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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4448/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore ingiunto)

La controversia

Una società notificava il 2 agosto 2010 a un debitore il decreto ingiuntivo n. 70/2010 emesso dal Giudice di pace di Strambino. Il fascicolo monitorio, contenente la fattura commerciale e la documentazione bancaria relativa a un assegno insoluto poste a fondamento della richiesta, era stato però trasmesso per errore dalla cancelleria all’Agenzia delle entrate e restituito il 7 ottobre 2010. Il debitore, che aveva già ricevuto stragiudizialmente copia della fattura e dei documenti bancari, propose opposizione con citazione notificata il 18 novembre 2010. Il Giudice di pace respinse l’eccezione di tardività, accolse l’opposizione e revocò il decreto. In appello, il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 485/2014 depositata il 18 agosto 2014, riformò la decisione: ritenne che la conoscenza del decreto fosse stata acquisita con la notificazione del 2 agosto e che l’opposizione dovesse essere proposta entro il 25 ottobre 2010; dichiarò quindi inammissibile l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il debitore denunciò nullità della sentenza e del procedimento, omesso esame di fatto decisivo ed erronea applicazione dell’art. 650 c.p.c., sostenendo che la sola conoscenza del decreto non gli consentiva di esercitare pienamente la difesa senza poter consultare i documenti posti a fondamento della domanda monitoria; affermò perciò che il termine per opporsi avrebbe dovuto decorrere dal 7 ottobre 2010, data di recuperata disponibilità del fascicolo, e contestò la rilevanza della precedente comunicazione stragiudiziale dei documenti. Con il secondo motivo denunciò nullità e violazione dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., sostenendo che aveva già chiesto la rimessione in termini nella comparsa conclusionale di primo grado e che tale istanza non era stata valutata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla denunciata nullità del procedimento e all’errata applicazione dell’art. 650 c.p.c.; ha escluso invece il dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Ha stabilito che l’invio per errore del fascicolo monitorio a un ufficio estraneo, prima della scadenza del termine per l’opposizione, integrava nella fattispecie un caso fortuito: l’ingiunto, senza propria colpa, non aveva potuto conoscere entro il termine i documenti posti a fondamento del decreto e non era stato quindi in grado di valutare compiutamente se e come opporsi. La mera notificazione del decreto non assicurava, in tali circostanze, il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa; il termine doveva decorrere dalla recuperata conoscibilità della documentazione, conseguente al nuovo deposito del fascicolo. La Corte ha perciò dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica e in persona di altro magistrato, perché decida nel merito l’opposizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte di cassazione non ha deciso il merito della pretesa creditoria né revocato direttamente il decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella fattispecie l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., comma 1, con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

    L’opposizione tardiva è ammissibile quando un evento oggettivo, imprevedibile e non imputabile all’ingiunto, quale l’erroneo trasferimento del fascicolo monitorio prima della scadenza del termine, gli abbia impedito di conoscere tempestivamente i documenti fondanti il decreto e, di conseguenza, di esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • art. 641, primo comma, c.p.c.

    deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella fattispecie l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., comma 1, con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

    Il termine ordinario di quaranta giorni dalla notificazione del decreto è rilevante ai fini dell’opposizione; se un caso fortuito impedisce all’ingiunto di conoscere entro quel termine i documenti del fascicolo monitorio, opera il rimedio dell’opposizione tardiva secondo l’art. 650 c.p.c.

  • art. 643 c.p.c.

    Pertanto, la trasmissione per errore di tale fascicolo a soggetto estraneo al procedimento prima della scadenza del termine per l’opposizione (e, quindi, in difetto dei presupposti per far scattare l’esecutorietà per mancata opposizione del decreto ai sensi dell’art. 647 c.p.c.) avrebbe dovuto comportare lo spostamento in avanti del termine di decorrenza per la formulazione dell’opposizione da far coincidere con la “recuperata (ed effettiva)” conoscibilità dei documenti del fascicolo monitorio per effetto del suo riavvenuto deposito, onde, nel caso di specie, la proposta opposizione avrebbe dovuto considerarsi ammissibile.

    Il fascicolo monitorio, con i documenti posti a fondamento della domanda, deve restare depositato in cancelleria ed essere effettivamente conoscibile dall’ingiunto; quando un disguido ne impedisce la consultazione sino a dopo la scadenza, la recuperata conoscibilità dei documenti rileva per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva.

  • art. 24 Cost.

    L’evento particolare verificatosi consistito nell’invio per errore del fascicolo monitorio all’Agenzia delle entrate ha integrato l’ipotesi del caso fortuito di cui all’art. 650 c.p.c., comma 1, come integrato dalla citata sentenza n. 120 del 1976 della Corte costituzionale (cfr., ad es., Cass. n. 4761 del 1998), poichè, nella fattispecie, pur a fronte dell’avvenuta notificazione del decreto monitorio all’ingiunto, a causa della mancata conoscibilità (non imputabile allo stesso ingiunto) dei documenti acquisiti al fascicolo relativo ricorso per decreto ingiuntivo (che doveva rimanere, invece, depositato in cancelleria e di cui, in difetto, non si poteva perciò disporre) non era stato consentito il pieno esercizio del suo diritto di difesa da esplicarsi nella possibilità giuridicamente effettiva (ed ispirata al principio del giusto processo oltre che a quello di cui all’art. 24 Cost.) di proporre un’opposizione tale da garantire, per l’appunto, il godimento di tale fondamentale diritto costituzionalmente tutelato.

    La tutela del diritto di difesa richiede che l’ingiunto possa accedere alla documentazione posta a fondamento del decreto per valutare concretamente la proposizione e le ragioni dell’opposizione; un impedimento non imputabile che escluda tale possibilità può integrare il caso fortuito rilevante ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    A tal riguardo la difesa del ricorrente ha prospettato l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui era stata ritenuta non formulata l’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., nel mentre essa era stata già avanzata nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, senza che tuttavia venisse valutata dal giudice di appello, non risultando espressamente prevista dalla legge alcuna decadenza per la sua proposizione nè alcuna preclusione con riferimento ai vari gradi di giudizio.

    La censura relativa alla rimessione in termini non è stata decisa nel merito: il secondo motivo è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo.

Massime di principio

  • È ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo quando un evento oggettivo, imprevedibile e non imputabile all’ingiunto impedisca, entro il termine ordinario, la conoscenza dei documenti posti a fondamento del decreto e precluda così il pieno esercizio del diritto di difesa.
  • La sola notificazione del decreto ingiuntivo non garantisce in ogni caso una possibilità effettiva di opposizione: quando la documentazione probatoria è temporaneamente sottratta alla consultazione per un disguido non imputabile all’ingiunto, la sua recuperata conoscibilità assume rilievo ai fini dell’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c.
  • L’erroneo invio del fascicolo monitorio a un ufficio estraneo al procedimento, prima della scadenza del termine per opporsi e con restituzione successiva, integra nella fattispecie un caso fortuito ai sensi dell’art. 650 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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