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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4449/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede testamentaria)

La controversia

Con citazione del 15 novembre 2005, alcuni familiari della testatrice convenivano davanti al Tribunale di Trapani la sorella, istituita erede universale con testamento olografo, chiedendo l’annullamento ai sensi dell’art. 591 c.c. per incapacità della testatrice. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava aperta la successione legittima; la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 225/2017 depositata l’8 febbraio 2017, dichiarava nel dispositivo inammissibile l’appello, ma nella motivazione confermava nel merito l’insussistenza della prescrizione e l’annullabilità del testamento. La ricorrente proponeva tre motivi: con il primo denunciava il contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché la Corte d’appello aveva deciso nel merito pur dichiarando inammissibile il gravame; con il secondo contestava il mancato riconoscimento della prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento, sostenendo che la continuata riscossione, dopo la morte della testatrice, dei canoni di locazione di un immobile ereditario integrasse esecuzione delle disposizioni testamentarie; con il terzo contestava la valutazione d’incapacità della testatrice, fondata sulle risultanze della consulenza tecnica. La testatrice e la ricorrente coabitavano; la ricorrente aveva continuato a percepire i canoni che la testatrice riscuoteva in vita.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: l’incongruenza tra il dispositivo d’inammissibilità e la motivazione che esaminava il merito è stata qualificata come mero errore materiale, non idoneo a determinare la nullità della sentenza. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la prosecuzione, dopo il decesso, della riscossione dei canoni dell’immobile già locato dalla testatrice costituiva condotta gestionale diretta a dare seguito, almeno parzialmente, alle disposizioni testamentarie e a trarne le utilità. Ai fini della decorrenza della prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 591 c.c. non occorre né l’esecuzione di tutte le disposizioni testamentarie né che l’erede universale dimostri di avere disposto in via esclusiva dell’intero patrimonio: è sufficiente l’esecuzione anche parziale, realizzata da uno solo dei chiamati. Il terzo motivo, relativo all’incapacità della testatrice, è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591 c.c.

    l’attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento olografo nei casi di incapacità del testatore previsti dall’art. 591 c.c., può consistere anche nell’esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti (ritraendone, perciò, le correlate utilità, come verificatosi, nella specie, con la prosecuzione della percezione dei canoni di locazione già operata in vita dal “de cuius”) riguardante anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, perciò, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest’ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero universum ius defuncti.

    Il termine quinquennale per l’azione di annullamento del testamento per incapacità decorre dall’iniziale esecuzione delle disposizioni testamentarie, che può essere integrata anche dalla gestione di un solo bene ereditario e dalla percezione dei suoi frutti; non è necessaria l’esecuzione integrale del testamento né la disposizione esclusiva dell’intero asse.

  • art. 113 c.p.c.

    Pertanto, questo apparente contrasto tra dispositivo e motivazione deve ritenersi frutto di un mero errore materiale e, quindi, non è idoneo a costituire propriamente un vizio di nullità della sentenza (v., ad es., Cass. n. 24842/2014).

    Il contrasto meramente formale tra dispositivo e motivazione non determina nullità quando la motivazione consente di individuare con chiarezza la decisione effettivamente assunta e l’incongruenza è riconducibile a un errore materiale.

  • art. 606, comma 2, c.c.

    Infatti, a quest’ultimo proposito, deve sottolinearsi – in conformità ad altro convincente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 2585/1962 e, più di recente, Cass. n. 9466/2012) – come il termine di prescrizione di cinque anni, che la norma appena richiamata stabilisce per impugnare il testamento olografo nei previsti casi di incapacità del testatore (in senso analogo a quanto sancito dall’art. 606 c.c., comma 2, per ogni altro difetto di forma diverso dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione), decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie (quale condotta diretta a garantire anche la tutela dei terzi, che sarebbero pregiudicati dal compimento di una mera attività formale: cfr. Cass. n. 1635/1983), evidenziandosi, altresì, come non sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poichè altrimenti la situazione giuridica inerente allo “status” dei chiamati all’eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, eventualità che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà.

    La Corte richiama la disciplina dell’art. 606, comma 2, c.c. in analogia quanto alla decorrenza quinquennale dall’esecuzione testamentaria, anche parziale, compiuta da uno solo dei chiamati; l’esecuzione di tutte le disposizioni non è richiesta.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. – la violazione e o falsa applicazione di legge dell’art. 113 c.p.c., deducendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza con la quale la Corte palermitana, pur decidendo solo sul merito dei motivi di appello, aveva ingiustificatamente dichiarato, in dispositivo, l’inammissibilità dell’appello stesso.

    La disposizione è richiamata quale norma che individua i motivi di ricorso per cassazione prospettati dalla parte; la Corte decide le censure secondo il loro effettivo contenuto.

  • artt. 112 e 113 c.p.c.

    Con la terza doglianza la ricorrente ha dedotto – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., anche se – anche in relazione ad essa – ha inteso denunciare l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui, con riguardo all’applicazione dell’art. 591 c.c. e sulla base delle risultanze della c.t.u., aveva ritenuto che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione dell’atto di ultima volontà.

    Le disposizioni sono riportate come norme invocate nella terza censura, ma il relativo motivo è assorbito e la Corte non ne offre un’interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine quinquennale per l’impugnazione del testamento olografo per incapacità del testatore, l’esecuzione delle disposizioni testamentarie può consistere in una condotta gestionale che dia continuità alla gestione del de cuius e comporti l’apprensione dei relativi frutti, anche con riferimento a un solo bene ereditario.
  • L’esecuzione testamentaria rilevante per la decorrenza della prescrizione può essere anche parziale e compiuta da uno solo dei chiamati all’eredità; non è necessario che siano attuate tutte le disposizioni né che l’erede universale abbia disposto in via esclusiva dell’intero asse.
  • Il contrasto apparente tra dispositivo e motivazione non comporta nullità quando, alla luce della motivazione, la decisione effettiva è univocamente ricostruibile e l’incongruenza costituisce un mero errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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