Cassazione Civile, Sentenza n. 16740/2021 del 14/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (persona diffamata)
La controversia
Una donna rilasciò a una giornalista un’intervista, pubblicata su un quotidiano in un articolo che le attribuiva dichiarazioni secondo cui il resistente le avrebbe trasmesso l’epatite B. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1849/2017, accolse la domanda risarcitoria del resistente; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1661/2018 depositata il 30 marzo 2018, respinse sia l’appello principale dell’intervistata sia l’appello incidentale della giornalista, del direttore e dell’editore. Questi ultimi proposero ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) contestarono l’esclusione dell’interesse pubblico e della verità della notizia, sostenendo che bastassero la notorietà dell’intervistata o della persona cui si riferivano le dichiarazioni e che l’intervista avesse una finalità di critica sociale e morale; denunciarono inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo; (2) censurarono l’accertamento presuntivo del danno, soprattutto non patrimoniale, sostenendo che mancassero allegazioni e valutazioni sulla gravità della lesione e sulla serietà del pregiudizio; (3) contestarono i criteri di liquidazione e l’importo riconosciuto, assumendo che, applicando le Tabelle di Milano 2018, il danno non avrebbe potuto superare la metà della somma liquidata; (4) denunciarono ultrapetizione per la disposizione di pubblicare la condanna anche nell’articolo conservato nell’archivio online, affermando che la relativa domanda era stata respinta in primo grado e non riproposta in appello. La Corte di cassazione ha rilevato, in via preliminare, che le censure richiamavano atti e documenti del merito senza riprodurli o localizzarli e trascriverli nella parte rilevante, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; inoltre, la censura di fatto era preclusa dalla doppia conforme e le critiche alla valutazione della diffamazione riproponevano contrapposizioni alle valutazioni di merito senza dimostrare vizi scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le singole censure, poiché il ricorso non rispettava gli oneri di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti e le doglianze non superavano i limiti del sindacato di legittimità, anche in presenza di doppia conforme. Ha condannato i ricorrenti, in solido, a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Non ha pronunciato sulle spese in favore dell’altra intimata, che non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
I requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno invero indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e riprodurne o localizzarne adeguatamente il contenuto rilevante; la violazione di tali requisiti comporta l’inammissibilità e impedisce l’esame delle censure.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
Va sotto altro profilo posto in rilievo che in ipotesi come nella specie di c.d. “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., comma 4, rimane invero escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili.
In caso di doppia conforme, è precluso il controllo in cassazione sulla ricostruzione fattuale, salvo che la motivazione presenti i vizi indicati dalla Corte, quali mancanza, vizi giuridici o inconciliabilità manifesta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque in tale ipotesi limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonchè al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, restando viceversa del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo al riguardo la Corte Suprema di Cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
In materia di diffamazione a mezzo stampa, la Cassazione può verificare che il giudice di merito abbia esaminato continenza, veridicità e interesse pubblico e controllare la congruità e logicità della motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione concreta della capacità diffamatoria delle espressioni.
A tale stregua il ricorso è inammissibile (anche) ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poiché le doglianze si limitavano a contrapporre le tesi difensive già disattese alle valutazioni di merito, senza giustificare un intervento della Corte.
Con il 4 motivo denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La norma è richiamata esclusivamente quale fondamento della censura di ultrapetizione relativa alla pubblicazione online; la Corte dichiara il ricorso inammissibile e non decide nel merito tale doglianza.
sussistevano gli elementi oggettivi e soggettivi… del reato di cui all’art. 595 c.p.
La sentenza di merito, riportata e confermata dalla Corte d’appello, aveva ravvisato gli elementi oggettivi e soggettivi della diffamazione nella pubblicazione delle dichiarazioni lesive; la Cassazione non rivaluta nel merito tale accertamento.
a carico del direttore responsabile M.E. dell’illecito di cui all’art. 57 c.p., per non avere attivato i dovuti controlli sul contenuto dell’articolo diffamatorio
La decisione di merito aveva ricondotto la responsabilità del direttore alla mancata attivazione dei controlli dovuti sul contenuto dell’articolo; la Cassazione non riesamina tale valutazione, dichiarando inammissibile il ricorso.
all’“impugnazione in via incidentale” del T.) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v., in particolare, l’“atto di citazione notificato nel settembre 2013-marzo 2014”; il proprio atto di impugnazione), senza riportarli per l’intera parte d’interesse in questa sede
La norma è menzionata nel ricorso in relazione alla pubblicazione della sentenza, ma la Corte non ne interpreta né ne applica il contenuto, dichiarando inammissibile la censura per carenze di specificità del ricorso.
il danno alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento
Il danno alla reputazione non è in re ipsa: deve essere allegato e provato dal danneggiato. Il danno non patrimoniale può essere dimostrato anche mediante presunzioni e ricorso al notorio, utilizzando parametri quali diffusione dello scritto, rilevanza dell’offesa e posizione sociale della vittima.
artt. 2697, 2056, 2059 e 1226 c.c.
la prova del danno non patrimoniale potendo essere peraltro fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendosi come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale
La prova del danno non patrimoniale da diffamazione può essere fornita anche tramite presunzioni e notorio, valorizzando diffusione dello scritto, gravità dell’offesa e posizione sociale della vittima. Il motivo relativo alla quantificazione non è stato esaminato nel merito, per l’inammissibilità del ricorso.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi richiama atti o documenti del giudizio di merito deve indicarne specificamente la rilevanza e riprodurne o localizzarne il contenuto nelle parti necessarie; il mero richiamo o la trascrizione incompleta determina l’inammissibilità quando impedisce alla Corte di comprendere e verificare la censura.
- La verifica dell’ammissibilità del motivo precede l’esame della sua fondatezza anche quando la Cassazione sia chiamata a esaminare direttamente atti processuali, come nei casi di error in procedendo.
- In presenza di doppia conforme, la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito non è riesaminabile in cassazione, salvo i vizi motivazionali o giuridici indicati dalla legge; non è sufficiente sollecitare una diversa valutazione delle prove.
- Nelle controversie per diffamazione a mezzo stampa, l’accertamento della verità, continenza e rilevanza pubblica della notizia, nonché della capacità lesiva delle espressioni, appartiene al giudice di merito. In cassazione il controllo è circoscritto alla verifica che tali profili siano stati esaminati e che la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
- La persona offesa da una notizia diffamatoria non deve essere necessariamente nominata, se gli elementi della vicenda consentono al pubblico, con ragionevole certezza, di identificarla.
- L’esercizio del diritto di cronaca richiede la verità oggettiva o putativa della notizia, quest’ultima fondata su una ricerca e un controllo seri e diligenti, la continenza espressiva e l’interesse pubblico alla diffusione. La notorietà di una persona coinvolta non basta, da sola, a rendere di interesse pubblico una vicenda privata.
- Il danno alla reputazione non sussiste in re ipsa e deve essere allegato e provato; il danno non patrimoniale può tuttavia essere dimostrato per presunzioni o mediante il notorio, considerando diffusione dello scritto, rilevanza dell’offesa e posizione sociale della vittima.
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