli aspettative del contraente medio e concorre a definire l’estensione degli obblighi contrattuali.
- La portata della prestazione e degli obblighi contrattuali va valutata anche in rapporto al corrispettivo e al ragionevole equilibrio degli interessi delle parti; il riferimento a un esame attento dell’opera può assicurare una verifica seria senza implicare, in assenza di un espresso impegno, una relazione peritale dettagliata sull’esito negativo.
- Nei contratti onerosi, quando permane un dubbio interpretativo dopo l’applicazione degli altri criteri, l’art. 1371 c.c. impone di scegliere l’interpretazione che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti.
- La fusione per incorporazione costituisce una vicenda evolutivo-modificativa e non estintiva del soggetto incorporato, con conseguente continuità anche processuale tra incorporata e incorporante.
- La potestas iudicandi del magistrato deve sussistere al momento della deliberazione in camera di consiglio; il successivo collocamento a riposo o fuori ruolo non incide sull’esistenza, validità ed efficacia della sentenza.
- L’apertura del fallimento non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio.
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