Cassazione Civile, Sentenza n. 4457/2020 del 20/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso depositato il 20 aprile 2015, 1.312,50 euro a titolo di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un precedente procedimento Pinto, svoltosi davanti alla Corte d’appello di Perugia, in Cassazione e nella successiva fase esecutiva davanti al Tribunale di Roma, per una durata complessiva superiore a quattro anni. Il Consigliere delegato aveva riconosciuto un ritardo di un anno e undici mesi rispetto a una durata ragionevole di due anni e sei mesi e liquidato 1.000 euro, applicando 500 euro per ogni anno di ritardo. In seguito all’opposizione del Ministero, la Corte d’appello di Firenze, con decreto collegiale n. 242 del 10 febbraio 2016, aveva rigettato la domanda: aveva ritenuto che, pur considerando unitariamente cognizione ed esecuzione, non fosse computabile il periodo tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione; aveva inoltre rilevato che il ritardo computabile non superava la soglia minima di sei mesi. La Corte aveva disatteso le eccezioni ministeriali di incompetenza e decadenza e posto le spese a carico della ricorrente. Con il primo motivo, la ricorrente ha contestato l’esclusione del periodo di inerzia tra la pubblicazione della decisione di Cassazione e l’inizio dell’esecuzione, sostenendo che l’unitarietà delle fasi imponesse di computarlo e invocando anche il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Con il secondo motivo ha censurato la mancata compensazione delle spese, in ragione del mutamento giurisprudenziale, e la liquidazione asseritamente eccessiva dei compensi. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la decadenza dalla domanda e l’incompetenza della Corte d’appello di Firenze in ragione del luogo dell’esecuzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Quanto al primo motivo, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 19833/2019: per il rimedio Pinto, cognizione ed esecuzione si computano unitariamente quando il debitore è lo Stato, ma non si include nel tempo del processo il periodo di inerzia tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione. Tale intervallo può rilevare come autonomo ritardo nell’esecuzione, non indennizzabile attraverso il rimedio interno della legge Pinto; neppure il termine di 120 giorni incide sul computo della durata processuale. La decisione impugnata aveva quindi correttamente computato le sole fasi processuali, senza che risultasse superata la soglia minima di ritardo indennizzabile. Il secondo motivo è stato rigettato: la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la condanna della parte soccombente non richiede una specifica motivazione sulla mancata compensazione; la censura sulla misura dei compensi era inammissibile, non essendo dedotto il superamento dei massimi tariffari. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione; la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
Ne discende che, poichè nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Il processo di cognizione e quello esecutivo sono considerati unitariamente ai fini dell’indennizzo Pinto quando il debitore è lo Stato, ma il periodo tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione non costituisce tempo del processo rilevante ai sensi dell’art. 2; l’eventuale ritardo nell’adempimento in tale intervallo è un pregiudizio autonomo.
art. 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
Ed invero, il giudice di appello, nel considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione si è pienamente uniformato ai principi espressi in punto di unitarietà delle fasi sopra fissati, escludendo che la durata del processo ulteriore a quella indicata come ragionevole (in anni due mesi sei e giorni cinque) superasse la soglia minima prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis.
La Corte conferma l’applicazione della soglia minima di durata eccedente quella ragionevole prevista per il riconoscimento dell’indennizzo: nel caso concreto il ritardo processuale computabile non la superava.
art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
Quindi il concetto di “decisione definitiva” al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, deve essere riferito alla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione eventualmente azionata dal creditore, senza che l’inerzia eventualmente protrattasi fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva possa ridondare in pregiudizio del creditore, impedendogli di ottenere l’indennizzo integrale per l’irragionevole durata anche del processo di merito a suo tempo definito.
Nel caso di debitore statale, quando il creditore avvia l’esecuzione, la decisione definitiva rilevante per il termine di decadenza è quella che conclude la fase esecutiva; l’inerzia del creditore tra cognizione ed esecuzione non pregiudica il computo integrale della durata delle fasi processuali.
art. 2-quater, L. 24 marzo 2001, n. 89
Conforta tale conclusione anche la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 quater, che esclude dalla somma delle due fasi (come già affermato dalle sentenze delle S.U. del 2014) i periodi intermedi.
I periodi intermedi tra le fasi non si sommano alla durata del processo rilevante per l’indennizzo.
art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30
Le Sezioni Unite hanno poi avuto modo di affrontare la questione attinente alla rilevanza del termine di 120 giorni di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della durata ragionevole del processo, osservando che detto termine, pur ponendosi in una prospettiva diversa rispetto alla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione della non ragionevole durata del processo rispetto alle procedure di pagamento degli altri debiti della p.a. (Corte Cost. n. 135/2018) laddove impedisce prima del suo decorso l’azione esecutiva, potrà eventualmente rilevare come ritardo nell’esecuzione, dando luogo all’indennizzo autonomamente richiedibile innanzi alla Corte Edu, non potendo in alcun modo produrre un effetto incidente sul tema della ragionevole durata del processo successivamente promosso nè sullo spatium adimplendi che la giurisprudenza nazionale, in modo coerente con quella della Corte Edu, ha riconosciuto allo Stato per l’esecuzione del pagamento dell’indennizzo.
Il termine dilatorio di 120 giorni che impedisce l’avvio dell’esecuzione non incide sulla durata ragionevole del processo Pinto né modifica il termine concesso allo Stato per adempiere; l’eventuale ritardo nell’esecuzione può rilevare come pregiudizio autonomo.
Ancora, quanto alla questione dell’inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che non può che rilevare la data della notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 491 c.p.c., come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 12690/2017 – non potendo certo riconoscersi alcun valore alla data di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, proprio in relazione alla natura neutra di tali atti rispetto all’inizio della fase esecutiva che va invece collegata alla disposizione processuale presente nel codice di procedura civile appena richiamata.
Ai fini dell’individuazione dell’inizio della fase esecutiva rileva la notificazione del pignoramento; la notificazione del titolo esecutivo o del precetto non segna l’avvio dell’esecuzione.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione – cfr., da ultimo, Cass. n. 11329/2019.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; la scelta di non compensarle rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non necessita di motivazione specifica.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione – cfr., da ultimo, Cass. n. 11329/2019.
La compensazione delle spese è una facoltà discrezionale del giudice di merito; la mancata adozione di tale misura non rende censurabile la condanna alle spese per difetto di motivazione.
art. 4, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Quanto all’ulteriore deduzione secondo cui, la liquidazione sarebbe erronea in quanto effettuata, ancorchè sulla base di uno scaglione corretto, in misura eccessiva, si rileva che, in disparte la non correttezza del richiamo effettuato in decreto alla previsione della assistenza plurima di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, non si contesta il superamento dei massimi tariffari, il che determina l’inammissibilità della censura, non essendo denunciabile la scelta che resti in ogni caso contenuta tra i minimi ed i massimi tariffari (cfr. da ultimo Cass. n. 12537/2019; Cass. n. 2386/2017).
La liquidazione dei compensi non è censurabile per il solo fatto che la misura sia ritenuta eccessiva, se resta entro i limiti tariffari; è denunciabile il superamento dei massimi, non dedotto nel caso.
art. 6, par. 1, CEDU
Invero come già chiarito dalle Sezioni Unite nelle sette sentenze del 2014, si tratta di un autonomo pregiudizio che, pur risultando protetto dall’art. 6, par. 1 CEDU, riguarda il ritardo nell’esecuzione della decisione favorevole eccedente lo spatium adimplendi di mesi sei e giorni 5 e che è estraneo alla tutela approntata dal rimedio interno introdotto dalla legge c.d. Pinto, indirizzata inequivocabilmente a riconoscere un indennizzo per i tempi del processo, siano essi collegati al protrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, ma non idoneo, in assenza di un apposito rimedio interno, ad offrire tutela per il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardo nell’esecuzione della decisione favorevole.
La garanzia convenzionale comprende l’esecuzione quale parte del processo e protegge anche contro il ritardo nell’esecuzione oltre il termine concesso allo Stato; tale distinto pregiudizio, tuttavia, non è indennizzabile con il rimedio interno Pinto in assenza di una specifica tutela nazionale.
art. 41 CEDU
Quindi, le sentenze del 2014 hanno ritenuto che in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna “Pinto” definitivo, pronunciato ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, l’interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei e giorni cinque dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l’adempimento spontaneo della P.A. – ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine nonchè, ove intrapresa, all’intervenuta promozione dell’azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all’art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive.
Il pregiudizio da ritardo nell’esecuzione di una decisione interna oltre il termine di sei mesi e cinque giorni è distinto dall’irragionevole durata del processo e, secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte, è azionabile direttamente dinanzi alla Corte EDU ai fini dell’equa soddisfazione, non mediante il rimedio Pinto.
Massime di principio
- Quando il debitore di un credito riconosciuto giudizialmente è lo Stato, la fase di cognizione e quella esecutiva possono essere considerate unitariamente ai fini del calcolo della durata del processo per l’indennizzo Pinto; non si computa tuttavia il periodo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione.
- Il ritardo nell’adempimento statale durante il periodo intermedio o oltre il termine concesso per pagare costituisce un pregiudizio autonomo rispetto all’irragionevole durata delle fasi processuali e non è indennizzabile attraverso il rimedio interno Pinto, in assenza di uno specifico rimedio nazionale.
- Ai fini dell’individuazione dell’inizio dell’esecuzione forzata, rileva la notificazione del pignoramento; la notifica del titolo esecutivo o del precetto non avvia la fase esecutiva.
- Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione non incide sul computo della durata ragionevole del processo Pinto né modifica lo spatium adimplendi riconosciuto allo Stato.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non deve motivare specificamente la scelta di non disporla; la liquidazione dei compensi contenuta tra i minimi e i massimi tariffari non è censurabile per la sola asserita eccessività.
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