Cassazione Civile, Ordinanza n. 27040/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatrice)
La controversia
Una consumatrice aveva stipulato con una società finanziaria, il 5 marzo 2015, un contratto di finanziamento poi estinto anticipatamente, quando non erano ancora maturate 70 rate. Aveva chiesto il rimborso pro quota dei costi sostenuti in relazione al credito. Il Giudice di pace aveva condannato la finanziaria a pagare euro 1.160,62 e aveva dichiarato inammissibile la domanda di interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; il Tribunale di Savona, con sentenza n. 885/2021 depositata il 19 novembre 2021, aveva confermato la condanna, ritenendo rimborsabili tutti i costi, senza distinguere tra costi up front e recurring, e inefficaci le clausole che limitavano il rimborso. La finanziaria ha proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina transitoria introdotta dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 e delle norme richiamate, sostenendo che ai contratti anteriori al 25 luglio 2021 si applicassero il precedente art. 125-sexies TUB e le disposizioni della Banca d’Italia, con rimborso dei soli costi recurring; (2) violazione del previgente art. 125-sexies TUB e dei limiti all’interpretazione conforme, deducendo che la sentenza Lexitor non consentisse di includere i costi up front nei rapporti tra privati; (3) violazione dei principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e protezione della proprietà, assumendo che la Lexitor non potesse avere effetti retroattivi sui contratti anteriori; (4) erronea estensione della Lexitor alle commissioni di rete esterna, asseritamente versate a un intermediario terzo e non manipolabili dalla finanziaria; (5) subordinatamente, omessa pronuncia sul criterio di calcolo del rimborso e violazione di legge, sostenendo che per i costi up front dovesse applicarsi la curva degli interessi e non il criterio lineare pro rata temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e cinque i motivi. Ha ritenuto che il previgente art. 125-sexies TUB, applicabile al contratto del 2015, dovesse essere interpretato in conformità alla direttiva 2008/48/CE come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza Lexitor: il rimborso in caso di estinzione anticipata comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi up front e recurring. La disciplina transitoria del 2021, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 e della successiva formulazione dell’art. 11-octies, non esclude tale interpretazione per i contratti anteriori al 25 luglio 2021. Le sentenze interpretative della Corte di giustizia sono vincolanti e, salvo limitazione temporale disposta dalla stessa Corte, hanno effetto anche sui rapporti sorti prima della loro pronuncia; non ricorreva un’interpretazione contra legem, dato il testo della norma interna e il riferimento al costo totale del credito. È stata inoltre respinta la censura relativa alle commissioni di rete esterna: il fatto che la finanziaria abbia riversato tali somme all’intermediario non esclude che esse siano costi del credito da rimborsare al consumatore, restando eventualmente salva l’azione di regresso della finanziaria verso l’intermediario quando ne ricorrano i presupposti. La questione prospettata in memoria sull’applicazione della disciplina speciale della cessione del quinto è stata dichiarata inammissibile perché nuova e implicante accertamenti di fatto non discussi né accertati nel merito; la memoria non poteva integrare i motivi di ricorso. Il quinto motivo è stato respinto: pur rilevando l’omessa pronuncia del Tribunale sulla censura relativa al criterio di calcolo, la Cassazione ha deciso nel merito, senza rinvio, ritenendo più favorevole al consumatore e più semplice e trasparente il criterio pro rata temporis rispetto alla curva degli interessi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente è rimasta intimata. È stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 125-sexies, comma 1, TUB (previgente)
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto
La disposizione previgente, applicabile al contratto anteriore al 25 luglio 2021, va interpretata conformemente alla direttiva 2008/48/CE e alla sentenza Lexitor: la riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi sostenuti dal consumatore, anche quelli qualificati come up front, in proporzione alla durata residua.
art. 16, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
L’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore
In caso di rimborso anticipato, il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende ogni costo posto a carico del consumatore, senza distinzione tra costi legati alla durata e costi maturati nella fase iniziale del rapporto.
art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
La disciplina transitoria del 2021 non impedisce di interpretare il testo previgente dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla sentenza Lexitor; l’interpretazione conforme era possibile e doverosa, non contra legem.
art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, come modificato dalla l. n. 103/2023
Se il legislatore ha voluto sottolineare che per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, si applica il vecchio testo dell’art. 125 sexies TUB nel rispetto del diritto dell’UE, come interpretato dalla CGUE, è evidente che tale articolo debba essere ancora interpretato secondo i dettami della sentenza c.d. Lexitor, con conseguente rimborsabilità anche dei costi up front in proporzione alla durata effettiva del finanziamento
Per i contratti anteriori alla data indicata, il richiamo al rispetto del diritto dell’Unione e all’interpretazione della Corte di giustizia comporta che il vecchio art. 125-sexies continui a riconoscere il rimborso proporzionale anche dei costi up front.
art. 4, paragrafo 3, TUE
L’obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell’obbligo degli Stati membri «di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni europee”, laddove destinatari di quest’obbligo sono tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali
Il principio di leale cooperazione fonda l’obbligo dei giudici nazionali di interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.
La preposizione “per“ può riferirsi tanto ai costi dovuti “lungo“ la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti “in funzione della“ durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione.
L’espressione «costi dovuti per la vita residua del contratto» non impone di limitare il rimborso ai soli costi che maturano nel tempo: può indicare anche il criterio temporale con cui ridurre tutti i costi del credito.
art. 288, paragrafo 3, TFUE
Né era rilevante nella specie indagare se la Direttiva 48/2008 fosse o meno self.executing e avesse o meno efficacia diretta, verticale od orizzontale, dal momento che tale Direttiva era già stata attuata e trasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di riproduceva in modo quasi identico la formulazione dell’art. 16 della Direttiva; per cui si trattava di interpretare una norma di diritto interno in modo conforme alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE Lexitor.
La controversia tra privati non richiede di attribuire efficacia diretta orizzontale alla direttiva: essendo stata recepita nel diritto interno, la norma nazionale va interpretata in conformità alla direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia.
Come questa Corte ha già affermato nella citata ordinanza n. 133328/2026 relativa ad analoga controversia, il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all’applicazione del sistema della «curva degli interessi»
Quando l’omessa pronuncia riguarda una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio; nel caso concreto ha ritenuto applicabile il criterio pro rata temporis.
art. 111 Cost.
Invero, anche se effettivamente vi è l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla questione oggetto del primo motivo di appello relativa al criterio di imputazione dei costi up front alla durata del contratto avendo sostenuto l’appellante, odierna ricorrente, che la riduzione non poteva operare pro rata temporis per i costi up front oggetto di causa, questa Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v. da ultimo Cass. 17416/23) alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.
I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo giustificano la decisione nel merito della Cassazione, senza rinvio, quando la questione rimasta non esaminata è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il rigetto del ricorso determina, in presenza dei presupposti processuali, l’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel credito al consumo, il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito comprensiva di tutti i costi posti a suo carico, senza distinzione tra costi up front e recurring.
- Il previgente art. 125-sexies TUB, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, deve essere interpretato conformemente alla direttiva 2008/48/CE come interpretata dalla sentenza Lexitor; tale interpretazione, secondo la Corte, non è contra legem.
- Le sentenze interpretative della Corte di giustizia chiariscono il significato e i limiti di applicazione del diritto dell’Unione e sono vincolanti per il giudice nazionale anche rispetto a rapporti sorti prima della pronuncia, salvo che la Corte di giustizia limiti temporalmente gli effetti della propria decisione o si tratti di rapporti ormai esauriti.
- La natura di costo up front e il fatto che il finanziatore abbia riversato la commissione a un intermediario terzo non escludono il rimborso al consumatore. Il finanziatore che rimborsa può eventualmente agire in regresso contro l’intermediario, se ne ricorrono i presupposti.
- In assenza di diversa indicazione contrattuale applicabile al rapporto, il criterio pro rata temporis può essere preferito alla curva degli interessi perché più semplice da comprendere e verificare per il consumatore e, nel caso esaminato, più favorevole al contraente debole.
- La Cassazione può decidere nel merito, senza rinvio, una questione di diritto rimasta senza pronuncia nei gradi di merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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