Cassazione Civile, Ordinanza n. 03343/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso, ai sensi della Convenzione Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni, delle ritenute Irpef trattenute sulla prestazione integrativa corrisposta dall'INPS e maturata presso l'INPDAL. Formatasi una risposta di silenzio-rifiuto, aveva proposto ricorso innanzi alla CTP di Pescara, accolto in primo grado; la CTR Abruzzo aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, riconoscendo i presupposti per l'applicazione della Convenzione e il diritto al rimborso. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 4 e 27 della Convenzione Italia-Portogallo ratificata con L. n. 562/1982 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti per applicare la Convenzione e che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova, in particolare ritenendo non necessario l'effettivo pagamento delle imposte in Portogallo e valorizzando documentazione insufficiente, anche perché non accompagnata da un documento espressamente richiesto dalla Convenzione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la censura, nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento della documentazione e dei fatti compiuto dal giudice di merito, fosse inammissibile; per il resto l'ha giudicata infondata, perché la CTR aveva esaminato la prova della residenza in Portogallo per oltre 183 giorni e aveva correttamente affermato che, ai fini dell'applicazione della Convenzione, non è necessario dimostrare l'effettivo pagamento delle imposte nello Stato di residenza, essendo sufficiente l'astratto assoggettamento al relativo potere impositivo. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'Ufficio difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma invocata dall'Ufficio quale base del rimborso; la Corte non ne ricava un diverso principio, limitandosi a ritenere inammissibile o infondata la censura sull'insussistenza dei presupposti del rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
artt. 4 e 27 della Convenzione Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni
La Corte conferma che, ai fini dell'applicazione convenzionale, rileva la residenza nello Stato contraente e il conseguente assoggettamento al suo potere impositivo; non è necessario provare l'effettivo pagamento delle imposte nello Stato di residenza.
L. n. 562 del 1982
Legge di ratifica della Convenzione Italia-Portogallo richiamata come fonte convenzionale applicabile.
Richiamato dall'Ufficio per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che la CTR abbia correttamente valutato la prova della residenza e che non vi sia stato errore nel riparto probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione in caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni o rimborsi fondati su convenzioni contro le doppie imposizioni, la nozione di residente nello Stato contraente va intesa come soggezione potenziale e illimitata al potere impositivo di quello Stato, non essendo necessario dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta all'estero.
- Quando il giudice di merito ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, la residenza fiscale all'estero per il periodo richiesto e l'assenza di specifiche contestazioni dell'Ufficio, la censura in cassazione che miri a riesaminare quel compendio istruttorio è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione del fatto.
- L'onere probatorio sul diritto al rimborso convenzionale è assolto dalla produzione di documenti idonei a dimostrare i presupposti richiesti dalla convenzione; non è consentito pretendere, in assenza di una espressa previsione decisiva nel caso concreto, la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte nello Stato di residenza.
- Le prestazioni pensionistiche o integrative ad esse assimilabili, in presenza dei presupposti convenzionali, sono tassabili nello Stato di residenza del percettore secondo la logica di eliminazione della doppia imposizione perseguita dalle convenzioni internazionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03300/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03303/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03304/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03306/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03307/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03308/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →