Cassazione Civile, Ordinanza n. 28384/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un comune per il recupero delle spese sostenute per lo smaltimento di rifiuti pericolosi abbandonati su un terreno di proprietà di una parte privata, sul quale un altro soggetto gestiva un maneggio. Il decreto fu opposto e le opposizioni vennero rigettate in primo grado. In appello i due soccombenti proposero impugnazioni separate, poi riunite. Nel corso del giudizio uno degli appellanti morì e il suo difensore notificò l'evento interruttivo alle controparti. La corte territoriale dichiarò l'interruzione dell'intero processo e, ritenendo tardiva la riassunzione depositata dall'altra appellante, dichiarò l'estinzione dei giudizi riuniti. Con il ricorso per cassazione l'appellante superstite ha dedotto violazione degli artt. 103, 300, 305, 307 e 332 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che, trattandosi di cause scindibili riunite per trattazione unitaria e di litisconsorzio facoltativo, l'evento interruttivo relativo a una sola parte non produce effetti sulle altre e non impone loro di riassumere; quindi il giudizio relativo alla ricorrente non avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto, e comunque la sua riassunzione avrebbe dovuto ritenersi tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di trattazione unitaria o riunione di cause scindibili con litisconsorzio facoltativo, l'evento interruttivo che colpisce una sola parte opera solo nel giudizio in cui tale parte è coinvolta; le altre cause, se non separate, possono rimanere in una fase di stallo e riprendere solo per impulso di parte. Nel caso concreto la corte d'appello avrebbe dovuto circoscrivere l'interruzione al solo giudizio del soggetto deceduto e non estenderla alla causa dell'altra appellante. Conseguentemente l'atto di riassunzione depositato dalla ricorrente è stato ritenuto tempestivo, applicandosi il termine di sei mesi dall'ordinanza dichiarativa dell'interruzione secondo l'orientamento richiamato dalla Corte. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 103 c.p.c.
consente al giudice, in presenza di cause connesse scindibili e litisconsorzio facoltativo, di disporre la separazione delle cause; se non esercitato, ciò non trasforma l'effetto interruttivo relativo a una parte in effetto esteso alle altre.
art. 300 c.p.c.
l'evento interruttivo produce effetti solo con riguardo alla parte colpita e la dichiarazione di interruzione ha natura meramente ricognitiva dell'effetto già verificatosi.
art. 305 c.p.c.
nel sistema ordinario il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo; tuttavia, nel caso di erronea interruzione dell'intero processo in causa scindibile non separata, la Corte valorizza l'atto di impulso richiesto alla parte interessata entro il termine semestrale dalla dichiarazione di interruzione, in analogia all'art. 289 c.p.c.
art. 307 c.p.c.
richiamato quale norma sulla estinzione del processo in caso di mancata tempestiva riassunzione.
art. 332 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata alla disciplina delle impugnazioni in cause scindibili.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno dell'esigenza di corretta gestione del processo e della ragionevole durata, ma non è il fulcro della decisione.
art. 289 c.p.c.
assunto come parametro analogico per ritenere necessaria, in caso di erronea interruzione dell'intero processo, un'istanza di prosecuzione della parte interessata entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione.
art. 385 c.p.c.
la Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nelle cause scindibili riunite per trattazione unitaria, l'evento interruttivo che colpisca una sola parte ha efficacia solo nel giudizio in cui quella parte è coinvolta e non si estende automaticamente alle altre cause o agli altri litisconsorti facoltativi.
- La riunione di impugnazioni avverso la stessa sentenza non elimina l'autonomia dei singoli giudizi; se l'evento interruttivo riguarda solo una delle cause, la mancata riassunzione di quella causa comporta estinzione solo per essa, mentre le altre possono proseguire.
- Il provvedimento del giudice che dichiara l'interruzione ha natura meramente ricognitiva; ciò che rileva ai fini degli effetti interruttivi è la dichiarazione o notificazione dell'evento compiuta dal difensore della parte interessata.
- Se il giudice estende erroneamente l'interruzione all'intero processo in una situazione di litisconsorzio facoltativo o di cause scindibili, la parte non colpita dall'evento non può essere gravata di un onere di riassunzione riferito a un processo che per lei non si è interrotto, ma deve comunque attivarsi con un impulso di parte per far proseguire il giudizio erroneamente rimasto in stallo.
- In presenza di interruzione dichiarata in modo non corretto sull'intero processo, la prosecuzione della causa non colpita dall'evento richiede un atto d'impulso della parte interessata entro un termine ragionevole desunto in via analogica dalla disciplina della riassunzione, qui individuato in sei mesi dalla dichiarazione di interruzione.
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