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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17636/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 emesso nei confronti di una casa di riposo, con cui il Comune contestava la fruizione dell’esenzione IMU assumendo una infedele dichiarazione dei requisiti. Il giudice tributario provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello del Comune. In cassazione, l’ente impositore deduceva la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, dell’art. 7 della L. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, della L. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere insufficiente la motivazione dell’atto, quando invece il provvedimento indicava le ragioni di fatto e di diritto del recupero d’imposta e l’assenza dei presupposti per l’esenzione, richiamando anche la documentazione e l’utilizzazione mista dell’immobile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura del Comune. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, in tema di ICI/IMU, l’avviso di accertamento non deve contenere l’esposizione analitica delle ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente ipotizzabile, essendo onere del contribuente allegare e provare la concreta sussistenza della causa di esclusione dell’imposta. Nel caso concreto ha rilevato che l’atto impugnato indicava le norme di riferimento, i presupposti di fatto mancanti per l’esenzione e gli elementi documentali posti a base della pretesa, sicché la motivazione doveva considerarsi adeguata. Per tale ragione la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte, affinché esamini i profili di appello rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione dell’atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, ma non richiede l’esposizione analitica di tutte le possibili cause di esenzione astrattamente invocabili dal contribuente.

  • art. 7 L. 20 luglio 2000, n. 212

    Richiamato in combinazione con la disciplina generale della motivazione degli atti impositivi, per affermare che l’avviso era sufficientemente motivato se indicava ragioni di fatto e di diritto della pretesa.

  • art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato quale base della disciplina dell’atto di accertamento tributario e della sua motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso ha indicato il contenuto dell’atto impositivo per rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti su cui il motivo si fonda.

  • art. 299 e ss. c.p.c.

    Il fallimento di una parte sopravvenuto nel giudizio di cassazione non determina interruzione del processo, che è dominato dall’impulso d’ufficio.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis

    Per gli avvisi di liquidazione e accertamento in materia di ICI, la motivazione deve riferirsi ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa, senza obbligo di confutare ogni possibile esenzione.

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU, l’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando espone i presupposti di fatto della pretesa e le ragioni giuridiche del recupero, senza che l’ente impositore debba esaminare e confutare preventivamente tutte le possibili agevolazioni o esenzioni astrattamente applicabili.
  • Quando il contribuente invoca un’esenzione dall’imposta, spetta a lui allegare e provare i fatti costitutivi del beneficio, non essendo sufficiente contestare in modo generico la motivazione dell’atto.
  • Nel giudizio di cassazione, il fallimento di una parte sopravvenuto dopo l’instaurazione del ricorso non comporta interruzione del processo, trattandosi di procedimento soggetto all’impulso d’ufficio.
  • Se la motivazione dell’atto impositivo richiama norme applicabili, elementi fattuali e documentazione a supporto della pretesa, la censura di difetto di motivazione non può essere accolta solo perché l’atto non si soffermi su ogni profilo difensivo potenzialmente invocabile dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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