Cassazione Civile, Ordinanza n. 28481/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un finanziamento a medio-lungo termine con agevolazioni regionali concesso a una cooperativa, garantito da fideiussioni prestate da più soggetti e assistito da ipoteca. A seguito del mancato rimborso delle esposizioni, la banca otteneva decreto ingiuntivo; gli obbligati proponevano opposizione deducendo, tra l'altro, che il credito non fosse esigibile per effetto di proroghe regionali connesse all'opera finanziata, l'asserita impossibilità sopravvenuta, l'errore di quantificazione, usura, anatocismo e illegittimo recesso bancario. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: con il primo denunciavano violazione del contratto di finanziamento e della normativa regionale, sostenendo che le proroghe concesse dalla Regione avessero spostato in avanti il momento in cui accertare l'inadempimento e che la banca non potesse agire perché il credito non era ancora esigibile; con il secondo deducevano la violazione della disciplina antitrust, del provvedimento della Banca d'Italia e delle norme del codice civile e del Codice del consumo, lamentando che i fideiussori dovessero qualificarsi consumatori, che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso senza verificare clausole abusive, che le fideiussioni contenessero clausole conformi allo schema censurato dalla giurisprudenza e che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione rendessero invalida la garanzia, con liberazione dei fideiussori per decadenza della banca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza di merito: il giudice d'appello aveva distinto tra l'obbligo di completare le opere finanziate, effettivamente prorogato, e l'obbligo di pagare le rate di preammortamento di soli interessi, rispetto al quale era stato accertato l'inadempimento; inoltre era stata valorizzata l'assenza di prova dell'adempimento e la legittima attivazione della decadenza dal beneficio del termine. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile quanto alla dedotta qualità di consumatori dei fideiussori e alle nullità non specificamente localizzate e già introdotte nei gradi di merito; infondato quanto alla nullità delle fideiussioni, poiché la Corte ha confermato che, secondo la propria giurisprudenza, l'eventuale invalidità a monte determina solo nullità parziale del contratto a valle, limitata alle clausole riproduttive, salvo prova dell'essenzialità della parte colpita da nullità, prova che mancava. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata richiamata come norma denunciata per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte l'ha applicato per dichiarare inammissibili le censure non specificamente localizzate e non riportate nei termini necessari a verificare se e dove fossero state dedotte nei gradi di merito.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in adunanza camerale.
La clausola di deroga è stata considerata, in linea di principio, tra quelle potenzialmente nulle; tuttavia la relativa nullità doveva essere allegata e provata nei termini processualmente corretti.
È stata evocata dai ricorrenti per sostenere la nullità delle fideiussioni; la Corte ha respinto la censura per difetto di specificità e perché la nullità, se del caso, non si estende automaticamente all'intero contratto.
La Corte ha richiamato il principio della nullità parziale: la nullità colpisce solo le clausole riproduttive della previsione invalida, salvo prova dell'essenzialità della parte colpita.
È stata richiamata dai ricorrenti a fondamento della censura sulle fideiussioni conformi allo schema ritenuto anticoncorrenziale.
Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005
Richiamato dai ricorrenti come fonte del giudizio di illegittimità delle clausole fideiussorie conformi allo schema censurato.
Direttiva CEE 93/13
Richiamata per sostenere la necessità di verificare d'ufficio la presenza di clausole abusive nei contratti di fideiussione.
Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), artt. 33, 34, 35 e 36
Evocato dai ricorrenti per sostenere la natura abusiva di clausole inserite nelle fideiussioni e la conseguente nullità di protezione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
art. 4 del contratto di finanziamento
La Corte ha osservato che la proroga regionale incideva sul periodo di preammortamento relativo alle opere finanziate, ma non escludeva l'inadempimento sulle rate di soli interessi.
art. 11 del contratto di finanziamento
Richiamato per giustificare la decadenza dal beneficio del termine e il rientro dell'intera esposizione debitoria in presenza di inadempimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende inammissibili o comunque non decisive le altre censure.
- In cassazione la deduzione di nullità o di clausole abusive richiede specificità: la parte deve indicare se, dove e quando la questione sia stata allegata nei gradi di merito e gli elementi già acquisiti su cui il giudice di legittimità possa fondare il rilievo officioso.
- La proroga del termine per completare l'opera finanziata non implica automaticamente l'inesigibilità dell'intero credito se il giudice di merito accerta un distinto inadempimento relativo alle obbligazioni di preammortamento o di pagamento degli interessi.
- La nullità di una clausola anticoncorrenziale o comunque invalida in un contratto di fideiussione comporta, di regola, la nullità parziale del contratto a valle limitatamente alle pattuizioni riproduttive, salvo che sia provato che quella parte fosse essenziale per l'intero assetto negoziale.
- La parte che invoca l'estensione della nullità all'intero contratto deve fornire la prova dell'essenzialità della clausola o della porzione colpita da invalidità; in difetto, la tutela resta circoscritta alle sole pattuizioni viziate.
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