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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento: - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata – e del conseguente diritto - di provvedere alla presa in carico, in via diretta o indiretta, del minore per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015, in accoglimento in ordine all’istanza all’uopo formulata dai ricorrenti; e per il risarcimento: - del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;

Giustizia amministrativa202500290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Inerzia dell’ASP sulla richiesta di presa in carico del minore e di erogazione, direttamente o mediante rimborso, della terapia ABA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Servizio sanitario nazionale un trattamento individualizzato con metodologia ABA, nonché il rimborso delle spese sostenute privatamente e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La censura dedotta consiste nella violazione della legge n. 134/2015, dell’art. 32 Cost., degli artt. 1 e 3-septies del d.lgs. n. 502/1992, della legge n. 833/1978 e delle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità, oltre che nell’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. L’ASP aveva inizialmente prescritto soltanto trattamenti generici di logopedia, psicomotricità e terapia cognitiva, senza prescrivere la terapia ABA specificamente indicata per la patologia del minore. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sostenendo che fosse in gioco un diritto soggettivo alla salute e che le proprie valutazioni fossero espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile. Il TAR ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, che ha accertato la validità scientifica e l’utilità concreta della terapia ABA, ritenendo necessarie dodici ore settimanali, di lunga durata, almeno fino ai tredici anni, con successiva rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la domanda di condanna dell’azienda sanitaria al riconoscimento di uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, sia in forma diretta sia mediante equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché implica l’esercizio di attività discrezionale amministrativa e tecnica connessa all’erogazione di un pubblico servizio. Ha inoltre affermato che la discrezionalità tecnica è sindacabile quando contrasta con logicità, ragionevolezza o regole tecnico-scientifiche applicabili. Nel merito, sulla base della legge n. 134/2015, dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, delle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità e della consulenza tecnica, ha riconosciuto la terapia ABA quale trattamento basato su evidenze scientifiche e rientrante nei LEA. Ha accertato l’inadeguatezza delle prestazioni precedentemente assicurate dall’ASP e ha condannato l’azienda alla presa in carico del minore, direttamente o mediante rimborso delle terapie ricevute da terzi, per dodici ore settimanali, almeno fino ai tredici anni, anche in ambito scolastico, familiare ed extrafamiliare, con successiva rivalutazione clinica. Ha riconosciuto ai genitori il rimborso-risarcimento delle spese documentate per la terapia ABA, pari a euro 5.302,50, detratto quanto eventualmente già rimborsato. Ha inoltre liquidato euro 2.000 complessivi ai genitori per danno non patrimoniale e euro 2.000 al minore per perdita di chance, oltre rivalutazione e interessi legali. L’ASP è stata condannata anche alle spese di lite e al compenso del CTU.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    La controversia relativa alla richiesta di uno specifico trattamento sanitario individualizzato, diretto o per equivalente, rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa perché attiene all’esercizio di attività discrezionale amministrativa e tecnica connessa all’erogazione di un pubblico servizio.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale del diritto alla tutela della salute del minore.

  • artt. 1 e 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. 502/1992

    Concorrono a individuare le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale sulla base dell’appropriatezza e delle evidenze scientifiche.

  • art. 26 l. 833/1978

    Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni.

    L’azienda sanitaria deve erogare direttamente le prestazioni riabilitative oppure provvedervi mediante soggetti convenzionati quando non sia in grado di fornirle direttamente.

  • artt. 2, 3 e 4 l. 134/2015

    Impongono l’aggiornamento delle Linee guida e dei LEA, includendo per le persone con disturbo dello spettro autistico diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    La terapia ABA, in quanto contemplata nelle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità e basata su evidenze scientifiche, rientra tra i trattamenti individualizzati garantiti dai LEA, ove appropriata alle condizioni cliniche del paziente.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato utilizzato per soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica, disponendo contestualmente una consulenza tecnica.

  • art. 2729 c.c.

    Consente di provare per presunzioni il danno non patrimoniale subito dai genitori, desunto dall’ansia e dalla frustrazione derivanti dall’obbligo di sostenere rilevanti spese mediche.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    Consentono la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e della perdita di chance.

Massime di principio

  • La domanda di condanna di un’azienda sanitaria al riconoscimento di uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, sia mediante erogazione diretta sia mediante rimborso o equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché implica l’esercizio di attività discrezionale amministrativa e tecnica nell’erogazione di un pubblico servizio.
  • La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria è sindacabile dal giudice amministrativo quando la valutazione si ponga in contrasto con i principi di logicità e ragionevolezza o con le regole tecnico-scientifiche applicabili alla patologia e al trattamento richiesto.
  • Quando un trattamento terapeutico individualizzato è contemplato nelle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità, è basato su evidenze scientifiche e risulta appropriato alle condizioni cliniche del paziente, esso rientra tra le prestazioni individualizzate garantite dai LEA ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017.
  • L’azienda sanitaria deve garantire le prestazioni riabilitative comprese nei LEA direttamente oppure, quando non sia in grado di erogarle, mediante soggetti terzi, anche attraverso il rimborso delle spese sostenute dall’assistito per prestazioni appropriate e documentate.
  • La mancata presa in carico di un minore per un trattamento sanitario appropriato può comportare il risarcimento delle spese sostenute privatamente, del danno non patrimoniale subito dai genitori e della perdita di chance del minore, quest’ultima liquidabile equitativamente quando sia provata la concreta possibilità di un miglioramento ulteriore mediante il trattamento omesso.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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